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Circolare

Circolare numero 292 del 1-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le istruzioni già fornite sulla riforma delle pensioni di anzianità introdotta dalla legge n. 335/1995. Chiarisce quando si applicano i nuovi requisiti anagrafici e contributivi, in quali casi restano ferme le previgenti regole, come va intesa la cessazione del rapporto di lavoro e quale valore hanno alcune domande presentate entro il 28 settembre 1994. Vengono inoltre precisate le regole per coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO e la chiusura dell’accesso al pensionamento ai sensi del decreto interministeriale 16 marzo 1995.

Chiarimenti applicativi sulla pensione di anzianità dopo la legge n. 335/1995

Chiarimenti applicativi sulla pensione di anzianità dopo la legge n. 335/1995

La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 232 del 23 agosto 1995 sull’applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensione di anzianità. L’intervento chiarisce l’ambito dei nuovi requisiti, le deroghe per alcune categorie, la rilevanza della cessazione del rapporto di lavoro e il trattamento di alcune domande presentate prima del 28 settembre 1994.

Nuovi requisiti anagrafici e contributivi

La legge n. 335/1995 introduce, per la pensione di anzianità, un requisito di età anagrafica oltre ai 35 anni di contribuzione. Per i lavoratori dipendenti, in fase di prima applicazione, l’età richiesta cresce gradualmente da 52 a 56 anni nel periodo 1996-2005, secondo la Tabella B allegata alla legge. Per i lavoratori autonomi l’art. 1, comma 28, prevede 56 anni per il biennio 1996/1997 e 57 anni dal 1998.

La circolare precisa che le età della Tabella B e dell’art. 1, comma 28, si riferiscono alla data di maturazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione e non al momento della liquidazione della pensione. Diversamente, le età della Tabella E rilevano ai fini della decorrenza della prestazione e devono essere maturate entro il mese precedente la decorrenza stessa.

Per i lavoratori che maturano i 35 anni di assicurazione e contribuzione entro il 1994 o entro il 1995, continuano a operare le età della Tabella E ai fini della decorrenza. In particolare:

  • i 57 anni richiesti per la decorrenza 1 gennaio 1996 devono essere compiuti entro il 31 dicembre 1995;
  • i 57 anni richiesti per la decorrenza 1 luglio 1996 devono essere compiuti entro il 30 giugno 1996;
  • i 55 anni richiesti per la decorrenza 1 ottobre 1996, per i lavoratori autonomi, devono essere compiuti entro il 30 settembre 1996.

La circolare segnala inoltre che i soggetti che possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1 aprile 1996, dal 1 ottobre 1996 e dal 1 gennaio 1997 sono individuati, in via interpretativa, tra i lavoratori che hanno maturato i 35 anni di contribuzione entro il 1994 o il 1995; tuttavia viene precisato che è stata richiesta un’indicazione definitiva al Ministero del Lavoro.

Salvezza delle previgenti disposizioni per categorie particolari

L’art. 1, comma 32, della legge n. 335/1995 mantiene in vigore le precedenti regole di accesso e decorrenza per alcune categorie di lavoratori. La salvaguardia riguarda:

  • i trattamenti di mobilità lunga previsti dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991;
  • i lavoratori privi della vista di cui alle leggi n. 113/1985 e n. 120/1991;
  • i lavoratori che al 28 settembre 1994 percepivano l’indennità di mobilità o erano stati collocati in mobilità in base a procedure avviate prima di tale data, purché perfezionino il requisito contributivo durante il periodo di fruizione dell’indennità;
  • i lavoratori di miniere, cave e torbiere con almeno 15 anni di lavoro sotterraneo complessivo, anche discontinuo, che raggiungano nel 1995 il requisito di 35 anni contributivi, comprensivi della maggiorazione fino a 5 anni prevista dall’art. 18 della legge n. 153/1969, e presentino domanda nello stesso anno;
  • i lavoratori del settore amianto che raggiungano nel 1995 il requisito di 35 anni con la rivalutazione contributiva pari a 1,5 ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge n. 257/1992, e presentino domanda nel 1995.

Per tali soggetti, la pensione di anzianità può essere ottenuta al perfezionamento dei 35 anni previgenti, indipendentemente dall’età anagrafica, con decorrenza dal mese successivo alla maturazione, a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato e la domanda sia presentata entro il mese di perfezionamento dei requisiti.

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e per quelli dell’amianto, la conferma delle vecchie regole è però limitata ai casi in cui requisiti e domanda siano entrambi entro il 1995; oltre tale termine si applicano le regole generali della riforma. La circolare precisa anche che queste disposizioni valgono pure quando la pensione è liquidata a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, fatta eccezione per i minatori che accedono alla gestione speciale minatori, per i quali il criterio non è applicabile perché la prestazione è liquidata in base a contribuzione da lavoro dipendente.

Quanto ai lavoratori in mobilità ordinaria, la circolare chiarisce che il requisito dei 35 anni si considera perfezionato anche se raggiunto durante un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel periodo di fruizione della mobilità, poiché tale rapporto sospende il trattamento senza farne decadere il diritto. In questi casi, la pensione non può decorrere prima del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

Restano infine salvi i pensionamenti anticipati già previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995 in relazione a esuberi strutturali di manodopera, nonché quelli a carico delle forme di previdenza esclusive del regime generale per cessazioni dal servizio per invalidità, indipendentemente dall’origine di servizio o meno.

Cessazione del rapporto di lavoro

La circolare ribadisce che, per i lavoratori che al 31 dicembre 1994 avevano già maturato i 35 anni di assicurazione e contribuzione richiesti dal d.lgs. n. 503/1992, come modificato dalla legge n. 537/1993, non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa se l’attività è svolta come:

  • addetto ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratore agricolo;
  • agente non di ruolo dipendente dalle Comunità europee assunto prima del 1 febbraio 1991.

Tale disciplina non è stata modificata dalla legge n. 335/1995. Ne consegue che, per questi lavoratori, la pensione di anzianità resta conseguibile anche se il rapporto di lavoro continua, purché il diritto sia stato già perfezionato entro il 31 dicembre 1994. Per l’individuazione degli agenti non di ruolo delle Comunità europee viene richiamata la circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981.

Domande presentate entro il 28 settembre 1994

L’art. 13, comma 5, della legge n. 724/1994 consente ai lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità entro il 28 settembre 1994 e che a tale data vantassero almeno 31 anni di contribuzione di ottenere la pensione con decorrenza 1 gennaio 1996, a condizione che entro il 31 dicembre 1995 maturino 35 anni di assicurazione e contribuzione.

La circolare, richiamando i chiarimenti INPDAP, afferma che la data del 1 gennaio 1996 deve essere considerata una decorrenza fissa. Analoga natura fissa viene attribuita alla decorrenza 1 luglio 1995 per i lavoratori che, al 28 settembre 1994, avevano almeno 37 anni di contribuzione. Per il calcolo dei 37 anni va considerata tutta la contribuzione, anche quella non utile al diritto alla pensione di anzianità, ferma restando la necessità di aver comunque perfezionato entro il 30 giugno 1995 anche i 35 anni utili.

La circolare sottolinea infine che la domanda deve essere stata presentata all’INPS entro il 28 settembre 1994. Possono essere considerate utili anche le domande rispetto alle quali non si siano verificate decadenze dell’azione giudiziaria.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai sensi del D.P.R. n. 1434/1970, si applicano le disposizioni della legge n. 335/1995 in materia di pensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Chiusura dell’accesso in base al decreto interministeriale 16 marzo 1995

La circolare richiama il precedente chiarimento della circolare n. 149 del 26 maggio 1995, secondo cui i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 16 marzo 1995 potevano accedere alla pensione di anzianità dal 1 giugno 1995 e anche da decorrenze successive. Tale possibilità viene però considerata esaurita con il 1 dicembre 1995.

Dal 1 gennaio 1996, infatti, possono comunque accedere al pensionamento tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità entro il 1993.

Punti principali

Nuovi requisiti per i 35 anni di contribuzione e decorrenza della pensione

La legge n. 335/1995 introduce, per la pensione di anzianità, anche un requisito anagrafico. Per i lavoratori dipendenti il requisito di età, in prima applicazione, cresce gradualmente da 52 a 56 anni tra il 1996 e il 2005 secondo la Tabella B; per gli autonomi è fissato a 56 anni nel biennio 1996/1997 e a 57 anni dal 1998, ai sensi dell’art. 1, comma 28. I requisiti della Tabella B e dell’art. 1, comma 28 si riferiscono alla data di maturazione dei requisiti contributivi e assicurativi, non al momento della liquidazione. Diversamente, le età della Tabella E si riferiscono alla decorrenza della prestazione e devono essere maturate entro il mese precedente. Per chi matura i 35 anni entro il 1994 o entro il 1995 continuano a operare le età della Tabella E ai fini della decorrenza: in particolare, 57 anni per la decorrenza 1 gennaio 1996 devono essere compiuti entro il 31 dicembre 1995; 57 anni per la decorrenza 1 luglio 1996 entro il 30 giugno 1996; 55 anni per la decorrenza 1 ottobre 1996, per gli autonomi, entro il 30 settembre 1996. La circolare precisa anche che, per i "rimanenti soggetti" che possono accedere dal 1 aprile 1996, 1 ottobre 1996 e 1 gennaio 1997, si ritiene si tratti di specifiche categorie di lavoratori con 35 anni di contribuzione maturati entro il 1994 o il 1995, ma su questo è stata richiesta un’indicazione definitiva al Ministero del Lavoro.

Categorie per le quali restano valide le vecchie regole

L’art. 1, comma 32, della legge n. 335 mantiene ferme le previgenti disposizioni su requisiti di accesso e decorrenza per alcune categorie: lavoratori in mobilità lunga ex art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991; lavoratori privi della vista; lavoratori che al 28 settembre 1994 fruivano dell’indennità di mobilità o erano già in mobilità in base a procedure avviate prima di tale data, se perfezionano il requisito contributivo durante la mobilità; lavoratori di miniere, cave e torbiere con almeno 15 anni di sotterraneo che raggiungano nel 1995 i 35 anni contributivi, compresa la maggiorazione fino a 5 anni, e presentino domanda nel 1995; lavoratori dell’amianto che raggiungano nel 1995 i 35 anni con rivalutazione contributiva 1,5 e presentino domanda nel 1995. Tali soggetti possono andare in pensione al compimento dei 35 anni previgenti, indipendentemente dall’età, dal mese successivo alla maturazione, se cessano il rapporto e presentano domanda nel mese di perfezionamento. Per i casi di miniere/amianto la salvaguardia vale solo se requisiti e domanda sono entro il 1995; oltre tale anno si applicano le regole generali della riforma. Le disposizioni si applicano anche se la pensione è liquidata a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, salvo il caso dei minatori che accedono alla gestione speciale minatori. Per l’indennità ordinaria di mobilità, il requisito dei 35 anni si considera raggiunto anche se perfezionato durante un rapporto a tempo determinato instaurato nel periodo di mobilità, poiché tale rapporto sospende e non fa decadere il trattamento; in tal caso la pensione non può decorrere prima del mese successivo alla cessazione del rapporto. Restano inoltre salvi i pensionamenti anticipati previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995 per esuberi strutturali e quelli nelle forme esclusive per cessazioni dal servizio per invalidità.

Cessazione del rapporto di lavoro e casi in cui non è richiesta

Per i lavoratori che al 31 dicembre 1994 avevano già maturato i 35 anni di assicurazione e contribuzione richiesti dal d.lgs. n. 503/1992, come modificato dalla legge n. 537/1993, non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa se l’attività è svolta come addetto ai servizi domestici e familiari, lavoratore agricolo o agente non di ruolo delle Comunità europee assunto prima del 1 febbraio 1991. La legge n. 335/1995 non ha modificato questa disciplina. Pertanto, per tali soggetti la pensione di anzianità può decorrere anche successivamente al 1994 senza che sia necessario cessare il rapporto di lavoro. Per l’individuazione degli agenti non di ruolo delle Comunità europee si rinvia alla circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981.

Domande presentate entro il 28 settembre 1994

In base all’art. 13, comma 5, della legge n. 724/1994, i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità entro il 28 settembre 1994 e che a tale data vantassero almeno 31 anni di contribuzione possono ottenere la pensione con decorrenza 1 gennaio 1996, se entro il 31 dicembre 1995 perfezionano i 35 anni richiesti. La circolare chiarisce che la data del 1 gennaio 1996 va intesa come decorrenza fissa; lo stesso vale per la decorrenza 1 luglio 1995 prevista per chi, al 28 settembre 1994, avesse almeno 37 anni di contribuzione. Per raggiungere i 37 anni va computata tutta la contribuzione, anche quella non utile al diritto, purché entro il 30 giugno 1995 siano comunque maturati i 35 anni utili. È essenziale che la domanda sia stata presentata all’INPS entro il 28 settembre 1994; possono essere considerate utili anche le domande per le quali non si siano verificate decadenze dell’azione giudiziaria.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai sensi del D.P.R. n. 1434/1970, si applicano le norme della legge n. 335/1995 sul pensionamento a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti.

Chiusura dell’accesso in base al decreto interministeriale 16 marzo 1995

La circolare conferma che i lavoratori rientranti nel decreto interministeriale 16 marzo 1995, già destinatari di chiarimenti con la circolare n. 149/1995, potevano accedere alla pensione di anzianità dal 1 giugno 1995 e anche con decorrenze successive. Tuttavia, tale possibilità deve intendersi esaurita con il 1 dicembre 1995, poiché dal 1 gennaio 1996 possono accedere al pensionamento tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione entro il 1993.

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