Circolare numero 300 del 7-12-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il Direttore sanitario di una struttura ospedaliera pubblica non può autenticare la firma del pensionato ricoverato sulla delega per riscuotere i ratei di pensione. Il divieto è esteso, a maggior ragione, anche ai funzionari sanitari e amministrativi della struttura. La soluzione indicata è quella di far intervenire l’ufficio competente con un proprio funzionario incaricato, inviato presso la struttura sanitaria per ricevere la delega e autenticare la firma, secondo le istruzioni già richiamate dalla precedente circolare sul caso delle case di cura private. In questo modo si riducono i disagi per i pensionati e si evitano possibili collusioni, salvaguardando la funzionalità dell’Istituto.
Autenticazione della firma del pensionato ricoverato sulla delega per la riscossione della pensione
Autenticazione della firma del pensionato ricoverato sulla delega di riscossione
La circolare affronta il tema della legittimità dell’autenticazione della firma apposta dal pensionato ricoverato sulla delega per la riscossione dei ratei di pensione. Viene chiarito che tale autenticazione non può essere effettuata dal Direttore sanitario di una struttura ospedaliera pubblica, né, a maggior ragione, dai funzionari sanitari e amministrativi della stessa struttura.
Parere dell’Avvocatura centrale
L’Istituto richiama il parere dell’Avvocatura centrale, che ribadisce l’orientamento già espresso in precedenza con riferimento al Direttore sanitario di casa di cura privata. Secondo tale impostazione, il Direttore sanitario pubblico non è legittimato ad autenticare la firma sulla delega a riscuotere la pensione, poiché l’attività in questione non rientra tra quelle previste dalle norme applicabili.
Fondamento normativo della preclusione
La circolare precisa che l’autenticazione della firma non è disciplinata dal codice civile e non può essere ricondotta alla normativa speciale di cui all’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale disposizione consente l’autenticazione delle sottoscrizioni di istanze da presentare alla pubblica amministrazione solo da parte di soggetti specificamente abilitati, ossia:
- funzionari competenti a ricevere la documentazione relativa alla pratica;
- notai;
- cancellieri;
- segretari comunali;
- altri funzionari incaricati dai Sindaci.
La normativa richiamata non comprende il Direttore sanitario della struttura ospedaliera.
Richiamo al precedente messaggio n. 282 del 12 aprile 1995
Nel testo viene richiamato il messaggio n. 282 del 12 aprile 1995, relativo al caso della casa di cura privata. In quell’occasione l’Avvocatura centrale aveva già espresso parere negativo, osservando che:
- il Direttore sanitario di una casa di cura privata non può autenticare la firma del pensionato ricoverato sulla delega di riscossione;
- la legge n. 15/1968 non si applica ai rapporti tra privati, anche se una parte eserciti una funzione pubblica o sia concessionaria di pubblici servizi, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 26779 del 20 dicembre 1988.
Doppia preclusione: soggettiva e oggettiva
La circolare evidenzia che, nel caso della casa di cura privata, sussistono due ostacoli distinti:
- una preclusione soggettiva, perché il Direttore sanitario non rientra tra i soggetti abilitati dall’art. 20 della legge n. 15/1968;
- una preclusione oggettiva, perché il rapporto tra Direttore sanitario e paziente ricoverato è di natura privatistica.
Indicazioni operative per le Sedi
Per ovviare agli inconvenienti derivanti da tali preclusioni, le Sedi devono attenersi alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 282. La soluzione operativa consiste nel far ricevere la delega a riscuotere direttamente dall’ufficio competente, tramite un proprio funzionario appositamente designato e inviato presso la struttura sanitaria in cui il pensionato è ricoverato, così da procedere all’autenticazione della firma.
Finalità della soluzione proposta
La circolare sottolinea che questa modalità consente di:
- alleviare i disagi dei pensionati ricoverati;
- evitare possibili collusioni;
- non compromettere la funzionalità dell’Istituto;
- offrire un servizio più efficiente e più attento alle esigenze dell’utenza pensionata.
Punti principali
Parere negativo sull’autenticazione da parte del Direttore sanitario pubblico
L’Avvocatura centrale ritiene preclusa al Direttore sanitario di casa di cura pubblica la possibilità di autenticare la firma del pensionato ricoverato sulla delega a riscuotere la pensione. La stessa preclusione vale, con maggior ragione, per i funzionari sanitari e amministrativi della struttura ospedaliera pubblica.
Motivazioni giuridiche del divieto
L’autenticazione della firma non rientra tra le fattispecie regolate dal codice civile e non è prevista dalla normativa speciale di cui all’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale articolo estende la legittimazione ad autenticare sottoscrizioni di istanze per la pubblica amministrazione solo a determinati pubblici ufficiali: funzionari competenti a ricevere la documentazione, notai, cancellieri, segretari comunali e altri funzionari incaricati dai Sindaci.
Inapplicabilità alla casa di cura privata e richiamo al precedente messaggio
Nel messaggio allegato n. 282 del 12 aprile 1995, l’Avvocatura aveva già espresso parere negativo per il Direttore sanitario di casa di cura privata. La circolare ribadisce quel parere e richiama anche la circolare ministeriale n. 26779 del 20 dicembre 1988, che precisa che le disposizioni degli articoli da 20 a 23 della legge n. 15/1968 non riguardano i rapporti tra privati, anche quando una parte eserciti una funzione pubblica o sia concessionaria di pubblici servizi.
Doppia preclusione: soggettiva e oggettiva
Nel caso descritto opera una doppia preclusione: una soggettiva, perché il Direttore sanitario della casa di cura non rientra tra i soggetti abilitati dall’art. 20 della legge n. 15/1968; una oggettiva, perché il rapporto tra Direttore sanitario e paziente ricoverato è di natura privatistica.
Soluzione operativa per le Sedi
Per superare le difficoltà pratiche, le Sedi devono operare secondo le istruzioni già richiamate nel messaggio n. 282. La delega a riscuotere la pensione può essere ricevuta direttamente dall’ufficio competente tramite un proprio funzionario, incaricato e inviato presso la struttura sanitaria in cui il pensionato è ricoverato, così da provvedere all’autenticazione della firma.
Finalità organizzative e tutela dell’utenza
La soluzione proposta serve a ridurre i disagi dei pensionati ricoverati e, al tempo stesso, a prevenire possibili collusioni e a preservare la funzionalità dell’Istituto. La circolare evidenzia che tale impostazione è coerente con l’obiettivo di offrire al pensionato un servizio più rispondente e qualificato.
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