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Circolare

Circolare numero 289 del 27-11-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione della legge n. 335/1995 ai trattamenti pensionistici del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle ex imposte di consumo. Vengono distinti i casi di chi ha già presentato domanda entro il 28 settembre 1994, di chi matura i nuovi requisiti di pensione anticipata previsti dalla legge n. 335/1995 e di chi accede a ulteriori ipotesi di pensionamento anticipato con requisiti contributivi specifici. Sono inoltre indicate le regole per la pensione di vecchiaia, con l’innalzamento graduale dei limiti di età, e sono riportate le tabelle di riduzione e di decorrenza.

Istruzioni sui trattamenti di pensione anticipata e di vecchiaia per gli iscritti al Fondo dazieri dopo la legge n. 335/1995

Pensioni anticipate e di vecchiaia per gli iscritti al Fondo dazieri

La circolare detta le istruzioni per l’applicazione della legge n. 335/1995 ai trattamenti pensionistici del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle ex imposte di consumo. L’intervento chiarisce, in particolare, i requisiti, le decorrenze e le penalizzazioni applicabili sia alle pensioni anticipate sia alla pensione di vecchiaia.

Ambito normativo e regole generali

Per gli iscritti al Fondo, qualificati come pubblici dipendenti, ai fini del diritto e della misura delle pensioni anticipate si applicano le norme previste per i dipendenti civili dello Stato dall’art. 42, commi secondo e terzo, del D.P.R. n. 1092/1973, come recepite dall’art. 37, primo comma, della legge n. 312/1980. La circolare coordina tali regole con la disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995.

Domande di pensione presentate entro il 28 settembre 1994

Per i lavoratori che avevano presentato domanda di pensione anticipata entro il 28 settembre 1994, poi accettata ove previsto dall’Amministrazione, e che avevano subito la sospensione del diritto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 553/1994 e successive disposizioni, restano ferme le decorrenze previste dall’art. 13, comma 5, lettere b) e c), della legge n. 724/1994.

Le date del:

  • 1 gennaio 1996
  • 1 gennaio 1997 sono qualificate come date fisse di decorrenza del trattamento di pensione e non come termini iniziali per il collocamento a riposo.

Sugli importi si applicano le riduzioni dell’art. 11, comma 16, della legge n. 537/1993, calcolate in base agli anni mancanti al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione.

Pensione anticipata secondo la legge n. 335/1995

La circolare precisa che gli iscritti al Fondo possono accedere alla pensione anticipata anche in base all’art. 1, comma 25, della legge n. 335/1995, che disciplina in via generale il pensionamento di anzianità nel regime generale e nei fondi sostitutivi ed esclusivi.

In fase di prima applicazione, il comma 26 prevede:

  • per gli anni 1996, 1997 e 1998, almeno 36 anni di contribuzione senza limiti di età;
  • in alternativa, per gli anni 1996 e 1997, almeno 35 anni di contribuzione e 52 anni di età.

La circolare evidenzia che tali requisiti sono destinati a crescere progressivamente fino a raggiungere, a regime, 57 anni di età e 40 anni di contribuzione, secondo la tabella allegata.

Chi accede al pensionamento anticipato sulla base di tali requisiti liquida la pensione alle stesse date previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza riduzioni.

Ulteriore pensionamento anticipato: comma 27, lettere a) e b)

La circolare individua un’ulteriore possibilità di accesso al pensionamento anticipato per gli iscritti al Fondo in forza dell’art. 1, comma 27, lettere a) e b), della legge n. 335/1995.

Per la lettera a), il requisito è il raggiungimento di 52 anni di età nel biennio 1996/1997, con aumento di un anno ogni biennio successivo, unitamente all’anzianità contributiva prevista dalla normativa previgente (art. 8 del D.Lgs. n. 503/1992). In questo caso:

  • si applicano le riduzioni dell’art. 11, comma 16, della legge n. 537/1993;
  • le riduzioni dipendono dagli anni mancanti al raggiungimento di 35 anni di assicurazione;
  • in prima applicazione, la decorrenza è fissata al 1 gennaio 1996 per gli iscritti che abbiano compiuto 57 anni entro il 31 dicembre 1995;
  • per gli altri soggetti la decorrenza è al 1 aprile 1996;
  • una volta maturati i requisiti, la pensione può essere liquidata anche con decorrenza successiva.

Per la lettera b), è previsto il pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica al raggiungimento di:

  • 31 anni di contribuzione per gli iscritti che al 31 dicembre 1995 potevano far valere da 22 a 25 anni di servizio;
  • 30 anni di contribuzione per gli iscritti che al 31 dicembre 1995 potevano far valere da 26 a 29 anni di servizio.

In tali casi si applicano riduzioni progressive in relazione agli anni mancanti al raggiungimento dei 37 anni di assicurazione. La pensione decorre dal 1 gennaio successivo a quello di maturazione del requisito contributivo.

Pensione di vecchiaia

Per gli iscritti al Fondo dazieri resta fermo il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1863/1939, al raggiungimento di 30 anni di assicurazione.

I limiti di età sono incrementati di un anno ogni 18 mesi, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 724/1994. La circolare indica il seguente progressivo innalzamento:

  • 57 anni per uomini e donne dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996;
  • 58 anni dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998;
  • 59 anni dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999;
  • e così via fino al raggiungimento, a regime, di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Tabelle allegate: requisiti e penalizzazioni

La circolare richiama quattro tabelle allegate che completano il quadro applicativo:

  • Tabella A (legge n. 537/1993): riporta le percentuali di riduzione della pensione anticipata in relazione agli anni mancanti al requisito dei 35 anni di contribuzione, da 1% a 35%.
  • Tabella B (legge n. 335/1995): indica l’evoluzione, dal 1996 in poi, dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva richieste per la pensione anticipata fino al 2008 e oltre.
  • Tabella C (legge n. 335/1995): collega l’anzianità posseduta al 31 dicembre 1995 con l’anzianità necessaria al pensionamento.
  • Tabella D (legge n. 335/1995): stabilisce le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dei 37 anni di assicurazione, con penalizzazioni dall’1% al 13% per 1-7 anni mancanti.

Nel complesso, la circolare definisce un sistema di decorrenze differenziate e di riduzioni progressive, distinguendo tra domande già presentate prima della sospensione del 1994, nuove ipotesi di pensione anticipata introdotte dalla legge n. 335/1995 e trattamento di vecchiaia per gli iscritti al Fondo.

Punti principali

Normativa di riferimento e ambito di applicazione

La circolare fornisce istruzioni sull’applicazione della legge n. 335/1995 ai trattamenti di pensione anticipata erogati dal Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle ex imposte di consumo. Per gli iscritti al Fondo, tutti pubblici dipendenti, ai fini del diritto e della misura delle pensioni anticipate si applicano le norme previste per i dipendenti civili dello Stato dall’art. 42, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, recepite dall’art. 37, primo comma, della legge n. 312/1980.

Domande presentate entro il 28 settembre 1994

Per i lavoratori che hanno presentato domanda di pensione anticipata entro il 28 settembre 1994, accettata ove previsto dall’Amministrazione, e che avevano subito la sospensione del diritto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 553/1994 e successive disposizioni, restano ferme le decorrenze previste dall’art. 13, comma 5, lettere b) e c), della legge n. 724/1994. Le date del 1 gennaio 1996 e del 1 gennaio 1997 sono considerate date fisse di decorrenza del trattamento di pensione, non termini iniziali per il collocamento a riposo. Sull’importo del trattamento si applicano le riduzioni dell’art. 11, comma 16, della legge n. 537/1993, in funzione degli anni mancanti al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione.

Pensione anticipata secondo l’art. 1, commi 25 e 26, della legge n. 335/1995

Gli iscritti al Fondo possono accedere alla pensione anticipata anche secondo la disciplina generale dell’art. 1, comma 25, della legge n. 335/1995. In fase di prima applicazione, per gli anni 1996, 1997 e 1998 è richiesto il requisito minimo di 36 anni di contribuzione senza limiti di età; in alternativa, per gli anni 1996 e 1997 è previsto il requisito di 35 anni di contribuzione e 52 anni di età. I requisiti sono destinati ad aumentare gradualmente fino a raggiungere, a regime, 57 anni di età e 40 anni di contribuzione. I soggetti che maturano tali requisiti liquidano la pensione alle date ordinarie previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza riduzioni.

Ulteriori ipotesi di pensionamento anticipato ai sensi del comma 27

La circolare individua una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato per gli iscritti al Fondo ai sensi dell’art. 1, comma 27, lettere a) e b), della legge n. 335/1995. La lettera a) riguarda il raggiungimento di 52 anni di età nel biennio 1996/1997, con incremento di un anno ogni biennio successivo, unitamente all’anzianità contributiva prevista dalla normativa previgente, con applicazione delle riduzioni per gli anni mancanti ai 35 anni di assicurazione. In prima applicazione, la decorrenza è fissata al 1 gennaio 1996 per gli iscritti che abbiano compiuto 57 anni entro il 31 dicembre 1995 e al 1 aprile 1996 per gli altri; una volta maturati i requisiti, è possibile liquidare la pensione anche da decorrenze successive. La lettera b) prevede il pensionamento senza limiti di età al raggiungimento di 31 anni di contribuzione per chi al 31 dicembre 1995 aveva da 22 a 25 anni di servizio, oppure di 30 anni di contribuzione per chi aveva da 26 a 29 anni di servizio. In questi casi si applicano riduzioni progressive riferite agli anni mancanti ai 37 anni di assicurazione; per tali pensioni la decorrenza è il 1 gennaio successivo alla maturazione del requisito contributivo.

Pensione di vecchiaia

Per gli iscritti al Fondo dazieri resta fermo il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1863/1939, al conseguimento di 30 anni di assicurazione. I limiti di età sono incrementati di un anno ogni 18 mesi, in base all’art. 11 della legge n. 724/1994. Il limite è pari a 57 anni per uomini e donne dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996, a 58 anni dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998, a 59 anni dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999, e così via fino al raggiungimento, a regime, di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Tabelle di riduzione e requisiti progressivi

La circolare richiama le tabelle allegate per determinare requisiti e penalizzazioni. La Tabella A della legge n. 537/1993 indica le riduzioni percentuali della pensione anticipata in relazione agli anni mancanti ai 35 anni di contribuzione, da un minimo dell’1% per un anno mancante fino al 35% per 15 anni mancanti. La Tabella B della legge n. 335/1995 definisce il progressivo aumento dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva richiesti dal 1996 in poi fino al 2008 e oltre. La Tabella C indica, in base all’anzianità posseduta al 31 dicembre 1995, l’anzianità necessaria al pensionamento. La Tabella D prevede le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici in funzione degli anni mancanti al raggiungimento dei 37 anni di assicurazione, con penalizzazioni dall’1% al 13% per 1-7 anni mancanti.

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