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Circolare

Circolare numero 291 del 28-11-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sui commi 2, 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, già oggetto di istruzioni con le circolari n. 162/1993 e n. 80/1995. In particolare disciplina il numero di ore di riposo giornaliero concedibili in relazione all'orario di lavoro, l'estensione ai lavoratori agricoli dell'erogazione diretta dell'indennità, e il trattamento dei permessi fruiti a ore in periodi anteriori alla circolare n. 80/1995, nonché il regime delle somme accessorie nei recuperi verso datori non assicurati per le prestazioni economiche di maternità.

Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 33 della legge n. 104/1992 in materia di riposi e permessi

Chiarimenti sull'art. 33 della legge n. 104/1992

La circolare interviene per chiarire alcuni aspetti applicativi dei commi 2, 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, alla luce dei precedenti indirizzi forniti con le circolari n. 162 del 13 luglio 1993 e n. 80 del 24 marzo 1995. I chiarimenti riguardano il calcolo dei riposi orari giornalieri, il trattamento dei lavoratori agricoli e la gestione di alcune situazioni pregresse caratterizzate da incertezza normativa.

Ore giornaliere di riposo concedibili

Il criterio per determinare il numero di riposi orari concedibili nella giornata è quello già adottato per i riposi per allattamento previsti dall'art. 10 della legge n. 1204/1971. In concreto:

  • per un orario giornaliero di lavoro pari o superiore a 6 ore spettano 2 ore di permesso;
  • per un orario giornaliero inferiore a 6 ore spetta 1 ora di riposo;
  • non è riconoscibile alcun riposo per le giornate non lavorate, compresa la sesta giornata nei casi di settimana corta.

Lavoratori agricoli

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato è prevista l'erogazione diretta dell'indennità relativa ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992. La circolare precisa che tale modalità opera anche quando l'azienda versi, per altri lavoratori dipendenti, i contributi INPS mediante modelli DM 10.2. Il richiamo è effettuato in analogia con quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 33/1980.

Periodi anteriori alla circolare n. 80/1995

Per i periodi precedenti alla circolare n. 80 del 24 marzo 1995, la circolare distingue due profili.

Frazionabilità in ore dei permessi giornalieri

I permessi giornalieri ex art. 33, comma 3, fruiti con frazionamento ad ore prima della circolare n. 80/1995 possono essere ammessi al conguaglio, tenuto conto dell'incertezza normativa allora esistente. Rimane però fermo il limite mensile pari al prodotto tra il numero di ore della giornata lavorativa e 3.

Condizione di assicurabilità per le prestazioni economiche di maternità

I permessi orari giornalieri di cui al comma 2, già portati a conguaglio dai datori di lavoro non assicurati per le prestazioni economiche di maternità, non possono essere considerati regolarmente anticipati a carico dell'Istituto. Nel recupero delle eventuali partite debitorie, le somme accessorie da richiedere possono consistere, in luogo delle normali sanzioni civili, negli interessi di differimento o di dilazione previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b), della legge n. 48/1988 di conversione del D.L. n. 536/1987, nei limiti stabiliti dalla norma e a condizione che l'adempimento avvenga entro il termine fissato dall'Istituto.

Portata pratica dei chiarimenti

Nel complesso, la circolare tende a uniformare il trattamento dei permessi e dei riposi collegati alla tutela della disabilità, sia per il calcolo delle ore spettanti sia per la gestione delle situazioni pregresse. Il documento assume rilievo operativo soprattutto per datori di lavoro e consulenti del lavoro nella corretta esposizione dei conguagli e nel recupero di eventuali importi indebitamente anticipati.

Punti principali

Determinazione delle ore giornaliere di riposo concedibili

Il numero di riposi orari giornalieri va determinato secondo il criterio già applicato ai riposi per allattamento ex art. 10 della legge n. 1204/1971. Sono riconoscibili 2 ore di permesso per giornate con orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, mentre spetta 1 ora di riposo per giornate con orario inferiore a 6 ore. Nessun riposo è concedibile per giornate non lavorate, inclusa la sesta giornata nel caso di settimana corta.

Lavoratori agricoli e erogazione diretta dell'indennità

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato è prevista l'erogazione diretta dell'indennità relativa ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992. Tale modalità si applica anche quando l'azienda versi i contributi INPS per altri lavoratori dipendenti tramite modelli DM 10.2, in analogia con quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 33/1980.

Permessi fruiti a ore prima della circolare n. 80/1995

I permessi giornalieri ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, se fruiti con frazionamento orario prima dell'emanazione delle istruzioni della circolare n. 80/1995, possono essere ammessi al conguaglio per effetto dell'incertezza normativa esistente fino ad allora. Resta comunque fermo il limite mensile dato dal prodotto tra il numero di ore della giornata lavorativa e 3.

Datori non assicurati per le prestazioni economiche di maternità

I permessi orari giornalieri di cui al comma 2 dell'art. 33, già conguagliati dai datori di lavoro non assicurati per le prestazioni economiche di maternità, non possono essere considerati regolarmente anticipati a carico dell'Istituto. In sede di recupero delle eventuali partite debitorie, a causa dell'incertezza normativa antecedente alla circolare esplicativa n. 80/1995, le somme accessorie richieste possono consistere in interessi di differimento o di dilazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge n. 48/1988 di conversione del D.L. n. 536/1987, entro i limiti previsti dalla norma e subordinatamente all'adempimento entro il termine fissato dall'Istituto.

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