Cassazione Civile, Ordinanza n. 17681/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da due distinti provvedimenti adottati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente coinvolto in un procedimento penale: una sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, adottata ai sensi dell'art. 215 CCNL Commercio in relazione alla pendenza del procedimento penale e alla precedente sottoposizione del lavoratore agli arresti domiciliari, e una sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio, irrogata per il rifiuto di compilare e sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva sui carichi pendenti e sulle variazioni del casellario giudiziario. La Corte d'appello, con sentenza poi revocata in parte, aveva inizialmente ritenuto illegittima la sospensione cautelare e aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alla restitutio in integrum per il periodo 29 dicembre 2016 - 9 gennaio 2017; successivamente, in sede di revocazione, ha ritenuto che la precedente decisione fosse affetta da errore di fatto, avendo confuso la revoca della sanzione disciplinare con la revoca della sospensione cautelare. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione/falsa applicazione dell'art. 215 CCNL Commercio e per erronea qualificazione dell'istituto della sospensione cautelare, sostenendo che la revocazione fosse stata correttamente disposta; il secondo per nullità della sentenza di revocazione per omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'attività di piccolo imprenditore svolta dal lavoratore, che sarebbe incompatibile con il preteso diritto alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto che la precedente sentenza d'appello fosse incorsa in errore di fatto revocatorio per avere scambiato la revoca della sanzione disciplinare con quella della sospensione cautelare, e ha invece accolto il secondo motivo, perché la circostanza dell'attività di piccolo imprenditore del lavoratore costituiva un fatto storico decisivo, oggetto di contraddittorio, che la sentenza di revocazione avrebbe dovuto esaminare ai fini della richiesta di restitutio in integrum e delle retribuzioni conseguenti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 215 CCNL Commercio
primo comma; secondo comma
distingue la sospensione cautelare per procedimento penale con privazione della libertà personale, obbligatoria fino al giudicato definitivo, dalla sospensione facoltativa in caso di procedimento penale per reato non colposo con libertà provvisoria; è istituto autonomo e distinto dalla sanzione disciplinare
art. 225 CCNL Commercio
prevede la sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a un massimo di giorni 10, distinta dalla sospensione cautelare
art. 287 c.p.c.
la correzione di errore materiale è inidonea quando la modifica richiesta inciderebbe in modo essenziale sulle statuizioni della sentenza
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio consiste in un'erronea percezione degli atti di causa, decisiva e manifesta
art. 380bis1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
consente la decisione in camera di consiglio con riserva della motivazione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il fatto dedotto deve essere un fatto storico, decisivo e oggetto di contraddittorio per essere sindacabile in cassazione
art. 7 L. 300/1970
la procedimentalizzazione del potere disciplinare non si estende alla sospensione cautelare, che ha natura diversa e organizzativa
Massime di principio
- La sospensione cautelare del dipendente in pendenza di procedimento penale è istituto autonomo rispetto alla sanzione disciplinare: ha funzione organizzativa e provvisoria, non disciplinare, e può essere disciplinata autonomamente dal contratto collettivo.
- L'errore di fatto revocatorio ricorre quando il giudice suppone l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che dagli atti risulta incontestabilmente il contrario, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e sia decisivo per la decisione.
- La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per modificare statuizioni sostanziali della sentenza; quando la svista incide sul contenuto decisorio, il rimedio appropriato è la revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti.
- Nel giudizio di cassazione è deducibile l'omesso esame di un fatto storico decisivo solo quando il fatto sia stato oggetto di contraddittorio tra le parti e la sua considerazione avrebbe potuto incidere sull'esito della controversia.
- Se una sentenza di revocazione incide su una pretesa di restitutio in integrum o sul diritto alle retribuzioni arretrate, il giudice deve esaminare tutti i fatti storici decisivi specificamente dedotti che possano influire sulla sussistenza o sull'estensione di tale diritto.
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