Cassazione Penale, Sentenza n. 27125/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un collaboratore scolastico condannato dal G.I.P. di Torino per violenza sessuale consumata e tentata ai danni di due alunne sedicenni, commessa all'interno dell'istituto scolastico e aggravata dall'età minore delle persone offese, dal luogo di commissione e dall'abuso di relazioni d'ufficio/prestazione d'opera. Il giudice di merito aveva riconosciuto, oltre alle attenuanti generiche, anche la circostanza attenuante speciale della minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla concessione di tale attenuante: sosteneva che la reiterazione delle condotte, il contesto scolastico e l'abuso della posizione fiduciaria avrebbero dovuto escludere la minore gravità; richiamava inoltre le conseguenze psichiche e psicosomatiche riportate dalle persone offese per sostenere che il danno non fosse lieve.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze del Procuratore generale. Ha affermato che la valutazione della minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, c.p. richiede un apprezzamento globale del fatto, comprensivo di modalità esecutive, grado di coartazione, condizioni della vittima, reiterazione e conseguenze del fatto, ma che non opera alcun automatismo ostativo né per la reiterazione di più episodi né per la commissione in ambiente scolastico con abuso del rapporto fiduciario. Nel caso concreto la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico e sufficiente sul contenuto livello di compromissione della libertà sessuale e sul danno psichico non significativo e non persistente, sicché il riconoscimento dell'attenuante è stato confermato. La Corte ha inoltre disposto la comunicazione telematica del dispositivo all'Amministrazione di appartenenza del ricorrente ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 609-bis c.p.
La circostanza attenuante della minore gravità va valutata globalmente sulla base dei mezzi, delle modalità esecutive, del grado di coartazione, delle condizioni della vittima, dell'occasionalità o reiterazione delle condotte e del danno arrecato, anche psichico; basta la presenza di un elemento di conclamata gravità per escluderla.
art. 609-ter c.p.
Richiamato per le aggravanti contestate in relazione alla minore età della persona offesa e al luogo/contesto di commissione del fatto.
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato nella contestazione come disciplina del reato continuato.
art. 61, n. 11, c.p.
Richiamato quale aggravante per abuso di relazioni di prestazione d'opera o di ufficio.
art. 154-ter disp. att. c.p.p.
Consente la comunicazione telematica del dispositivo all'Amministrazione di appartenenza del ricorrente.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato per l'anonimizzazione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La minore gravità della violenza sessuale non è esclusa automaticamente dalla reiterazione di più episodi: occorre verificare se, nel concreto, la complessiva offensività sia contenuta oppure se la pluralità degli atti abbia inciso in modo apprezzabile sulla libertà sessuale della vittima.
- Ai fini dell'art. 609-bis, comma 3, c.p., il giudizio deve essere globale e oggettivo, fondato su modalità esecutive, grado di coartazione, età e condizioni psicofisiche della persona offesa, contesto e conseguenze del fatto, senza trasformare singoli indici in automatismi decisori.
- La commissione del fatto in ambiente scolastico o nell'ambito di un rapporto fiduciario con la vittima non impedisce di per sé il riconoscimento della minore gravità, poiché tale dato va già apprezzato nel quadro complessivo della concreta offensività e non può assumere valore ostativo automatico.
- Le conseguenze psichiche della violenza sessuale rilevano ai fini della minore gravità solo se emergono come persistenti e significativamente pregiudizievoli; conseguenze temporanee o contenute non escludono l'attenuante.
- In sede di legittimità, la valutazione di merito sulla minore gravità è sindacabile solo per manifesta illogicità o violazione di legge; una motivazione che dia conto in modo coerente del limitato livello di compromissione del bene protetto è sufficiente a sorreggere il riconoscimento dell'attenuante.
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