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Sentenza

Sentenza del 18/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - IRAP - IRPEF - Recupero a tassazione per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno 2007, il costo relativo a una fattura di circa 104.800 euro emessa da un parlamentare e commercialista per una consulenza concernente la possibile acquisizione di una società estera, poi effettivamente realizzata. Secondo il Fisco, la consulenza era oggettivamente inesistente e la fattura avrebbe costituito una forma di finanziamento illecito all’attività politica del professionista. La società contestava sia la tempestività degli avvisi, sostenendo l’intervenuta decadenza e l’illegittimità del raddoppio dei termini, sia il merito dell’accertamento, affermando che l’incarico era stato conferito, la prestazione resa e il compenso regolarmente pagato. Contestava inoltre la carenza di prove concrete, l’insufficiente motivazione degli avvisi e l’assenza di una finalità evasiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP. Ha ritenuto tempestiva l’azione dell’Amministrazione, poiché i termini erano raddoppiati fin dall’origine in conseguenza dell’azione penale esercitata nei confronti del legale rappresentante della società. Nel merito, però, ha giudicato insufficienti gli elementi posti a fondamento della contestazione: l’incarico risultava da una lettera professionale, la complessa operazione societaria era stata effettivamente realizzata e il coinvolgimento del consulente era plausibile anche se non documentato da un parere scritto specifico. La fattura, la contabilità e la documentazione complessiva dell’operazione costituivano elementi idonei a rendere verosimile la prestazione. Secondo il collegio, spettava all’Ufficio dimostrare la falsità dell’operazione e tale prova non era stata raggiunta. È stata inoltre esclusa una concreta finalità evasiva della società. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 43 del D.P.R. 600/1973

    I termini per l’accertamento risultano raddoppiati fin dall’origine in presenza dei presupposti penali previsti dalla norma.

    La Commissione ha ritenuto tempestivi gli avvisi perché l’esercizio dell’azione penale nei confronti del legale rappresentante della società era idoneo a determinare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

    L’ipotesi penale presuppone l’utilizzo di documenti relativi a operazioni inesistenti con finalità evasiva. Nel caso concreto il collegio ha ritenuto non dimostrata tale finalità.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289? No

  • Legge 659/1981, art. 4, comma 3

    Il finanziamento da parte di società private ai partiti politici, se superiore a 50.000 euro, era soggetto a obblighi di comunicazione e a limiti di deducibilità fiscale.

    Il collegio ha ritenuto poco credibile che la società avesse utilizzato una falsa consulenza per finanziare il politico, poiché all’epoca il finanziamento poteva essere effettuato lecitamente, mediante gli adempimenti previsti dalla legge.

  • D.Lgs. 446/1997, artt. 24 e 25

    Richiamati dall’Ufficio per sostenere l’applicabilità all’IRAP delle disposizioni relative alle imposte sui redditi; la decisione ha tuttavia accolto nel merito l’impugnazione della contribuente.

  • Legge 212/2000, art. 7

    L’Ufficio lo ha richiamato per sostenere che gli atti già conoscibili dalla contribuente non dovevano essere integralmente allegati agli avvisi.

Massime di principio

  • Quando il Fisco contesta l’inesistenza oggettiva di un’operazione documentata da fattura e contabilizzata, non è sufficiente richiamare sospetti o risultanze investigative generiche: l’Amministrazione deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti della fittizietà.
  • La regolarità formale della fattura e della contabilizzazione non dimostra da sola l’effettività della prestazione, ma costituisce un elemento di partenza rilevante; se è accompagnata da un incarico, da pagamenti tracciabili e da un’operazione economica effettivamente realizzata, aumenta la plausibilità della prestazione.
  • L’assenza di un elaborato scritto non implica automaticamente che una consulenza orale o riservata non sia stata resa, soprattutto quando la consulenza si inserisce in un’operazione complessa e il professionista possiede competenze pertinenti.
  • L’Ufficio non può fondare il recupero a tassazione esclusivamente su presunzioni prive di riscontri o su una ricostruzione alternativa non adeguatamente dimostrata; deve spiegare perché la prestazione sarebbe concretamente inesistente.
  • La contestazione fiscale e l’eventuale procedimento penale sono autonomi: il giudice tributario può valutare diversamente gli elementi disponibili, pur lasciando al giudice penale l’accertamento definitivo del reato.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando sussistono i presupposti penali e l’azione penale o la denuncia risultano idonee secondo la disciplina applicabile; la tempestività va comunque verificata in relazione alla norma vigente per l’anno d’imposta.
  • Per dimostrare l’effettività di una consulenza è opportuno conservare incarico scritto, corrispondenza, verbali, relazioni, note di lavoro, documenti prodotti dal consulente, prova del pagamento e collegamenti concreti tra la consulenza e l’operazione realizzata.
  • L’esistenza di un possibile interesse politico o personale del professionista non dimostra automaticamente l’inesistenza della prestazione: occorre provare che il pagamento non abbia avuto una reale causa economica o professionale.

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