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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12748/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti della ditta individuale per l’anno d’imposta 2013, con contestazione di maggiori ricavi non dichiarati, fondati su una discrasia tra i dati dello spesometro trasmessi da alcuni clienti e quelli dichiarati dalla contribuente. La contribuente aveva sostenuto che le fatture contestate fossero state emesse alla fine del 2012 e contabilizzate dai clienti nel 2013, sicché lo scostamento derivava da uno sfasamento temporale fisiologico e non da omissioni contabili. Dopo il rigetto in appello, la contribuente aveva proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. deducendo che la Corte tributaria di secondo grado avesse erroneamente ritenuto non prodotta la documentazione contabile già depositata in primo grado (libro giornale e registri IVA 2012), decisiva per dimostrare l’effettiva emissione delle fatture nel 2012. Rigettata la revocazione, la contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 64 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 395, n. 4, c.p.c. e ribadendo che il giudice di merito non avrebbe esaminato la documentazione contabile prodotta. L’Agenzia delle entrate resisteva eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso per cassazione alla luce della scadenza del termine semestrale, anche considerando la sospensione di cui all’art. 1, comma 199, l. 197/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare dell’Agenzia delle entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Ha ritenuto che il termine per impugnare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, depositata il 20 ottobre 2022, fosse sospeso ope legis per 11 mesi ex art. 1, comma 199, l. 197/2022, con proroga applicabile anche in ragione dell’estensione da nove a undici mesi introdotta successivamente, in forza del principio tempus regit actum. Ha inoltre escluso che alla sospensione straordinaria potesse cumularsi la sospensione feriale, perché quest’ultima è assorbita nella disciplina eccezionale della definizione agevolata delle liti fiscali. Ne è conseguito che il ricorso, notificato il 22 aprile 2024, era oltre il termine utile, scaduto il 20 marzo 2024. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come base dell’avviso di accertamento per la rettifica dei ricavi dichiarati, ma non è oggetto di autonoma statuizione nel decisum finale.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata per la revocazione, fondata sull’errore di fatto asseritamente commesso dal giudice di appello nell’omettere l’esame di documenti già prodotti.

  • art. 64 d.lgs. 546/1992

    È la disposizione processuale tributaria richiamata dalla ricorrente in relazione alla revocazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma sul motivo di ricorso per cassazione evocata dalla ricorrente per denunciare la violazione di legge.

  • art. 1, comma 199, l. 197/2022

    per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023

    Stabilisce una sospensione automatica, ope legis, dei termini di impugnazione per le liti definibili; la sospensione opera a prescindere dalla concreta volontà di aderire alla definizione agevolata.

  • art. 20, comma 1, lett. d), d.l. 30 marzo 2023, n. 23, conv. dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Ha esteso da nove a undici mesi la sospensione prevista dall’art. 1, comma 199, l. 197/2022; la proroga si applica anche ai termini già in corso per effetto del principio tempus regit actum.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini di impugnazione prevista dalle norme di definizione agevolata delle liti fiscali opera automaticamente, per effetto della legge, e non richiede una manifestazione di volontà della parte interessata di aderire alla definizione.
  • Quando una proroga del periodo di sospensione interviene mentre la sospensione è ancora in corso, la nuova durata si applica ai termini pendenti in virtù del principio tempus regit actum.
  • La sospensione straordinaria dei termini prevista per le liti fiscali definibili assorbe la sospensione feriale e non si cumula con essa, trattandosi di disciplina eccezionale.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine risultante dal computo del termine ordinario più la sospensione speciale applicabile, esso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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