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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25205/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'esclusione della gravità indiziaria riguardo al capo A) (partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, art. 270-bis c.p.), sostenendo che il Tribunale di riesame ha sottovalutato elementi non materiali (incontri e attività telematiche, proselitismo, arruolamento, richiami alle armi) e che non si poteva derubricare l'esistenza dell'organizzazione Werwolf Division per il carattere rudimentale o per l'insuccesso di due attività materiali (volantinaggio e riunione), né per l'assenza di armi materiali.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: l'ordinanza del Tribunale di Bologna è stata comunicata il 27 gennaio 2025, mentre il ricorso è stato depositato l'11 febbraio 2025, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. Perciò il gravame non è stato esaminato nel merito e l'ordinanza impugnata resta confermata nei suoi effetti (ossia: il Tribunale di riesame aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. limitatamente al reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e aveva invece confermato la custodia per il reato di propaganda/istigazione a delinquere per scopi di discriminazione ex art. 604-bis, sostituendo la custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

Norme richiamate

  • art. 270-bis c.p. (partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo)

    Nel provvedimento impugnato il Tribunale di riesame aveva escluso la gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie; la Corte però non si è pronunciata sul merito dell'interpretazione della norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • art. 604-bis c.p. (propaganda e istigazione a delinquere per scopi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)

    Il Tribunale di riesame aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. in relazione a questo reato, ritenendo sussistenti gli elementi indiziari; tale statuizione è rimasta impregiudicata dall'inammissibilità del gravame.

  • art. 311, comma 1, cod. proc. pen. (termine per proporre ricorso)

    La Corte ha applicato la norma in modo formale e restrittivo: il termine di 10 giorni decorre dalla comunicazione del deposito dell'atto impugnato e il suo superamento determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente impossibilità di esaminare il merito.

Massime di principio

  • I termini procedurali per proporre ricorso (es. art. 311 c.p.p.) devono essere rispettati scrupolosamente: la loro inosservanza comporta inammissibilità e impedisce la valutazione di questioni di merito.
  • Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure sostanziali; pertanto, per contestare decisioni sullo stato degli indizi è essenziale curare prima la regolarità procedurale dell'impugnazione.
  • Nelle contestazioni relative alla gravità indiziaria per reati associativi con finalità terroristiche, le valutazioni devono considerare sia le condotte materiali (azioni pubbliche, ritrovi, possesso di armi) sia le attività non materiali (comunicazioni telematiche, proselitismo, inviti all'azione, richiami alle armi), che possono costituire elementi sintomatici dell'assetto associativo.
  • L'assenza di esito pratico di alcune azioni materiali (insuccesso di un volantinaggio, riunione inefficace) o la mancanza di ritrovamento di armi non preclude automaticamente la configurabilità di un'associazione con finalità terroristiche se esistono elementi di stabilità, organizzazione e programmazione delinquenziale, inclusi canali telematici e richiami alle armi.
  • Difensori e parti devono registrare e preservare tempestivamente prove relative a comunicazioni telematiche e atti di proselitismo, nonché monitorare con attenzione i termini di impugnazione per garantire che eventuali censure sulla valutazione degli indizi possano essere effettivamente esaminate in sede superiore.

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