Ordinanza n. 15338/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - dell'atto prot. n. 443-2026 del 18.03.2026(all. 1), che ribadisce il contenuto del precedente atto prot.138-2026 del 3.02.2026 ( all. 2) con i quali la Direzione Generale della Link Campus University ha comunicato che la Certificazione e le Dichiarazioni dell'Università Roma TRE - allegate dalla dott.ssa Rossi Maria per frequentare il Corso abbreviato per il sostegno nella Scuola secondaria di secondo grado - non assumono la valenza di titolo di specializzazione sul sostegno ex art. 3 comma 5 del D.M. n. 92/2019, con consequenziale dichiarazione che la dott.ssa Rossi Maria non è in possesso del requisito richiesto per legge per poter accedere al Percorso abbreviato. - per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti che siano o possano considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi siano comunque posti in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della Link Campus University che hanno negato alle certificazioni e dichiarazioni rilasciate dall’Università Roma Tre la valenza di titolo di specializzazione sul sostegno e hanno ritenuto insussistente il requisito per accedere al percorso abbreviato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti del 3 febbraio e del 18 marzo 2026 con cui Link Campus University ha ritenuto che la certificazione e le dichiarazioni dell’Università Roma Tre relative alle attività didattiche formative aggiuntive per il sostegno (400 ore) non costituissero titolo di specializzazione sul sostegno ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.M. n. 92/2019 e, di conseguenza, che mancasse il requisito per l’accesso al percorso abbreviato del corso di specializzazione per le attività di sostegno. Il testo dell’ordinanza non riporta i motivi di censura articolati dalla ricorrente; la questione istruttoria individuata riguarda la corretta interpretazione della disposizione e, in particolare, se la certificazione delle attività formative aggiuntive di 400 ore sia inidonea ai fini dell’accesso al percorso abbreviato e se l’unico titolo utile sia la specializzazione TFA sul sostegno conseguita in un ciclo precedente in un altro grado di istruzione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure né la legittimità degli atti impugnati. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di acquisire e trasmettere entro 20 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza il parere richiesto da Link Campus University il 31 marzo 2026 sulla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 5, del D.M. n. 92/2019, con riguardo ai quesiti specificati in motivazione. Ha inoltre disposto la trasmissione al Presidente della V sezione per l’assegnazione alla sezione competente ai fini della fissazione del merito. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Le disposizioni sono richiamate quale base processuale per disporre l’acquisizione istruttoria; l’ordinanza non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.
art. 3, comma 5, D.M. n. 92/2019
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dal Ministero dell'Istruzione e del Merito il parere, richiesto dall'Università LINK Campus University (Prot. n. 754 del 31 marzo 2026), circa la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 5, del DM n. 92/2019, in ordine all’accesso al Percorso Abbreviato del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità.
La corretta interpretazione della disposizione è questione rilevante per decidere se la certificazione delle attività formative aggiuntive di 400 ore consenta l’accesso al percorso abbreviato e se sia necessario, invece, aver conseguito una precedente specializzazione TFA sul sostegno in un altro grado di istruzione; il TAR non risolve tali quesiti con questa ordinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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