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Ordinanza

Ordinanza n. 573/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: delle fatture emesse dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.: n. 1470712 del 18 ottobre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200044352”; n. 1470713 del 18 ottobre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200047367”; n. 1470714 del 18 ottobre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200049878”; n. 1470716 del 18 ottobre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200050723”; n. 1551271 del 14 novembre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200044352”; n. 1551272 del 14 novembre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200047367”; n. 1551273 del 14 novembre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200049878”; n. 1551274 del 14 novembre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200050723”; n. 1569849 del 2 dicembre 2022, riferita al contratto NEP202200049878; n.1569850 del 2 dicembre 2022, riferita al contratto NEP202200050723; n. 1569851 del 2 dicembre 2022, riferita al contratto NEP202200051998; n. 1569852 del 2 dicembre 2022, riferita al contratto NEP202200053030; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota del GSE S.p.A, recante per oggetto «Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. “Decreto Sostegni ter”, intestati a NEPOS ENERGIA S.r.l., CF: 06863900962, P.IVA: 06863900962»; per quanto occorrere possa, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, pubblicata in data 23 giugno 2022, recante per oggetto “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”, già impugnata con autonomo ricorso collettivo; il documento per la consultazione del 29 marzo 2022, n. 133/2022/R/EEL di ARERA, già impugnato con autonomo ricorso collettivo; le regole tecniche di funzionamento dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e s.m.i. adottate dal GSE S.p.A., non conosciute e già impugnate con autonomo ricorso collettivo; nonché per l'accertamento negativo dell'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall'articolo 15-bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e dall'Allegato I-bis al D.L. medesimo e per la condanna alla restituzione degli importi corrisposti anche a titolo sanzionatorio, connessi o conseguenti i provvedimenti impugnati; previa disapplicazione dell'art. 15-bis e dell'Allegato I-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i.; e previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267, paragrafo, 1 lettera b), del TFUE nonché remissione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., per le ragioni di cui in narrativa. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/3/2023: delle fatture emesse dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.: n. 1470712 del 18 ottobre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200044352”; n. 1470713 del 18 ottobre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200047367”; n. 1470714 del 18 ottobre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200049878”; n. 1470716 del 18 ottobre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200050723”; n. 1551271 del 14 novembre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200044352”; n. 1551272 del 14 novembre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200047367”; n. 1551273 del 14 novembre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200049878”; n. 1551274 del 14 novembre 2022, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200050723”; n. 1569849 del 2 dicembre 2022, riferita al contratto NEP202200049878; n.1569850 del 2 dicembre 2022, riferita al contratto NEP202200050723; n. 1569851 del 2 dicembre 2022, riferita al contratto NEP202200051998; n. 1569852 del 2 dicembre 2022, riferita al contratto NEP202200053030; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota del GSE S.p.A, recante per oggetto «Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. “Decreto Sostegni ter”, intestati a NEPOS ENERGIA S.r.l., CF: 06863900962, P.IVA: 06863900962»; per quanto occorrere possa, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, pubblicata in data 23 giugno 2022, recante per oggetto “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”, già impugnata con autonomo ricorso collettivo; il documento per la consultazione del 29 marzo 2022, n. 133/2022/R/EEL di ARERA, già impugnato con autonomo ricorso collettivo; le regole tecniche di funzionamento dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e s.m.i. adottate dal GSE S.p.A., non conosciute e già impugnate con autonomo ricorso collettivo; nonché per l'accertamento negativo dell'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall'articolo 15-bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e dall'Allegato I-bis al D.L. medesimo, come confermati dall'art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per la condanna alla restituzione degli importi corrisposti, anche a titolo sanzionatorio, connessi o conseguenti ai provvedimenti impugnati; previa disapplicazione dell'art. 15-bis e dell'Allegato I-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i. come confermato dall'art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197; e previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267, paragrafo, 1 lettera b), del TFUE nonché remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., come confermato dall'art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché occorrendo per la remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 30 e ss. della L. 197/2022, per violazione dell'art. 3 Cost., per le ragioni di cui in narrativa. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/6/2023: della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, 4 aprile 2023, n. 143/2023/R/eel, recante per oggetto “Attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; di tutti gli atti preordinati, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, nonché dell'avviso del GSE S.p.A., non noto, rivolto ai produttori che gestiscono impianti di cui al decreto-legge 4/2022, recante l'esigenza di rendere disponibili le informazioni necessarie per l'applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 4/2022, menzionato nell'art. 2.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 143/2023; delle comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. del 26 maggio 2023, ad oggetto “Applicazione Decreto-legge 4/22, art. 15-bis (cd. Norma Extraprofitti)”, riferite alle posizioni in esse individuate come “NEP202200050723”, “NEP202200047367”, “NEP202200044352”, “NEP202200049878”, “NEP202200053030”; nonché per l'accertamento negativo dell'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall'articolo 15-bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e dall'Allegato I-bis al D.L. medesimo, come confermati dall'art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per la condanna alla restituzione degli importi corrisposti, anche a titolo sanzionatorio, connessi o conseguenti ai provvedimenti impugnati; previa disapplicazione dell'art. 15-bis e dell'Allegato I-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i. come confermato dall'art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197; e previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267, paragrafo, 1 lettera b), del TFUE nonché remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., come confermato dall'art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché occorrendo per la remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 30 e ss. della L. 197/2022, per le ragioni di cui in narrativa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/9/2023: della Regole Tecniche del Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A. “Art. 15-bis del 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25” – Aggiornamento del 23 giugno 2023; -della nota del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. avente per oggetto “S001214521 - Protocollo arrivo: Vostre Comunicazioni del26.05.2023 - Applicazione Decreto Legge4/22, art. 15-bis (cd. Norma Extraprofitti) - Nepos Energia s.r.l.”, dell'8 giugno 2023; -di tutti gli atti preordinati, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi e i secondi motivi aggiunti; nonché per l'accertamento negativo dell'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall'articolo 15-bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e dall'Allegato I-bis al D.L. medesimo, come confermati dall'art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per la condanna alla restituzione degli importi corrisposti in conseguenza degli atti impugnati; previa disapplicazione dell'art. 15-bis e dell'Allegato I-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i. come confermato dall'art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197; e previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267, paragrafo, 1 lettera b), del TFUE nonché remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., come confermato dall'art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché occorrendo per la remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 30 e ss. della L. 197/2022, per le ragioni di cui in narrativa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7\5\2025 : della diffida di pagamento emessa dal GSE S.p.A. prot. GSEWEB/P20250127270 – RIF DN2251806 del 20 febbraio 2025 – ex articolo 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, cd. “Decreto Sostegni ter”, intestata a NEPOS ENERGIA S.r.l., CF, P.IVA: 06863900962; nonché di tutte le fatture in essa indicate, già gravate con il ricorso introduttivo del giudizio; delle seguenti fatture emesse dal GSE S.p.A.: n. 357342 del 19 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200044352” per € 26.921,00; n. 357343 del 19 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200044352”, per € 27.519,35; n. 357344 del 19 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200049878”, per € 21.352,14; n. 357346 del 19 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto: NEP202200049878, per € 36.287,22; n. 357347 del 19 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200050723”, per € 38.615,66; n. 357348 del 19 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200050723” per € 38.709,66; n. 357349 del 19 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200051998”, per € 175.259,25; n. 357350 del 19 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200051998”, per € 20.364,74; n. 376912 del 20 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200047367” per € 34.698,13; n. 376913 del 20 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200047367” per € 32.959,30; n. 376914 del 20 febbraio 2025, recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200053030” per € 138.013,01; n. 376915 del 20 febbraio 2025 recante per oggetto “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Contratto NEP202200053030” per € 13.969,78; tutte emanate ai sensi dell’art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, cd. “Decreto Sostegni ter”, intestate a NEPOS Energia S.r.l. -di tutti gli atti preordinati, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi, secondi e terzi motivi aggiunti; nonché per l’accertamento negativo dell’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’articolo 15-bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e dall’Allegato I-bis al D.L. medesimo, come confermati dall’art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per la condanna alla restituzione degli importi corrisposti in conseguenza degli atti impugnati; previa disapplicazione dell’art. 15-bis e dell’Allegato I-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i. come confermato dall’art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197; e previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267, paragrafo, 1 lettera b), del TFUE nonché remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., come confermato dall’art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché occorrendo per la remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 30 e ss. della L. 197/2022, per le ragioni di cui in narrativa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/5/2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della diffida di pagamento prot. GSEWEB/P20260140578 del 17 febbraio 2026, emessa dal GSE S.p.A. ai sensi dell’articolo 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, cd. “Decreto Sostegni ter”, intestata a NEPOS ENERGIA S.r.l.; degli avvisi di pagamento del GSE S.p.A., del 26 marzo 2026, recanti i seguenti numeri identificativi: 33702590, 33702588, 33706728, 33702589, 33730594, 33732118, 33730593, 33702591; di tutti gli atti preordinati, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi, secondi, terzi e quarti motivi aggiunti; nonché per l’accertamento negativo dell’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’articolo 15-bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e dall’Allegato I-bis al D.L. medesimo, come confermati dall’art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per la condanna alla restituzione degli importi corrisposti in conseguenza degli atti impugnati; previa disapplicazione dell’art. 15-bis e dell’Allegato I-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i. come confermato dall’art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197; e previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267, paragrafo, 1 lettera b), del TFUE nonché remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., come confermato dall’art. 1, commi 30 e ss. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché occorrendo per la remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 30 e ss. della L. 197/2022, per le ragioni di cui in narrativa.

Giustizia amministrativa202203524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida di pagamento e avvisi di pagamento del GSE relativi al meccanismo di compensazione a due vie previsto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, oltre agli atti e alle fatture presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, fatture, comunicazioni, regole tecniche, deliberazioni ARERA, diffide e avvisi di pagamento emessi o adottati in attuazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e dell'Allegato I-bis, come confermati dall'art. 1, commi 30 e seguenti, della l. n. 197/2022. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento negativo dell'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, la restituzione delle somme corrisposte, la disapplicazione della disciplina legislativa, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e la rimessione alla Corte costituzionale. Con i motivi aggiunti del 4 maggio 2026 ha proposto anche domanda cautelare contro una nuova diffida di pagamento del GSE e contro gli avvisi di pagamento del 26 marzo 2026. A sostegno della cautelare ha dedotto, in particolare, il pregiudizio grave derivante dall'obbligo di pagamento, prospettando il rischio per la sopravvivenza della società.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo ha rilevato che gli atti principalmente impugnati con gli ultimi motivi aggiunti — diffida e avvisi di pagamento del GSE — sono di diretta impugnabilità e di riconducibilità alla giurisdizione amministrativa perlomeno dubbie, con conseguente insussistenza di un fumus cautelare sufficientemente apprezzabile. In ogni caso, il periculum in mora non è stato dimostrato: l'affermazione secondo cui il pagamento avrebbe compromesso la sopravvivenza della società era priva di adeguato supporto probatorio e non risultava verosimile alla luce dei bilanci di esercizio. Il Collegio ha inoltre osservato che, considerato il tempo di maturazione delle pretese e il quadro normativo noto, l'operatore avrebbe dovuto adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione, anche con riferimento agli investimenti sugli impianti. Il pregiudizio, comunque di natura economica, è stato ritenuto integralmente risarcibile o ripetibile in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Costituisce la base normativa del meccanismo di compensazione a due vie applicato agli impianti interessati e degli atti di fatturazione e riscossione contestati.

  • Allegato I-bis al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Disciplina gli elementi applicativi del meccanismo di compensazione oggetto del contenzioso.

  • art. 1, commi 30 e seguenti, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    È richiamato quale disciplina di conferma e prosecuzione del meccanismo previsto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022.

  • art. 267, paragrafo 1, lettera b), TFUE

    È indicato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; nella presente ordinanza cautelare non è stato disposto alcun rinvio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare e costituisce la base processuale della decisione sulla domanda di sospensione.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando gli atti impugnati siano, già sul piano della loro diretta impugnabilità e della riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, oggetto di un dubbio non superato, tale da impedire una positiva valutazione del fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora derivante da pretese di pagamento deve essere dimostrato con elementi concreti e adeguati; la mera allegazione che l'esborso comprometterebbe la sopravvivenza dell'impresa non è sufficiente, soprattutto se contraddetta dai dati dei bilanci di esercizio.
  • Il pregiudizio meramente economico, quando sia suscettibile di integrale ristoro in caso di esito favorevole del giudizio, non integra di regola un danno cautelare irreparabile.
  • Un operatore economico consapevole di un quadro normativo noto e di pretese maturate nel tempo deve adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiarne gli effetti; la mancata predisposizione di tali misure incide sulla valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizione

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