Cassazione Penale, Sentenza n. 12872/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dal 29/05/2015 al 16/07/2016 in carcere e dal 16/07/2016 al 20/07/2019 in arresti domiciliari, in un procedimento per reati connessi a stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990; art. 73 e 80 D.P.R. 309/1990), dopo che, pur essendo stato inizialmente condannato in primo e secondo grado, la Corte di cassazione annullò con rinvio e la Corte d'appello di Napoli, in giudizio di rinvio, assolse l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. per non avere commesso il fatto; la Corte di appello della riparazione aveva invece negato l'indennizzo ritenendo sussistente la "colpa grave" del ricorrente per aver taciuto la sua estraneità rispetto a una utenza telefonica usata nelle conversazioni del collaboratore di giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, rimandando la causa alla stessa corte per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello della riparazione ha illegittimamente valorizzato il silenzio (o la mancata comunicazione) del ricorrente come condotta idonea a integrare la "colpa grave" ostativa alla riparazione, in violazione della modifica normativa (d.lgs. n. 188/2021) che esclude espressamente che l'esercizio della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. b) possa incidere sul diritto alla riparazione. La Corte rimanda pertanto alla Corte di appello di Napoli l'accertamento, attenendosi ai principi indicati, e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.
La Corte interpreta la norma come divieto assoluto di utilizzare l'esercizio del diritto di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b) per fondare l'esistenza di una condotta che escluda l'indennizzo; la condotta ostativa deve consistere in altri comportamenti dolosi o in colpa grave diversi dal semplice silenzio.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Riconosce il diritto dell'imputato a non rispondere; tale esercizio non può essere valorizzato ai fini della negazione della riparazione per detenzione ingiusta.
d.lgs. 8/11/2021, n. 188 (attuazione Direttiva UE 2016/343)
La modifica normativa ha lo scopo di adeguare il diritto interno alla Direttiva UE 2016/343, rafforzando la protezione della presunzione di innocenza e prevedendo che il silenzio non incida sul diritto alla riparazione; inoltre ha introdotto strumenti di correzione per riferimenti lesivi della presunzione di innocenza.
Direttiva (UE) 2016/343
Fonte comunitaria che ha imposto garanzie procedurali per indagati e imputati, alla base delle modifiche al codice di procedura penale citate dalla Corte.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Norma di proscioglimento per non aver commesso il fatto, che nel caso ha determinato l'assoluzione definitiva di Ruggiero e costituisce il presupposto oggettivo per la domanda di riparazione.
Massime di principio
- L'esercizio del diritto di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b) non può essere utilizzato dal giudice della riparazione per escludere il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 314 c.p.p.; il silenzio in sede di interrogatorio non è di per sé condotta ostativa.
- Per negare la riparazione occorre provare condotte diverse dal semplice silenzio: menzogne deliberate, omissioni attive rilevanti o comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano effettivamente contribuito alla misura cautelare.
- L'onere di provare la "colpa grave" ostativa grava sulla parte resistente (es. pubblica amministrazione), che deve dimostrare fatti concreti e non limitarsi a dedurre il "fallimento" della prova a proprio favore.
- Se l'assoluzione è dovuta alla mancanza di riscontri individualizzanti rispetto a dichiarazioni di un collaboratore, il ricorso al diritto di non rispondere da parte dell'imputato non può essere considerato causa della privazione ingiusta della libertà.
- In situazioni analoghe i giudici devono distinguere nettamente tra: (a) il silenzio/il rifiuto di rispondere (tutelato e non sanzionabile ai fini della riparazione) e (b) dichiarazioni false o omissioni intenzionali di fatti essenziali (che possono integrare colpa grave se provate).
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