Sentenza del 14/02/2019 n. 2495 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Processo tributario - Parti del processo - Costituzione in giudizio ente impositore - Avvocato libero foro - Sanabilità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la violazione dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di rappresentanza e costituzione in giudizio dell’ente impositore. In particolare, è stata contestata la validità della costituzione dell’ente tramite un avvocato del libero foro, anziché secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
La decisione
È stato affermato che, nel processo tributario, al vizio di rappresentanza o di costituzione dell’ente impositore si applica il principio desumibile dall’art. 182, comma 2, c.p.c. Il giudice che rileva il vizio deve quindi assegnare alla parte un termine perentorio per regolarizzare la propria posizione. Se il termine viene rispettato, la sanatoria opera ex tunc, cioè con effetto retroattivo, rendendo valida la costituzione sin dall’origine. Pertanto, la violazione non comporta automaticamente l’inammissibilità o l’esclusione dell’ente dal giudizio.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione disciplina la rappresentanza e la costituzione in giudizio degli enti impositori nel processo tributario. La sua violazione determina un vizio regolarizzabile, non necessariamente insanabile.
Art. 182, comma 2, c.p.c.
Il giudice che rileva un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione. L’adempimento entro il termine sana il vizio con effetto retroattivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un vizio relativo alla rappresentanza o alla costituzione dell’ente impositore non comporta automaticamente l’inammissibilità della difesa.
- Quando il difetto è sanabile, il giudice deve concedere un termine perentorio per regolarizzare la costituzione, nel rispetto dei principi del giusto processo e dell’effettività della tutela.
- La regolarizzazione tempestiva produce effetti ex tunc: la costituzione viene considerata valida sin dal momento originario, evitando la perdita degli effetti processuali già prodotti.
- La parte che eccepisce il vizio deve distinguere tra irregolarità sanabili e vizi radicali: solo questi ultimi possono impedire definitivamente la partecipazione al giudizio.
- La costituzione dell’ente tramite un avvocato del libero foro può essere regolarizzata secondo le modalità richieste dalla legge, se il giudice assegna il termine previsto e l’ente vi adempie.
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