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Ordinanza

Ordinanza n. 2344/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Brescia, nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie uniche nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026 e atti normativi e amministrativi concernenti l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti presupposti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, chiedendo l'ammissione con riserva e in sovrannumero. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione della legge delega n. 26/2025 e del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo, in relazione alle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 nei criteri di formazione della graduatoria; la violazione della par condicio, dell'anonimato, della trasparenza e della collegialità delle operazioni di correzione; difetti di istruttoria nella determinazione dell'offerta formativa e del fabbisogno; l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università statali e non statali e tra corsi in lingua italiana e inglese; nonché censure relative alla difficoltà e ai tempi delle prove, alle modalità didattiche dei diversi atenei e alla mancata previsione di ulteriori scorrimenti della graduatoria. La ricorrente, dopo aver sostenuto i due appelli, non aveva conseguito alcuna sufficienza nelle tre materie del semestre filtro: Biologia, Chimica e Fisica. Le presunte irregolarità nello svolgimento delle prove erano state esposte soltanto nella parte narrativa del ricorso e non formulate come specifici motivi di censura.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto non fondate, in via sommaria, le censure contro il D.M. n. 1115/2025: le modifiche, finalizzate a coprire i posti disponibili a fronte del ridotto numero di candidati con tre sufficienze, hanno ampliato la platea degli idonei consentendo l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza, subordinando l'immatricolazione definitiva al recupero dei CFU mancanti. Il sistema conserva la priorità dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e articola le posizioni in sezioni e fasce, realizzando un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento, parità di trattamento e copertura dei posti. La ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non ha dimostrato che l'applicazione delle regole originarie o di quelle sopravvenute avrebbe potuto condurre alla sua immatricolazione; le modifiche non hanno inciso sui programmi, sulle prove o sui criteri uniformi di valutazione, ma soltanto sulla successiva formazione della graduatoria. È stata ritenuta ragionevole anche la mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo il 28 gennaio 2026, in ragione della necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre, pur con la destinazione dei posti residui a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi. Le doglianze sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e prive di prova concreta di una possibile alterazione della valutazione; il sistema prevedeva contenitori sigillati, presenza di studenti al momento della chiusura, rilevazione informatica CINECA e criteri e risposte predeterminati. Le censure sulla correzione individuale, sui verbali, sulle differenze didattiche e sulla difficoltà delle prove sono state giudicate generiche, non riferite specificamente all'ateneo o alla posizione della ricorrente, oppure attinenti alla discrezionalità tecnica senza dimostrazione di vizi macroscopici. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza: l'applicazione graduale della riforma alle diverse categorie di atenei e ai corsi in lingua inglese è stata considerata giustificata da ragioni organizzative e transitorie, mentre la ricorrente difetta di interesse diretto alla disciplina relativa a corsi e atenei diversi da quelli cui ha partecipato. Anche il dedotto difetto di istruttoria sull'offerta formativa è stato ritenuto non provato, poiché la legge richiede il contemperamento tra fabbisogno professionale e capacità formativa effettiva degli atenei, comprensiva delle strutture didattiche, laboratoriali e cliniche. La richiesta di ammissione in sovrannumero è stata ritenuta incoerente con censure potenzialmente demolitorie dell'intera procedura e comunque non idonea a procurare in via cautelare un'utilità maggiore di quella conseguibile nel merito. Il TAR ha qualificato come controinteressati sostanziali tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito del MUR, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del MUR, del CINECA e delle università intimate, imponendo il deposito, entro quaranta giorni, di chiarimenti e documenti sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali delle operazioni di correzione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per euro 500 a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e per euro 400 a favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    accertamento e condanna ex art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere l'ammissione al corso e le misure conseguenti, ma non esaminato favorevolmente in questa fase cautelare.

  • legge n. 26/2025

    La legge delega è stata interpretata nel senso che non imponeva l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a ogni categoria di ateneo e corso, rimettendo alla disciplina attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Il decreto legislativo stabilisce che l'accesso al secondo semestre presuppone il conseguimento dei CFU degli insegnamenti del semestre filtro e la collocazione utile nella graduatoria nazionale; il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto compatibile perché posticipa il recupero dei CFU mancanti senza eliminare tali presupposti sostanziali.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025

    Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro ai fini dell'inserimento in graduatoria.

  • art. 4 D.M. n. 1115/2025

    Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi

    Consente il recupero successivo dei CFU mancanti, rendendolo condizione per il mantenimento dell'immatricolazione e confermando la necessità di almeno una sufficienza per l'inserimento in graduatoria.

  • punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025

    Prevede la destinazione dei posti residui, dopo la chiusura della graduatoria, a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi, senza ulteriori scorrimenti ordinari.

  • art. 3 legge n. 264/1999

    Richiede il contemperamento tra fabbisogno professionale e capacità formativa effettiva degli atenei, valutata anche in rapporto a strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, di università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega lasciava al legislatore delegato margini di discrezionalità, in particolare per l'applicazione graduale della riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione transitoria tra sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse condizioni organizzative e formative.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non accompagnata dalla dimostrazione di una concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata; il sistema di prove uniformi, correzione informatizzata e criteri predeterminati è stato considerato compatibile con imparzialità e buon andamento.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Impongono il rispetto del contraddittorio e consentono, quando la notificazione ordinaria sia sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari, l'integrazione mediante pubblici proclami, purché siano identificati i destinatari.

  • Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 27/2013

    Non ogni irregolarità formale nelle prove concorsuali determina l'illegittimità della procedura; occorre una violazione concreta e non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza degli elaborati.

Massime di principio

  • La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria, adottata per ampliare la platea degli idonei e coprire i posti disponibili, non è illegittima per violazione della legge delega o del decreto legislativo attuativo quando non altera i programmi, le prove e i criteri uniformi di valutazione, ma incide soltanto sulla valorizzazione dei risultati nella fase successiva alla selezione.
  • In una procedura selettiva modificata dopo lo svolgimento delle prove, il rispetto dell'affidamento e della par condicio può essere assicurato mediante fasce o coorti differenziate, purché i candidati che hanno soddisfatto i requisiti originari restino sempre preferiti rispetto a quelli ammessi in applicazione della disciplina sopravvenuta e la competizione interna avvenga tra soggetti in condizioni comparabili.
  • La domanda cautelare di ammissione in sovrannumero è incoerente con censure aventi portata demolitoria dell'intera procedura: l'eventuale accoglimento di tali censure comporterebbe la riedizione della selezione, mentre il rigetto non consente al giudice di attribuire un bene della vita non corrispondente al merito dimostrato dal candidato.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere desunta da una mera possibilità astratta di collegamento tra elaborato e candidato; è necessario dimostrare una concreta possibilità che l'irregolarità abbia inciso sull'imparzialità o sull'esito della valutazione.
  • La mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo una data di chiusura delle immatricolazioni può essere ragionevole quando sia funzionale alla tempestiva stabilizzazione degli iscritti, alla continuità didattica e al regolare svolgimento del percorso formativo, poiché l'obiettivo della saturazione dei posti è bilanciabile con esigenze organizzative e formative di pari rilievo.
  • La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso tra categorie di atenei o corsi può essere compatibile con i principi costituzionali quando sia limitata alla prima applicazione della riforma e giustificata da concrete esigenze organizzative, dalla diversa natura dell'offerta formativa e dalla necessità di una transizione ordinata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariAppelloTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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