Sentenza n. 16849/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti ANAC di primo inquadramento del ricorrente all’8° livello stipendiale, adottati con delibera n. 465 del 12 ottobre 2022 e confermati e resi definitivi con delibera n. 417 del 13 settembre 2023 e provvedimento individuale del 18 ottobre 2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, inizialmente collocato dal 1° gennaio 2019 al 6° livello stipendiale in base al regolamento ANAC del 2019, ha impugnato il successivo reinquadramento all’8° livello, disposto in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, che aveva annullato il precedente sistema di primo inquadramento per l’insufficiente valorizzazione della contiguità giuridica. Ha sostenuto che ANAC avrebbe applicato solo formalmente tale criterio, mantenendo sostanzialmente l’impianto originario e attribuendo in modo automatico lo stesso incremento a tutti i dipendenti, senza un’effettiva valutazione individuale. Ha dedotto la mancata adeguata considerazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della professionalità, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e la violazione della parità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019. Con i motivi aggiunti ha contestato anche gli atti del 2023 che hanno confermato e reso definitivo l’inquadramento, chiedendo l’annullamento, la ricostruzione della carriera, il riesame con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019 (o altra data ritenuta di giustizia), la rideterminazione del trattamento e il pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. Ha inoltre chiesto il rinvio in attesa della definizione di un distinto giudizio d’appello e del procedimento relativo a dipendenti assunti tramite mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali, in presenza di un’effettiva pregiudizialità; il giudizio parallelo e il procedimento riguardante dipendenti transitati tramite mobilità non presentavano tale nesso con la posizione del ricorrente. Nel merito, ha respinto le censure contro i criteri di reinquadramento e la loro applicazione, richiamando l’orientamento formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3289/2024 e su precedenti conformi. Ha ritenuto che ANAC avesse legittimamente utilizzato l’anzianità di servizio quale parametro oggettivo per attuare la contiguità giuridica, valorizzando anche l’ultimo livello di inquadramento e la professionalità presupposta per conseguirlo, oltre a riconoscere livelli aggiuntivi secondo i periodi di servizio previsti. Ha inoltre ritenuto adeguata l’istruttoria, anche per il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, e non provata una concreta penalizzazione individuale né la disparità di trattamento dedotta. Respinti il ricorso e i motivi aggiunti; spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
È noto che ai sensi dell’art. 73 c. a., comma 1 bis, il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è consentito in via eccezionale quando sia dimostrato un effettivo rapporto di pregiudizialità logico-giuridica con un giudizio parallelo; la mera pendenza di un diverso giudizio o procedimento non è sufficiente.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
In presenza di sostanziale identità del petitum e di questioni sovrapponibili a quelle già decise, il giudice può richiamare la motivazione di una precedente sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è giustificato solo in casi eccezionali e quando sussista un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con il giudizio parallelo; non basta la pendenza di un altro giudizio o di un procedimento riguardante una diversa categoria di soggetti.
- Nel rideterminare il primo inquadramento del personale, un’amministrazione dotata di autonomia regolamentare può utilizzare l’anzianità di servizio come parametro oggettivo per valorizzare la contiguità giuridica e la professionalità, tenendo conto del livello di inquadramento e della qualifica precedentemente posseduti, purché la scelta sia ragionevole e coerente con i criteri applicabili.
- La contestazione dell’inquadramento non è suffragata dalla sola allegazione generica di una penalizzazione o di una disparità: occorre indicare e dimostrare il concreto pregiudizio professionale o retributivo riferibile alla posizione individuale.
- Quando le questioni e il petitum coincidono sostanzialmente con quelli già esaminati in una precedente decisione, il giudice può richiamarne la motivazione ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
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