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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44080/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione rispetto ai reati contestati: resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.). Ha dedotto che gli elementi probatori esaminati nel giudizio escludevano gli elementi costitutivi delle due fattispecie, chiedendo in pratica la riconsiderazione delle stesse prove e una diversa valutazione dei fatti.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o volto a proporre ragioni non consentite dalla legge. Ha ritenuto che la ricorrente avesse formulato critiche generiche alla motivazione senza indicare contraddizioni logiche manifeste o travisamento delle prove, limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti. La motivazione della Corte territoriale e del primo grado è stata ritenuta logica e completa: i fatti (comportamento in stato di ubriachezza, getto di oggetti, denudazione, dimenamenti, uso di forza per sottrarsi all'identificazione e tentativo di fuga) integrano la violenza prevista dall'art. 337 c.p. e il rifiuto di fornire le generalità integra la contravvenzione ex art. 651 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 337

    L'atto di divincolarsi che implichi un impiego di forza per neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla sua presa può integrare la violenza richiesta per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; non è esclusa dall'istintiva reazione passiva, ma sussiste quando vi è un'effettiva forza diretta ad eludere l'azione degli operanti.

  • Codice penale, art. 651

    Il reato contravvenzionale si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale; è irrilevante che l'identità venga fornita successivamente o fosse agevolmente accertabile.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. con mod.)

    Norme che hanno consentito lo svolgimento del procedimento con modalità telematiche/udienza in camera di consiglio secondo le disposizioni emergenziali; la causa è stata trattata con quelle forme procedurali.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 8997 del 11/02/2010 (Palumbo)

    Conferma che la condotta di divincolamento che implichi impiego di forza per sottrarsi alla presa del pubblico ufficiale integra il requisito della violenza ai fini dell'art. 337 c.p.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023 (Leone)

    Ribadisce che il reato di cui all'art. 651 c.p. si configura con il semplice rifiuto di fornire le proprie coordinate identificative, anche se l'identità fosse comunque accertabile.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo una sentenza è insufficiente proporre una diversa interpretazione dei fatti: il ricorso per cassazione deve individuare vizi di diritto o contraddizioni logiche manifeste nella motivazione o un travisamento delle prove tale da rendere illogica la decisione.
  • La condotta di divincolarsi, dimenarsi o spintonare gli operatori, se finalizzata a sottrarsi all'identificazione o alla custodia, può integrare la 'violenza' prevista dall'art. 337 c.p. e non è automaticamente qualificabile come mera resistenza passiva.
  • Il reato di cui all'art. 651 c.p. è integrato dal semplice rifiuto di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale: è irrilevante che l'identità sia poi accertata o fosse già nota agli operanti.
  • In sede di impugnazione è necessario documentare specifiche omissioni o illogicità nella motivazione (es.: scarto non motivato di prove decisive, palese contraddizione tra premesse fattuali e conclusione) per ottenere l'accoglimento del ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso l'aggravio economico per il ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende), pertanto è consigliabile valutare la solidità giuridica del motivo di ricorso prima del deposito.

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