Cassazione Penale, Sentenza n. 15330/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentato omicidio (fendente all'addome con coltello, ferita penentrante, guaribile in 30 giorni). Il ricorrente articola sei motivi: (i) vizio di motivazione e mancata valutazione di elementi a discarico tratti da intercettazioni, videoriprese, querela, file audio e ritrovamento di un martello; (ii) inesistenza o debolezza dei gravi indizi di colpevolezza e contraddittorietà nella valutazione delle prove e della vittima; (iii)-(iv) violazione del principio di proporzionalità e gradualità (art. 275 c.p.p.) e inadeguatezza della custodia rispetto a misure meno afflittive quali arresti domiciliari con controllo elettronico; (v) insufficiente prova del porto abusivo di arma bianca (art. 4 L. 110/1975) per l'assenza del coltello; (vi) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e possibile derubricazione del tentato omicidio in lesioni personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base della somma delle risultanze investigative (annotazione di polizia, dichiarazioni della persona offesa, immagini di videosorveglianza, esiti delle intercettazioni, referti sanitari e consulenza medico-legale, rilievi dattiloscopici). Ha confermato l'adeguatezza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e reiterazione criminosa) e l'inidoneità di misure meno afflittive, compreso il controllo elettronico. Ha ritenuto manifestamente infondati, generici o ripetitivi gli altri motivi (in particolare la legittima difesa e la questione del porto d'arma), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha disposto altresì gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen. (c. 2 e c. 2-ter)
Richiamata in rapporto al dovere motivazionale del Tribunale del riesame; la Corte osserva che la valutazione dei gravi indizi nell'ambito del riesame deve essere adeguatamente motivata ma non implica l'obbligo di una autonoma duplicazione di valutazione quando già richiesta dalla parte che ha emesso la misura; censure sulla valutazione degli elementi probatori risultano infondate se il giudice di merito ha dato conto in modo logico delle ragioni della decisione
art. 275 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per il principio di proporzionalità e gradualità delle misure; la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia valutato correttamente la sproporzione e l'inadeguatezza delle misure meno afflittive, motivando la scelta della custodia in carcere
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli strumenti elettronici di controllo a distanza (es. 'braccialetto elettronico'); la Corte conferma che l'esclusione dell'uso di tali strumenti da parte del Tribunale del riesame equivale a motivazione implicita sull'inopportunità del loro impiego quando i pericoli cautelari siano concreti e attuali
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Richiamata in relazione al porto abusivo di arma bianca; la Corte osserva che tale contravvenzione non costituiva titolo autonomo cautelare nel caso di specie e la doglianza è in ogni caso ripetitiva delle questioni già esaminate sui gravi indizi relativi al tentato omicidio
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia di rigetto; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per le formalità previste
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: essa verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del merito più che riesaminare il merito probatorio nel dettaglio.
- La somma di diversi elementi (dichiarazioni della vittima, immagini di videosorveglianza, intercettazioni, referti medico-legali, rilievi dattiloscopici) può costituire un quadro di gravi indizi sufficiente per la custodia in carcere anche in assenza del ritrovamento immediato dell'arma.
- Il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, valutato concretamente e motivatamente, giustifica l'esclusione di misure meno afflittive, compreso il controllo elettronico, ove sussista un'attuale e concreta prognosi di pericolosità.
- Eccezioni generiche alla motivazione o ripetitive delle stesse allegazioni già valutate in sede di riesame sono difficilmente accolte in Cassazione; le censure devono essere puntuali e mostrare vizi logico-giuridici nella motivazione impugnata.
- La questione della legittima difesa e la revisione della qualificazione del fatto (es. da tentato omicidio a lesioni) sono, di norma, questioni di merito che richiedono una disamina probatoria piena e non sono agevolmente risolte in sede di giudizio cautelare se non supportate da deduzioni precise e documentate.
- L'assenza materiale di uno strumento offensivo sul luogo non esclude automaticamente la responsabilità quando la dinamica lesiva è comprovata da riscontri medico-legali e da elementi indiretti di prova (telecamere, contraddizioni difensive, comportamenti dell'indagato).
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