Sentenza del 23/11/2016 n. 23808 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che l'obbligo derivante dalla cartella era stato adempiuto secondo la normativa richiamata, come attestato sia dalla contribuente sia dall'Agenzia delle entrate. Poiché non residuava più una controversia attuale da decidere, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, relativa a una cartella di pagamento per IRPEG dell'anno 2000. Nel corso del giudizio ha documentato l'estinzione del debito d'imposta mediante la definizione prevista dalla legge n. 147 del 2013, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 618 a 624
La normativa ha consentito la definizione e l'estinzione di determinati debiti tributari. L'avvenuto adempimento dell'obbligo derivante dalla cartella ha eliminato l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio tributario, il debito oggetto della controversia viene integralmente estinto tramite una definizione agevolata o altra procedura prevista dalla legge, la controversia può perdere il suo oggetto.
- La cessazione della materia del contendere richiede che non vi sia più un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione sul merito; il giudice può quindi dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile, secondo la formulazione applicabile.
- È opportuno depositare tempestivamente la documentazione che dimostri l'estinzione del debito e verificare che anche l'amministrazione finanziaria ne riconosca l'avvenuto adempimento.
- La definizione della pretesa tributaria non comporta necessariamente la condanna alle spese di una parte: in casi come questo, il giudice può compensarle integralmente.
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