Cassazione Civile, Sentenza n. 2880/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di 23 intimazioni di pagamento per mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche; la resistente aveva già ottenuto in un giudizio precedente (sentenza n. 323/2013, passata in giudicato) l'annullamento di intimazioni analoghe per mancanza della prova di notifica delle cartelle; Equitalia, invece di rinotificare le cartelle, aveva emesso nuove intimazioni riferite alle stesse cartelle. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi (omessa pronuncia su difetto di giurisdizione; carenza di motivazione e travisamento dei fatti; errata applicazione del giudicato esterno; rilievo della contumacia nel primo giudizio; rilievo sulla natura della notifica rispetto all'esistenza dell'atto; mancata pronuncia sulla regolarità della notifica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi proposti. Ha confermato che, essendo intervenuta sentenza passata in giudicato che aveva accertato la mancata notifica delle cartelle prodromiche, era precluso al giudice del secondo giudizio riesaminare quella stessa questione (efficacia del giudicato esterno). Inoltre la Corte ha rilevato che, nelle more, l'agente della riscossione avrebbe dovuto procedere alla rinotifica delle cartelle e non limitarsi a inviare nuove intimazioni riferite alle medesime cartelle. La Corte ha corretto la motivazione nella parte necessaria ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso e non ha pronunciato sulle spese in favore della resistente (che non aveva svolto difese), dando altresì atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo indicato nella sentenza (nota nell'atto).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Definisce i motivi tassativi di cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il contenuto dei singoli motivi in relazione a tali letture, dichiarando alcuni inammissibili o infondati.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Cassazione, quando l'omessa pronuncia su una questione risulti infondata e non richieda accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; la Corte lo ha applicato per correggere e confermare il dispositivo dell'appello senza rinvio inutile.
art. 112 c.p.c.
Riferito all'omessa pronuncia su eccezioni e deduzioni: la Corte ha esaminato la censura relativa alla mancata pronuncia su questioni pregiudiziali (es. difetto di giurisdizione) e l'ha ritenuta infondata in concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo nel consentire alla Cassazione di decidere direttamente nel merito quando non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 2909 c.c.
Norma sulla cosa giudicata: la Corte ha chiarito che il giudicato formatosi sul mancato avviso/notifica preclude il riesame dello stesso profilo nel successivo giudizio tra le stesse parti.
art. 327 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla possibilità di impugnare sentenze affette da nullità in quel processo; la Corte ha osservato che eventuali censure relative a nullità nel primo giudizio dovevano essere dedotte in quel processo e non nel secondo.
d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente (rilievo di natura procedurale/economica riportato nella decisione).
Massime di principio
- Se in un primo giudizio tra le stesse parti è intervenuta sentenza passata in giudicato che ha accertato la mancata notifica delle cartelle prodromiche alle intimazioni, il giudice del giudizio successivo è vincolato da quel giudicato esterno e non può riesaminare la stessa questione.
- Dopo una pronuncia definitiva che accerta l'omessa notifica delle cartelle, l'agente della riscossione, per rimettere in moto l'azione esecutiva, deve procedere alla rinotifica delle cartelle esattoriali; non è sufficiente emettere nuove intimazioni riferite alle medesime cartelle.
- La notifica dell'atto impositivo è condizione di efficacia: anche se la notifica non è elemento costitutivo dell'atto, la prova della conoscenza da parte del contribuente entro i termini di decadenza grava sull'amministrazione; tuttavia, se il giudicato ha accertato la mancata notifica, tale accertamento preclude valutazioni contrarie nel processo successivo.
- Le questioni relative a nullità o ad eventuali errori di un processo devono essere denunciate e impugnate nel medesimo processo; non è ammissibile far valere in altro giudizio censure relative al primo salvo i rimedi previsti dall'ordinamento (art. 327 c.p.c.).
- In Cassazione i motivi devono essere ricondotti alle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.; alcune censure risultano inammissibili se configurate come mero dissenso sulla motivazione o travisamento generico dei fatti.
- La Corte di legittimità, in presenza di omissioni delle corti di merito su questioni di diritto, può decidere direttamente la questione quando questa risulti manifestamente infondata e non richieda nuovi accertamenti di fatto (principio di economia processuale).
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