Provvedimento del 27/12/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Definisce ambito di applicazione, modalità di presentazione e pagamento, ricevute, uffici competenti, periodo transitorio e caratteristiche tecniche di stampa.
Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Il provvedimento approva il nuovo modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. L’atto disciplina anche le modalità di utilizzo del modello, i soggetti interessati, gli adempimenti connessi, i pagamenti e le regole tecniche di stampa e conservazione.
Contenuto del modello approvato
Il modello approvato è composto da più sezioni dedicate ai diversi profili della successione e della voltura catastale:
- frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari e ad altri soggetti;
- quadri EB ed EC, relativi alla parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
- quadro ED, per le passività;
- quadro EE, riepilogativo dell’asse ereditario al netto delle passività;
- quadro EF, per la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- quadro EG, per l’elenco dei documenti da allegare;
- quadro EH, per dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richieste di agevolazioni e riduzioni;
- quadro EI, per le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza tra soggetto iscritto in catasto e soggetto da cui deriva il trasferimento;
- quadri EL ed EM, per beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
- quadro EN, per i dati relativi alle aziende;
- quadro EO, per azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali;
- quadri EP ed EQ, per aeromobili, navi e imbarcazioni;
- quadro ER, per rendite e crediti;
- quadro ES, per donazioni e atti a titolo gratuito.
È previsto che eventuali aggiornamenti alle istruzioni siano pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Ambito di applicazione e decorrenza
Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 1992. Esso è utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte dal 3 ottobre 2006.
Per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione già presentata con il modello precedente, deve essere comunque utilizzato il medesimo modello, secondo le relative modalità di presentazione.
Effetti sulla voltura catastale
La presentazione del modello consente di eseguire le volture catastali senza necessità di una ulteriore richiesta del contribuente.
Restano però escluse da questa modalità, e continuano a seguire le precedenti procedure di presentazione, le volture relative a:
- immobili ricadenti nei territori in cui vige il sistema del Libro Fondiario;
- immobili gravati da oneri reali;
- casi di trust;
- eredità giacente o eredità amministrata.
Reperibilità del modello e modalità di stampa
Il modello è reso disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. La stampa deve rispettare le caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato A.
È consentito il prelievo da altri siti internet, purché il modello sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.
La riproduzione è ammessa in stampa monocromatica nera, tramite stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e intelligibilità nel tempo.
Modalità di presentazione e ufficio competente
La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate:
- direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici;
- tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- in alternativa, presso l’ufficio territorialmente competente per il successivo inoltro telematico.
Per i contribuenti residenti all’estero, se impossibilitati a utilizzare i servizi telematici, è ammesso l’invio cartaceo mediante raccomandata o mezzo equivalente che attesti con certezza la data di spedizione.
L’ufficio territorialmente competente è individuato come segue:
- per la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza;
- se il de cuius aveva risieduto in Italia prima di risiedere all’estero, l’ufficio competente è quello dell’ultima residenza nota in Italia;
- per dichiarazioni integrative, modificative o sostitutive, l’ufficio competente è quello presso cui è stata presentata la dichiarazione oggetto di variazione;
- per le volture catastali, è competente ciascun ufficio provinciale-territorio nella cui circoscrizione ricadono i beni per cui è richiesta la voltura.
Le dichiarazioni telematiche modificative, sostitutive e integrative di una dichiarazione già inviata con il nuovo modello sono ricomprese e definite come “dichiarazioni di successione sostitutive”.
Allegati, dichiarazioni sostitutive e quadro EI
La documentazione da allegare al modello è parte integrante della dichiarazione e deve rispettare formati elettronici idonei alla conservazione digitale presso l’Agenzia delle entrate, secondo le regole tecniche richiamate nel provvedimento.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono rese dal dichiarante mediante il quadro EH. Se la dichiarazione è trasmessa tramite incaricato, quest’ultimo deve conservare:
- gli originali delle dichiarazioni sostitutive rese;
- copia di un valido documento di identità dei sottoscrittori;
- l’originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante.
Le dichiarazioni sostitutive rese da soggetto diverso dal dichiarante si considerano effettuate allegando i relativi file, corredati dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive con cui il dichiarante segnala passaggi intermedi non registrati in catasto o non convalidati da atti legali sono rese tramite il quadro EI. Anche in questo caso, le eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio di soggetti diversi dal dichiarante sono veicolate come allegati digitali con documento di identità.
Pagamento delle somme dovute
Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione avviene, di regola, mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica.
In fase di presentazione devono essere indicati:
- il codice IBAN del conto da addebitare;
- il codice fiscale dell’intestatario del conto.
In alternativa, quando la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio territoriale competente, il pagamento può avvenire con il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, secondo quanto previsto dal provvedimento del 17 marzo 2016.
Ricevute telematiche, controlli e conservazione
L’Agenzia delle entrate rilascia per via telematica attestazioni di:
- ricezione;
- controllo;
- accettazione dei file contenenti i dati della dichiarazione di successione;
- informazioni sui pagamenti delle imposte autoliquidate;
- regolarità della dichiarazione presentata.
Il contenuto minimo delle ricevute è disciplinato dal Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998. Con l’attestazione di ricezione della dichiarazione vengono comunicati gli estremi di registrazione e la Direzione provinciale competente per la lavorazione.
In caso di dichiarazione sostitutiva contenente soli allegati, presentata spontaneamente o su invito di regolarizzazione, l’attestazione riporta gli estremi della dichiarazione che si intende integrare.
L’esito del pagamento effettuato con addebito in conto è riportato in apposita ricevuta.
Se i controlli effettuati dall’ufficio territoriale competente hanno esito positivo, una copia semplice della dichiarazione, con estremi di registrazione e indicazione dell’ufficio competente, è resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati all’eredità, nonché nel servizio di acquisizione delle ricevute.
Se i controlli hanno esito negativo, l’ufficio invita il dichiarante a regolarizzare la dichiarazione e i relativi allegati ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
L’esito della domanda di volture catastali, quando richiesta con le modalità ordinarie previste per gli immobili ricadenti nel sistema del Libro Fondiario e per gli altri casi esclusi, è reso con specifica attestazione disponibile nel servizio di acquisizione delle ricevute.
Gli incaricati devono rilasciare tempestivamente al contribuente la copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio telematico, oltre alla dichiarazione di impegno alla presentazione del modello.
Gli utenti del servizio telematico devono conservare per il periodo previsto dall’art. 23 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 la dichiarazione di successione, i documenti allegati e le ricevute.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
La trasmissione dei dati contenuti nel modello deve avvenire secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B.
Le eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate e comunicate agli interessati.
Periodo transitorio
Per l’introduzione del nuovo modello, dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 è stato consentito presentare la dichiarazione di successione anche con il precedente modello approvato con Decreto Ministeriale di cui al punto 2.1.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento chiarisce che il nuovo modello è stato approvato per fornire informazioni più dettagliate sui beni, diritti e passività che concorrono alla formazione dell’attivo ereditario e per consentire il calcolo delle somme dovute in autoliquidazione.
In presenza di cespiti immobiliari, salvo eccezioni, la presentazione della dichiarazione determina anche la richiesta di voltura catastale, salvo diversa volontà espressa nel modello.
Il provvedimento stabilisce inoltre l’obbligo di trasmissione telematica del nuovo modello, in attuazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti fiscali successivi all’apertura della successione. Per un periodo transitorio, la precedente modulistica è stata utilizzabile fino al 31 dicembre 2017 presso gli uffici competenti.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama numerose fonti normative e provvedimenti amministrativi, tra cui:
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
- lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
- il codice civile, libro secondo sulle successioni;
- la legge 1° ottobre 1969, n. 679, sulle volture catastali;
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sull’imposta sulle successioni e donazioni;
- il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e n. 347;
- il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404;
- il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262;
- il D.M. 8 novembre 2011;
- il D.P.C.M. 13 novembre 2014;
- i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 dicembre 2008, 17 dicembre 2015 e 17 marzo 2016.
È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Allegato A: caratteristiche tecniche per la stampa
L’Allegato A disciplina in modo puntuale formato, struttura, carta, grafica e colori del modello cartaceo.
Struttura e formato
I modelli devono essere predisposti su fogli singoli fronte/retro in formato A4, con dimensioni di 21,0 cm x 29,7 cm.
È consentita anche la predisposizione in quartine costituite da due fogli A4, con originale e copia per il contribuente; in tal caso le pagine devono essere staccabili e recare l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”.
È inoltre ammessa la riproduzione su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, formato A4 esclusi gli spazi laterali di trascinamento, con la medesima avvertenza e con l’indicazione sulla banda laterale della dicitura relativa alla rimozione della banda stessa al momento della presentazione.
È consentita anche la riproduzione e compilazione meccanografica su fogli singoli A4 tramite stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo.
Le dimensioni della pagina singola possono variare entro limiti minimi e massimi indicati nell’allegato. La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata, lasciando in bianco il retro.
I dati devono essere stampati con carattere “courier” o altro carattere a passo fisso, con densità orizzontale di 10 caratteri per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
Carta e grafica
La carta deve essere bianca, con opacità compresa tra 86 e 88 per cento, e peso di 80 gr./mq.
I contenuti grafici devono essere conformi ai fac-simili allegati e collocati in un’area grafica centrale di dimensioni pari a 65 sesti di pollice di altezza e 75 decimi di pollice di larghezza.
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli deve essere indicato il soggetto che cura la stampa o la predisposizione delle immagini grafiche, nonché gli estremi del provvedimento.
Colori
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere usato il nero, con fondini in verde pantone 356U. È ammessa la stampa monocromatica in nero per la riproduzione mediante stampanti laser o analoghe.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 30 dic 2016Provvedimento del 30/12/2016
- Provvedimento · 30 dic 2016Provvedimento del 30/12/2016
- Provvedimento · 4 gen 2017Provvedimento del 04/01/2017
- Provvedimento · 15 dic 2016Provvedimento del 15/12/2016
- Provvedimento · 14 dic 2016Provvedimento del 14/12/2016
- Provvedimento · 12 dic 2016Provvedimento del 12/12/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →