Provvedimento del 30/12/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello e le istruzioni per chiedere l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria riaperta dal DL 193/2016, definendo soggetti interessati, modalità di presentazione telematica, documentazione da allegare, termini, ricevute, pagamenti e competenza degli uffici. Stabilisce scadenze rilevanti al 31 luglio 2017 per l’istanza, al 30 settembre 2017 per la documentazione e i versamenti, e disciplina anche le integrazioni e la gestione delle istanze già trasmesse con il precedente modello.
Approvazione del modello per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) e relative modalità attuative
Approvazione del modello per la collaborazione volontaria
Il provvedimento approva il modello denominato "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria", con le relative istruzioni, per l’accesso alla procedura prevista dall’art. 7 del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La misura riapre i termini per avvalersi dell’istituto disciplinato dalla legge n. 186/2014.
Contenuto del modello
Il modello è composto da:
- frontespizio con informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003;
- sezione dei dati identificativi del richiedente;
- quadri per i soggetti collegati;
- quadri per indicare investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero;
- quadri per maggiori imponibili, imposte, ritenute, contributi e sanzioni relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, IVIE e IVAFE.
Soggetti che possono utilizzare il modello
Il modello deve essere utilizzato da:
- autori di violazioni degli obblighi di dichiarazione previsti dall’art. 4, comma 1, del DL n. 167/1990 che intendono accedere alla procedura di emersione internazionale ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 186/2014;
- contribuenti non tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, oppure tenuti ma adempienti, che intendono accedere alla procedura di emersione nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 186/2014.
L’accesso è consentito solo se non sia già stata presentata, entro il 30 novembre 2015, un’altra istanza per la medesima procedura. Restano salve le possibilità previste per chi abbia già presentato istanza entro tale data ai soli fini della voluntary disclosure nazionale o internazionale, secondo i casi indicati nel provvedimento.
Regole particolari per il calcolo dei rendimenti
Per la procedura di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 186/2014, i contribuenti che abbiano una media delle consistenze delle attività finanziarie estere, al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione, non superiore a 2 milioni di euro possono chiedere il calcolo forfetario dei rendimenti, in luogo della determinazione analitica, applicando il metodo previsto dall’art. 5-quinquies, comma 8, del DL n. 167/1990.
Utilizzo del precedente modello e istanza integrativa
È previsto che:
- chi trasmette telematicamente il precedente modello approvato con provvedimento del 30 gennaio 2015 nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del DL n. 193/2016 e l’apertura del nuovo canale telematico deve barrare la casella "Istanza trasmessa in precedenza";
- in tal caso, può essere inviata via PEC una prima relazione di accompagnamento con i dati non presenti nel vecchio modello, come ad esempio le annualità 2014 e 2015;
- è ammessa l’integrazione dell’istanza entro il 30 settembre 2017, barrando la casella "Istanza integrativa", e comunque fino alla scadenza del termine per la documentazione.
Reperibilità del modello
Il modello è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate in formato elettronico. Può essere prelevato anche da altri siti, purché conforme per struttura e sequenza, riporti l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica nera, purché chiara e leggibile, e la stampa deve rispettare conformità grafica e sequenza dei dati.
Presentazione telematica dell’istanza
La presentazione avviene esclusivamente per via telematica:
- direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, secondo i requisiti previsti per le dichiarazioni ex DPR n. 322/1998;
- oppure tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del medesimo DPR.
La trasmissione deve essere effettuata con il software gratuito "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (articolo 7 decreto legge n. 193 del 2016)" reso disponibile dall’Agenzia.
Termine per la presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere presentata entro il 31 luglio 2017. La presentazione si considera perfezionata quando si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate, e la prova è costituita dalla comunicazione di avvenuta ricezione.
Ricevuta e scarti della trasmissione
L’Agenzia rilascia una ricevuta contenuta in un file con codice di autenticazione (Entratel) o codice di riscontro (Fisconline). Le ricevute sono rese disponibili, salvo cause di forza maggiore, entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio.
La richiesta si considera non trasmessa, e quindi non viene rilasciata la ricevuta, se il file è scartato per:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro, o dei soggetti trasmittenti;
- codice duplicato per invio erroneo ripetuto dello stesso file;
- file non elaborabile perché non verificato col software previsto;
- mancata selezione di "Istanza integrativa" quando esiste già una richiesta valida;
- selezione di "Istanza integrativa" quando non esiste alcuna richiesta valida.
In caso di scarto, il soggetto trasmittente deve ripresentare correttamente il file entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto.
Indicazioni riportate nella ricevuta
Nella ricevuta sono indicati:
- l’indirizzo PEC della Direzione regionale o provinciale competente, a cui inviare la documentazione e la relazione di accompagnamento;
- il "codice atto" relativo alla collaborazione volontaria;
- il "codice ufficio" dell’ufficio competente, da riportare nel modello F24 per il versamento spontaneo delle somme dovute.
Documentazione a corredo dell’istanza
L’istanza deve essere corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere secondo le specifiche tecniche dell’allegato n. 3. La relazione deve rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d’imposta oggetto della procedura:
- l’ammontare degli investimenti e delle attività finanziarie costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- la determinazione dei redditi che hanno consentito la costituzione o l’acquisto, nonché dei redditi derivanti dalla dismissione o utilizzazione;
- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili relativi a imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, contributi previdenziali, IVA e ritenute;
- la determinazione delle maggiori imposte, contributi e sanzioni dovuti.
La relazione deve inoltre contenere informazioni sui soggetti collegati alle attività estere oggetto della procedura. Deve essere trasmessa anche la documentazione di supporto utile alla ricostruzione degli investimenti, delle attività finanziarie e dei maggiori imponibili. L’allegato n. 4 contiene uno schema per la redazione della relazione e della documentazione.
Modalità di invio della documentazione
La documentazione e la relazione di accompagnamento vanno inviate esclusivamente tramite PEC alla casella indicata nella ricevuta. Le caselle PEC possono essere individuate anche tramite l’elenco dell’allegato n. 3, sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del contribuente ai sensi dell’art. 58 del DPR n. 600/1973, in relazione all’anno d’imposta più recente indicato nella richiesta.
Termine per la documentazione
La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2017. Solo per le istanze presentate dopo il 26 settembre 2017, la documentazione può essere inviata nei cinque giorni successivi, tenuto conto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta.
Pagamento delle somme dovute
I contribuenti che provvedono spontaneamente al pagamento di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni devono versare entro il 30 settembre 2017, senza compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.
Nel modello F24 devono essere indicati:
- il codice atto e il codice ufficio riportati nella ricevuta;
- i codici tributo distinti per annualità, relativi alla definizione delle sanzioni irrogate con atto di contestazione e agli inviti all’adesione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 218/1997.
Competenza degli uffici e perfezionamento della procedura
La gestione delle richieste è attribuita alle strutture dell’Agenzia delle entrate competenti secondo gli artt. 31 del DPR n. 600/1973 e 40 del DPR n. 633/1972. A seguito del corretto pagamento di quanto dovuto, l’Agenzia comunica il perfezionamento della procedura via PEC, secondo le modalità dell’art. 1, comma 133, della legge n. 208/2015, all’indirizzo indicato dal contribuente nel modello.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 7, comma 1, del DL n. 193/2016, che ha riaperto i termini della collaborazione volontaria. La procedura richiede il pagamento integrale delle somme dovute, in unica soluzione o in tre rate mensili, ed è subordinata a:
- istanza spontanea, consapevole e autonoma del richiedente;
- completezza di fatti e documenti per tutti i periodi d’imposta previsti;
- veridicità e tempestività della documentazione e delle dichiarazioni rese.
Allegati e riferimenti normativi
Il provvedimento si compone di quattro allegati:
- modello di richiesta;
- istruzioni per la compilazione;
- specifiche tecniche per l’invio via PEC e elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti;
- format per la relazione di accompagnamento e la documentazione.
Sono richiamate, tra le principali norme di riferimento, le disposizioni in materia di IVA, accertamento, TUIR, monitoraggio fiscale, semplificazione degli adempimenti, IRAP, accertamento con adesione, sanzioni, addizionali, reati tributari, statuto del contribuente, privacy, voluntary disclosure e misure fiscali urgenti. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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