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Provvedimento

Provvedimento del 15/12/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle entrate informa alcuni titolari di partita IVA di possibili anomalie tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle comunicazioni dei clienti, consentendo al contribuente di verificare i dati, segnalare elementi non noti e regolarizzare eventuali errori o omissioni con ravvedimento operoso.

Comunicazione per l’adempimento spontaneo su discrepanze IVA tra volume d’affari dichiarato e operazioni comunicate dai clienti

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo in materia IVA

Il provvedimento definisce le modalità operative con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni utili a far emergere eventuali omissioni nella dichiarazione del volume d’affari. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo, consentendo al contribuente di verificare le anomalie e di fornire chiarimenti o procedere alla regolarizzazione.

Finalità e ambito di applicazione

L’intervento si inserisce nell’attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia confronta i dati dichiarati dal contribuente con le operazioni comunicate dai clienti all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Quando dal confronto emergono differenze, il contribuente riceve una comunicazione che segnala la possibile omissione, totale o parziale, del volume d’affari.

Informazioni rese disponibili al contribuente

La comunicazione contiene i principali elementi identificativi e di riscontro, in particolare:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
  • modalità per consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia.

Nel dettaglio, attraverso il "Cassetto fiscale" sono resi disponibili:

  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta interessato, nella quale risultano parzialmente o totalmente omesse le operazioni attive;
  • somma algebrica delle operazioni riportate in specifici righi della dichiarazione IVA: VE24, colonna 1; VE31; VE32; VE33; VE34, colonna 1; VE36, colonna 1; VE37;
  • importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
  • ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione;
  • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione e codice fiscale);
  • ammontare degli acquisti comunicati da ciascun cliente.

Modalità di trasmissione e consultazione

L’Agenzia trasmette la comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti secondo la disciplina richiamata nel provvedimento. La stessa comunicazione, insieme ai dettagli informativi, è consultabile nell’area riservata del portale dell’Agenzia denominata "Cassetto fiscale".

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione. Tale facoltà deve essere esercitata con le modalità indicate nella comunicazione inviata dall’Agenzia.

Disponibilità dei dati alla Guardia di finanza

I dati e gli elementi messi a disposizione del contribuente sono resi disponibili anche alla Guardia di finanza, tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione e riduzione delle sanzioni

I contribuenti che abbiano avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni fornite dall’Agenzia possono regolarizzare errori od omissioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione.

Chiarimenti interpretativi richiamati nelle motivazioni

Nella parte motivazionale si precisa che il provvedimento attua il comma 636 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e disciplina la messa a disposizione delle informazioni anche mediante strumenti informatici. Si evidenzia inoltre che il ravvedimento operoso, riformato dal comma 637 della medesima legge, consente la correzione delle irregolarità e il versamento delle somme dovute con riduzione delle sanzioni, anche se la violazione sia già stata constatata o siano iniziate attività di controllo, salvo i casi in cui sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o di accertamento, oppure siano state recapitate le comunicazioni di irregolarità e gli esiti del controllo formale richiamati nel testo.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento elenca le principali fonti normative relative alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia e alla disciplina di riferimento, tra cui:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • DPR 10 novembre 1997, n. 442;
  • decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento reca la data di Roma, 15 dicembre 2016, ed è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi. È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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