L.R. Veneto 40/2013
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Giunta veneta a gestire provvisoriamente il bilancio 2014 dal 1° gennaio 2014 fino all’entrata in vigore della legge di bilancio e comunque entro i limiti di legge, con esclusioni su fondi speciali e alcune spese settoriali. Disciplina inoltre anticipazioni sanitarie, pagamenti in conto residui e variazioni compensative per rispettare il patto di stabilità interno. È legge a efficacia limitata all’esercizio 2014.
Esercizio provvisorio del bilancio 2014 e misure sul patto di stabilità interno
Esercizio provvisorio del bilancio 2014 e patto di stabilità interno
La legge riguarda la Regione del Veneto e disciplina in via temporanea la gestione del bilancio per l’anno finanziario 2014, autorizzando anche alcune misure necessarie al rispetto del patto di stabilità interno. Si tratta di un provvedimento strettamente collegato all’esercizio provvisorio e quindi riferito a un periodo ormai concluso.
Ambito di applicazione e durata
La Giunta regionale è stata autorizzata a esercitare provvisoriamente il bilancio di previsione 2014:
- dal 1° gennaio 2014;
- fino all’entrata in vigore della relativa legge di bilancio;
- comunque non oltre il termine previsto dalla legge regionale n. 39 del 2001 sull’ordinamento del bilancio e della contabilità.
La disciplina è quindi temporalmente limitata all’avvio dell’esercizio finanziario 2014.
Gestione provvisoria della spesa: esclusioni e limiti
L’autorizzazione alla gestione provvisoria non copre alcune categorie di spesa. In particolare restano escluse:
- le spese dei fondi speciali per spese correnti e per spese d’investimento previste nel disegno di legge di bilancio 2014;
- le spese per le reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti finanziati da assegnazioni vincolate;
- le spese individuate nella tabella di rifinanziamento delle leggi settoriali allegata alla legge finanziaria regionale 2014.
Per tali spese è però ammesso il pagamento in conto residui.
Spese comunque autorizzate durante l’esercizio provvisorio
Nonostante i limiti generali, la legge consente la gestione provvisoria per alcune finalità specifiche, tra cui:
- il finanziamento di leggi regionali settoriali richiamate dalla norma;
- il funzionamento di numerosi enti e società regionali, tra cui AVEPA, Veneto Agricoltura, Veneto Lavoro, Veneto Strade S.p.A., ARPAV, enti gestori di parchi e riserve, IRVV, ESU-ARDSU, Sistemi Territoriali S.p.A., Veneto Acque S.p.A., Veneto Nanotech S.c.p.A., Veneto Innovazione S.p.A., Rocca di Monselice S.r.l. e Veneto Promozione S.c.p.A.;
- l’erogazione dell’anticipazione mensile alle aziende sanitarie e ospedaliere indicate, fino al limite massimo dell’anticipazione mensile definita dallo Stato, per il finanziamento del servizio sanitario regionale;
- le spese necessarie a fronteggiare situazioni eccezionali o a evitare pregiudizi patrimoniali per la Regione o danni alla collettività.
Patto di stabilità interno e variazioni di bilancio
Per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, la Giunta regionale è stata autorizzata, durante l’esercizio provvisorio, ad adottare le misure necessarie a rispettare i vincoli previsti dalla normativa statale, sia sotto il profilo della competenza finanziaria sia della competenza eurocompatibile.
Inoltre, con riferimento ai limiti della competenza eurocompatibile, la Giunta poteva effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base, anche se appartenenti a classificazioni economiche o funzioni obiettivo diverse, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga alla disciplina ordinaria richiamata dalla legge regionale sulla contabilità.
Entrata in vigore
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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