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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10397/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), articolando quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché le sostanze non sarebbero mai entrate nella sua materiale disponibilità e l'uso personale non potrebbe costituire "profitto" ai fini della ricettazione; 2) mancata prova del dolo e conseguente errata mancata derubricazione al reato di cui all'art. 712 c.p.; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (circostanza attenuante) e comunque eccessiva asprezza della pena; 4) mancata sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello: per la ricettazione è sufficiente l'accordo d'acquisto anche senza materiale consegna della cosa; il "profitto" richiesto può essere anche non patrimoniale; il dolo può essere anche eventuale (consapevole accettazione del rischio dell'illecita provenienza); l'art. 131-bis non si applica per la natura pericolosa delle sostanze; la richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis non era stata formulata in modo utile nel gravame e non risultano conclusioni scritte dopo l'entrata in vigore della norma. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La consumazione della ricettazione può realizzarsi anche con l'accordo di acquisto senza la materialità della consegna; il profitto richiesto dal dolo specifico può essere anche non patrimoniale

  • art. 586-bis cod. pen.

    È stata richiamata come titolo di reato da cui potevano provenire le cose illecite, ai fini della valutazione della consapevolezza della provenienza delittuosa

  • art. 712 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per chiedere la derubricazione, ma i giudici hanno ritenuto insufficiente la tesi della mera incauta acquisizione rispetto alla ricettazione

  • art. 131-bis cod. pen. (esimente/causa di non punibilità)

    I giudici di merito hanno escluso l'applicabilità per incompatibilità con la pericolosità delle sostanze; tale valutazione è stata ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione

  • art. 20-bis cod. pen.

    La richiesta di sostituzione della pena sulla base di questa norma deve essere formulata in modo specifico e tempestivo; l'assenza di conclusioni scritte dopo l'entrata in vigore ha reso il motivo generico e inammissibile

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale utilizzata per il riassunto dei motivi di impugnazione in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Riferimento procedurale relativo alla procedura cartolare e alla necessità di conclusioni scritte dopo la modifica legislativa invocata dall'imputato

Massime di principio

  • Per il reato di ricettazione è sufficiente l'accordo di acquisto: non è necessario che la cosa entri materialmente nella disponibilità dell'acquirente
  • Il "profitto" previsto dall'art. 648 c.p. può essere anche non patrimoniale e includere vantaggi morali o altri benefici attesi dall'impossessamento della cosa
  • È sufficiente il dolo eventuale (accettazione del rischio) per integrare la ricettazione; la mera mancanza di diligenza non esclude la sussistenza del dolo
  • La pericolosità per la salute delle sostanze può rendere incompatibile l'applicazione di talune esimenti (es. art. 131-bis), previa motivazione dei giudici di merito che difficilmente è sindacabile in Cassazione se logica e congrua
  • Le richieste di sostituzione della pena basate su nuove norme (es. art. 20-bis) devono essere formulate in modo specifico e nelle sedi processuali e formali previste; il mancato deposito di conclusioni scritte può determinare l'inammissibilità del motivo
  • Le valutazioni dei giudici di merito sulla prova e sulla motivazione sono restrittivamente sindacabili in Cassazione: devono emergere vizi logico-giuridici gravi per ottenere l'accoglimento

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