Sentenza n. 14407/2026 - Roma, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, superata la prova preselettiva e conseguita l'idoneità agli accertamenti psicofisici, è stato dichiarato non idoneo all'esito degli accertamenti psico-attitudinali dell'8 maggio 2023, per avere conseguito una media globale inferiore a 12/20, con conseguente esclusione dal concorso. Ha dedotto l'inattendibilità e contraddittorietà dei test e della prova attitudinale, l'erroneità dei presupposti e il travisamento dei fatti, sostenendo che il giudizio fosse fondato essenzialmente sul colloquio e contrastasse con risultati asseritamente positivi dei test, con le precedenti prove psicofisiche e con l'esperienza maturata come volontario nelle Forze Armate. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 8 del bando, per insufficiente motivazione e manifesta illogicità, nonché la violazione dei principi di ragionevolezza, per non avere la Commissione considerato lo stress emotivo derivante dalla nascita, pochi mesi prima, di una figlia. L'Amministrazione ha resistito depositando la documentazione relativa agli accertamenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del giudizio di non idoneità e della conseguente esclusione. Il Collegio ha richiamato la disciplina sui requisiti psico-fisici e attitudinali del personale della Polizia di Stato e sulle modalità degli accertamenti, rilevando che il giudizio è rimesso a una commissione collegiale, chiamata a valutare complessivamente test collettivi e individuali, colloquio individuale ed eventuale ripetizione del colloquio in sede collegiale. Il colloquio può costituire il momento centrale, anche decisivo, della valutazione, poiché consente di delineare il profilo comportamentale e il potenziale del candidato. Le valutazioni della Commissione costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per inattendibilità, manifesta irragionevolezza o abnormità, incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella tecnica dell'Amministrazione. Nel caso concreto, la documentazione dimostrava che i test avevano avuto esito negativo, con risultati particolarmente sfavorevoli nei test psicosensoriali e cognitivi, e che il colloquio individuale aveva evidenziato carenze nella capacità decisionale, nella consapevolezza di sé, nella comunicazione, nell'assertività, nella gestione e nel coordinamento. Anche il successivo colloquio collegiale aveva rilevato carenze coerenti con i parametri normativi relativi al livello evolutivo, al controllo emotivo, alla capacità intellettiva e alla socialità. Il giudizio non era quindi limitato a un voto numerico, ma risultava motivato, sia pure sinteticamente, attraverso il riferimento agli esiti dei colloqui, ai test e ai singoli criteri di valutazione predeterminati. Il TAR ha escluso la contraddittorietà tra test e colloquio, rilevando l'omogeneità complessiva degli esiti e la coerenza delle osservazioni con i parametri applicabili. Non è stata ritenuta decisiva neppure la precedente esperienza nelle Forze Armate, poiché gli accertamenti attitudinali hanno natura prognostica rispetto all'idoneità allo specifico ruolo di vice ispettore e le abilità dimostrate in altro contesto, peraltro diversi anni prima, non sono automaticamente trasponibili. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, l. 121/1981
i requisiti psico-fisici ed attitudinali, di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno
La disposizione costituisce la base normativa per la determinazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti al personale della Polizia di Stato.
art. 46, comma 1, l. 121/1981
gli accertamenti per l’idoneità fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza
Individua gli organi dell'Amministrazione competenti allo svolgimento degli accertamenti di idoneità.
art. 29 d.P.R. 903/1983
una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori
Prevede la composizione della commissione incaricata delle prove attitudinali.
art. 4, tabella 2, punto 1, d.m. 198/2003
un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità; un controllo emotivo; una capacità intellettiva; una socialità
Definisce i requisiti attitudinali rilevanti per la selezione, articolati in livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e socialità.
art. 5, comma 5, d.m. 129/2005
le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire
Stabilisce la finalità e le modalità degli accertamenti, basati su test collettivi e individuali, colloquio individuale ed eventuale ripetizione collegiale; l'esito è valutato dalla commissione competente.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudizio, poiché fondata sugli esiti dei test, dei colloqui e sui singoli parametri di valutazione.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato violazioni, ritenendo coerente e non irragionevole l'attività della Commissione.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità attitudinale per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito; il giudice può verificarne soltanto i presupposti, la logicità, la coerenza e l'attendibilità, censurandolo in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti.
- Nelle prove attitudinali della Polizia di Stato, la commissione deve procedere a una valutazione collegiale complessiva dei test e dei colloqui; il colloquio, anche se decisivo per la ricostruzione del profilo comportamentale del candidato, può legittimamente concorrere in modo determinante al giudizio finale.
- La motivazione del giudizio di non idoneità attitudinale è sufficiente quando, anche sinteticamente, consente di ricostruire il percorso valutativo mediante il riferimento agli esiti dei test, ai colloqui e ai singoli parametri attitudinali predeterminati, senza necessità di una motivazione ulteriore qualora il giudizio risulti coerente e comprensibile.
- L'idoneità o le abilità dimostrate dal candidato in precedenti esperienze lavorative o in altri contesti organizzativi non impongono un esito favorevole nei successivi accertamenti attitudinali, che hanno natura prognostica e devono valutare l'idoneità rispetto allo specifico ruolo e alle relative responsabilità, anche considerando l'evoluzione nel tempo delle caratteristiche personali.
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