Ordinanza n. 1407/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 02.03.2026 recante diniego espresso all'istanza volta all'ottenimento del titolo di soggiorno per attesa occupazione. Nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi incluso il provvedimento di revoca del modello 209 adottato in data 27.06.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso dell'istanza per il permesso di soggiorno per attesa occupazione e revoca del modello 209
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego espresso del 2 marzo 2026 relativo alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché il presupposto provvedimento di revoca del modello 209 adottato il 27 giugno 2025, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti. Il diniego e la revoca erano contestati in relazione alla possibilità di ottenere il titolo di soggiorno nonostante la mancata instaurazione di un rapporto di lavoro, nonché alle irregolarità documentali rilevate dall'amministrazione. In particolare, dai controlli a campione era emerso il disconoscimento, da parte delle autorità competenti, sia della delega utilizzata per la sottoscrizione del contratto di soggiorno sia del documento di identità del datore di lavoro. Il ricorrente aveva inoltre documentato l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, prospettandolo come elemento idoneo a superare le ragioni ostative, e dedotto la propria incolpevolezza rispetto alle irregolarità. Il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
L'istanza cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto insussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris, osservando che il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone la perdita di un posto di lavoro e, quindi, l'avvenuta instaurazione di un valido e precedente rapporto lavorativo; tale presupposto non risultava verificato. Ha inoltre rilevato che la revoca del modello 209 appariva motivata da gravi irregolarità documentali riguardanti la delega e il documento di identità del datore di lavoro. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, comporta l'inammissibilità della domanda e rende vincolata la revoca, con conseguente applicabilità dell'art. 21-octies l. 241/1990 anche rispetto alla mancata partecipazione procedimentale del lavoratore. Il nuovo rapporto di lavoro documentato dal ricorrente, pur costituendo un elemento sopravvenuto, non è stato ritenuto idoneo, nella fase cautelare, a sanare l'invalidità originaria della procedura di ingresso. Sebbene il pregiudizio allegato sia stato ritenuto sussistente, esso non è stato considerato cautelabile, poiché recessivo rispetto all'interesse pubblico alla repressione delle condotte fraudolente e alla legalità dei flussi migratori. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un precedente posto di lavoro e, quindi, la previa instaurazione di un valido rapporto lavorativo.
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporta l'inammissibilità della domanda di ingresso o soggiorno.
art. 21-octies l. 241/1990
La natura vincolata dell'atto conseguente alla documentazione falsa esclude che la mancata partecipazione procedimentale possa inficiarne la legittimità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare e la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione o la perdita di un precedente rapporto di lavoro validamente instaurato; non è sufficiente che il contratto non sia mai stato concluso, anche se la mancata conclusione non dipende dalla volontà del lavoratore.
- La presentazione di documentazione falsa o contraffatta nella procedura di ingresso o soggiorno rende inammissibile la domanda e legittima l'adozione di un atto vincolato di revoca del titolo o dell'atto presupposto.
- Quando l'atto amministrativo conseguente alla presentazione di documentazione falsa ha natura vincolata, la mancata partecipazione procedimentale non determina l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990.
- L'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro non è, in sede cautelare, idonea a sanare l'invalidità originaria della procedura di ingresso causata da gravi irregolarità documentali.
- Nella tutela cautelare in materia di immigrazione, il pregiudizio del privato, pur sussistente, può risultare recessivo rispetto all'interesse pubblico alla repressione di condotte fraudolente e alla legalità dei flussi migratori.
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