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Sentenza

Sentenza del 16/11/2016 n. 23340 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'iscrizione ipotecaria collegata a diciannove cartelle esattoriali, sostenendo principalmente che le cartelle non fossero state regolarmente notificate. Deduceva inoltre che Equitalia avesse prodotto per la prima volta in appello documentazione non ammissibile, che le copie fotostatiche fossero inutilizzabili perché disconosciute ai sensi dell'art. 2719 c.c., che la CTR avesse violato le norme sulle notifiche delle cartelle e che Equitalia fosse priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omessa pronuncia sulle eccezioni di novità della documentazione e di disconoscimento delle copie, poiché l'accertamento della regolarità delle notifiche implicava il loro rigetto. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per carenza di specificità e autosufficienza, non essendo state trascritte o precisamente indicate le notifiche contestate né chiariti gli elementi necessari sulla pretesa IRAP. La decisione della CTR, che aveva respinto l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, è quindi rimasta ferma. Il contribuente è stato condannato a rimborsare a Equitalia le spese processuali, liquidate in 7.200 euro oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide implicitamente un'eccezione attraverso una statuizione incompatibile con il suo accoglimento; l'accertamento della regolarità delle notifiche implica il rigetto delle eccezioni connesse.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Il divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in appello non è stato ritenuto violato, poiché la decisione sulla regolarità delle notifiche comportava implicitamente il rigetto della relativa contestazione.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento delle copie fotostatiche non determina automaticamente la loro inutilizzabilità quando il giudice, esaminando la documentazione, accerta comunque la regolarità delle notifiche.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Le contestazioni sulle modalità di notifica delle cartelle devono essere formulate in modo specifico, indicando le singole notifiche e i concreti vizi denunciati; una censura generica è inammissibile.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39

    La censura relativa alla legittimazione passiva del concessionario deve essere sorretta da una chiara esposizione delle ragioni della contestazione e del rapporto tra concessionario, cartella e tributo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La cartella può essere impugnata per vizi propri; non è sufficiente contestare genericamente il tributo se la pretesa fiscale deriva da un precedente atto ormai definitivo o da una procedura di liquidazione automatizzata.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Quando il dispositivo è conforme al diritto, un'insufficiente motivazione giuridica può essere corretta o integrata dalla Corte di cassazione senza necessità di annullare la decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le contestazioni sulle notifiche devono essere autosufficienti: occorre indicare la singola cartella, il documento contestato, il vizio specifico e il momento processuale in cui il documento è stato prodotto.
  • La regolarità delle notifiche può comportare implicitamente il rigetto delle eccezioni collegate alla novità della documentazione e al disconoscimento delle copie; non sempre è necessaria una risposta separata e analitica a ciascuna eccezione.
  • L'omessa o insufficiente motivazione su una questione giuridica non comporta automaticamente la cassazione della sentenza se il dispositivo è corretto; il vizio può essere trattato come violazione di legge o corretto dalla Corte.
  • La cartella esattoriale e l'iscrizione ipotecaria non possono essere utilizzate per rimettere genericamente in discussione un tributo già definito o non tempestivamente impugnato; in linea generale devono essere dedotti vizi propri dell'atto impugnato.
  • Chi contesta la debenza di un tributo deve spiegare concretamente perché la pretesa non sarebbe dovuta e chiarire se deriva da un accertamento definitivo, da una liquidazione automatizzata o da altro procedimento.
  • Le censure generiche, non documentate o non accompagnate dalla trascrizione degli atti rilevanti sono normalmente dichiarate inammissibili in sede di legittimità.

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