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Ordinanza

Ordinanza n. 3208/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di inammissibilità della domanda n. INN24_W2MG54DX- pubblicato e non notificato in data 19.02.2026 con il quale si confermava che” non sono state considerate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l’esito resta confermato”; della successiva graduatoria nazionale di pubblicazione delle domande ammesse; di ogni atto conseguente e successivo, connesso e/o conseguenziale; e per quanto occorrer possa del Bando “Fondo per l’innovazione in agricoltura Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l’anno 2024”.

Giustizia amministrativa202603610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, successiva graduatoria o elenco nazionale delle domande ammesse e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società agricola ha impugnato il provvedimento con cui Ismea ha confermato l'inammissibilità della domanda presentata nell'ambito del Fondo per l'innovazione in agricoltura per l'anno 2024, ritenendo non valide le ragioni dedotte per la riapertura del procedimento istruttorio. Sono stati inoltre impugnati l'elenco nazionale delle domande ammesse e gli atti conseguenti, con domanda cautelare di sospensione. Dal testo non emergono specifici motivi di legittimità articolati nel ricorso. Il Tribunale ha rilevato che l'eventuale ammissione della ricorrente, in presenza di un plafond finanziario predeterminato, potrebbe incidere sulla posizione delle imprese già ammesse e collocate in posizione migliore nell'elenco; tali soggetti devono pertanto essere messi in condizione di contraddire.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti collocate nell'elenco in posizione migliore rispetto alla ricorrente, poiché l'eventuale accoglimento della domanda potrebbe pregiudicare la loro posizione in ragione del plafond finanziario limitato. Sebbene l'elenco fosse pubblico e accessibile, il Collegio ha riconosciuto l'errore scusabile per l'obiettiva difficoltà di consultazione e identificazione delle interessate, dovuta anche alla forma anonima dell'elenco e all'uso di indicazioni sullo stato delle pratiche non immediatamente comprensibili. Ha quindi ordinato alla ricorrente di notificare individualmente il ricorso, con allegata l'ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco degli indirizzi PEC; ha imposto all'Amministrazione di comunicare tali indirizzi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e alla ricorrente di depositare le prove delle notifiche entro dieci giorni dalle notifiche stesse. Le esigenze cautelari sono state ritenute tutelabili mediante la sollecita fissazione del merito, rinviato alla pubblica udienza del 25 novembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ogni ulteriore decisione, in rito, nel merito e sulle spese, anche della fase cautelare, è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante una misura cautelare sostanziale, mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il provvedimento richiama il comma 10 per disporre tale fissazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, nel contesto della fase cautelare, di fissare sollecitamente la discussione del merito quando tale soluzione sia idonea a tutelare le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di soggetti già ammessi a una misura di sostegno finanziata entro un plafond predeterminato, tali soggetti devono essere coinvolti nel giudizio mediante integrazione del contraddittorio.
  • La pubblicità dell'elenco dei potenziali controinteressati non esclude l'errore scusabile se le modalità di pubblicazione rendono obiettivamente difficile identificare i soggetti interessati, ad esempio per l'anonimizzazione dell'elenco o per l'impiego di indicazioni sullo stato delle pratiche non immediatamente comprensibili.
  • Nella fase cautelare, quando la tutela richiesta può essere adeguatamente assicurata dalla sollecita trattazione del merito, il giudice può fissare l'udienza pubblica e riservare ogni decisione ulteriore, senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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