Sentenza del 15/05/2015 n. 9951 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. Ha dedotto: la violazione dell'art. 74, comma 2, della legge n. 342/2000, sostenendo che la rendita catastale non fosse efficace senza notifica; la decadenza del Comune dal potere di emettere gli avvisi; e l'omessa motivazione della CTR sulla questione della notifica della rendita catastale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le rendite catastali attribuite o modificate prima del 1° gennaio 2000 erano efficaci dalla data di adozione, anche senza preventiva notificazione al contribuente, e potevano essere utilizzate dal Comune per determinare l'ICI. L'art. 74 della legge n. 342/2000 non ha reso necessaria la conoscenza effettiva della rendita per il periodo anteriore, ma ha soltanto riaperto i termini per impugnare le variazioni catastali non formalmente comunicate. Ha inoltre ritenuto tempestivi gli avvisi, notificati nel dicembre 2003, applicando il termine quinquennale previsto dalla legge n. 296/2006 anche ai rapporti d'imposta anteriori al 2007. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia del Territorio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 342/2000, art. 74, commi 1 e 2
Per gli atti di attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può richiedere l'ICI in base al classamento; la norma ha inoltre riaperto i termini di impugnazione delle variazioni catastali non formalmente comunicate.
Le rendite catastali adottate prima del 1° gennaio 2000 erano efficaci dalla data di adozione e non dalla successiva notificazione. Il comma 2 non ha introdotto una regola generale di efficacia dalla data di conoscenza, ma ha previsto una tutela transitoria, escludendo interessi e sanzioni in determinati periodi e riaprendo i termini per l'impugnazione.
Legge n. 296/2006, art. 1, commi 161, 171 e 172
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Il termine quinquennale per l'accertamento dei tributi locali si applica anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1° gennaio 2007. Nel caso concreto, gli avvisi ICI relativi agli anni 1998-2000, notificati entro il 31 dicembre 2003, sono stati ritenuti tempestivi.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 11, comma 2
La disciplina previgente in materia di accertamento ICI è stata superata, quanto ai termini applicabili, dalla successiva disciplina quinquennale introdotta dalla legge n. 296/2006.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il motivo di ricorso per cassazione relativo a un vizio di motivazione deve contenere una sintesi chiara del fatto controverso e della lacuna motivazionale, distinta dalla semplice esposizione del motivo. La mancanza di tale momento di sintesi comporta l'inammissibilità della censura.
Codice di procedura civile, art. 360
La norma individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla contribuente, tra cui la violazione di legge e l'omessa o insufficiente motivazione.
Massime di principio
- Per le rendite catastali adottate prima del 1° gennaio 2000, l'ente locale può normalmente determinare l'ICI sulla base del classamento anche se la rendita non è stata previamente notificata al contribuente.
- La mancata notifica della rendita catastale non rende automaticamente illegittimo l'avviso ICI: occorre verificare la data di adozione della rendita, la disciplina transitoria applicabile e l'eventuale tempestiva impugnazione dell'atto catastale.
- Per gli avvisi relativi a tributi locali, la tempestività deve essere valutata secondo il termine previsto dalla normativa vigente applicabile anche ai rapporti anteriori, quando la legge lo dispone espressamente; nel caso esaminato valeva il termine quinquennale.
- Le eccezioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo i casi consentiti dalla legge; le questioni devono essere dedotte tempestivamente nel ricorso introduttivo.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione deve indicare con precisione il fatto decisivo trascurato o la specifica contraddizione della sentenza e rispettare i requisiti formali previsti per il motivo.
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