Cassazione Penale, Sentenza n. 31126/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace di Empoli per il reato di cui all'art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza permesso di soggiorno, accertato il 31/12/2023. Il ricorrente deduceva che nel suo interesse era stata presentata una domanda di emersione dal lavoro irregolare (28/07/2020) e che durante la sua permanenza aveva svolto regolare attività lavorativa con buste paga e contributi; contestava inoltre che il provvedimento di rigetto non fosse stato prodotto né notificato e chiedeva il riconoscimento della causa di giustificazione/presenza legittima. In subordine chiedeva il riconoscimento dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n. 274, per la minima offensività della condotta e la scarsa colpevolezza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata l'illegalità della permanenza del ricorrente sul territorio nazionale in quanto non è mai risultato titolare di permesso di soggiorno; la sentenza di primo grado aveva dato atto, sulla base della deposizione del verbalizzante, che la domanda di emersione era stata rigettata dalla Prefettura, circostanza non smentita né documentalmente contestata dal ricorrente. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha escluso la sua applicabilità perché l'illecito si è protratto per un lungo arco temporale e quindi non ricorrono l'esiguità del danno, l'occasionalità della condotta e il modesto grado di colpevolezza richiesti dalla norma. Conseguentemente è stata confermata la condanna alla pena di € 5.000 di ammenda e le conseguenti statuizioni di condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che punisce il soggiorno illegale nello Stato. La Corte ha ritenuto integrato il reato perché il ricorrente non era e non era mai stato in possesso di un permesso di soggiorno al momento dell'accertamento.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Previsione dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace. La Corte ha ritenuto che i requisiti (esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta, modesto grado di colpevolezza) non sussistessero per una permanenza pluriennale, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 34.
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77
Norma che disciplinava la procedura di emersione dal lavoro irregolare ("sanatoria"). La Corte ha rilevato che, pur essendo stata prodotta istanza, la Prefettura l'aveva rigettata secondo la deposizione in atti; quindi la mera presentazione dell'istanza non legittima automaticamente la permanenza senza un provvedimento favorevole.
art. 21‑bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Norma sul procedimento amministrativo e sugli effetti delle comunicazioni e notificazioni. La difesa ha invocato l'inefficacia della mancata notifica del provvedimento di rigetto; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata produzione della prova di notifica in assenza di una prova che il rigetto fosse inesistente o invalido.
Massime di principio
- La sola presentazione di una istanza amministrativa di "emersione" o sanatoria non legittima automaticamente la permanenza nello Stato: è necessario un provvedimento amministrativo favorevole o altra prova che renda legittima la presenza.
- Per ottenere l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 è necessario dimostrare con riferimento al fatto concreto l'esiguità del danno, l'occasionalità della condotta e il modesto grado di colpevolezza; permanenze pluriennali normalmente impediscono tale qualificazione.
- L'onere di allegazione e prova incombe sul ricorrente che contesta l'esistenza o l'efficacia di un provvedimento amministrativo: l'assenza di produzione del provvedimento favorevole o di prova che il rigetto sia inesistente può determinare il rigetto della contestazione penale.
- Questioni di merito come il riconoscimento della particolare tenuità sono soggette a sindacato limitato in sede di legittimità se sorrette da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- L'argomento difensivo basato sulla regolare attività lavorativa e sui contributi versati può essere valutato ai fini della colpevolezza e della tenuità, ma non sostituisce la prova di un titolo di soggiorno valido o di un provvedimento amministrativo che renda legittima la permanenza.
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