Cassazione Civile, Sentenza n. 21454/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Fondo statunitense contestava la ritenuta del 15% operata dalle società italiane sui dividendi ricevuti (applicazione dell'art.10, comma 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA), sostenendo che tale imposizione risultava discriminatoria rispetto al trattamento fiscale riservato ai fondi comuni di investimento mobiliari residenti in Italia, i quali, ratione temporis, erano assoggettati a un'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione (art.9 l. 23/3/1983 n.77). Il ricorrente invocava la violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art.63 TFUE) e chiedeva il rimborso delle maggiori ritenute subite nei periodi 2007-2010.
La decisione
La Corte ha accolto i second o e terzo motivi di ricorso, ritenendo che la differenza di trattamento (ritenuta convenzionale massima del 15% vs imposta sostitutiva del 12,5% per i fondi residenti) costituisse una restrizione non giustificata della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art.63 TFUE. Ha affermato che la mera esistenza di una convenzione bilaterale non crea una presunzione automatica di conformità al diritto UE e che il giudice nazionale deve verificare la compatibilità e, se necessario, operare un'interpretazione adeguatrice della disposizione convenzionale (secondo art.31 della Convenzione di Vienna e i principi della fiscalità comunitaria) per evitare la violazione del diritto UE. In sostanza, l'art.10, comma 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA va interpretato nel senso che, per i dividendi corrisposti a fondi d'investimento mobiliare aperti statunitensi nel periodo 2007-2010, deve applicarsi l'aliquota del 12,5% (come prevista per i fondi residenti), evitando così la discriminazione. La sentenza è stata quindi annullata in parte e rinviata al giudice di merito per conformarsi al principio indicato e per decidere sulle questioni assorbite.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America (art. 10, comma 2, lett. b)
tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ... l'imposta così applicata non può eccedere ... (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
La Corte ha stabilito che tale clausola, che fissa un limite massimo alla ritenuta, deve essere interpretata conformemente al diritto UE (art.31 Convenzione di Vienna, principio di buona fede) e non impedisce l'applicazione di un'aliquota inferiore (12,5%) quando necessario per evitare una violazione dell'art.63 TFUE.
TFUE, art. 63
Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Applicabile anche quando il destinatario è un soggetto stabilito in uno Stato terzo; la differenza di trattamento tra fondi residenti e non residenti può costituire una restrizione idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri e quindi essere vietata.
Legge 23 marzo 1983, n.77 (art. 9, commi 1 e 2)
sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva
Costituiva il regime fiscale applicabile, ratione temporis, ai fondi comuni di investimento mobiliari residenti in Italia; confrontare tale trattamento con la ritenuta del 15% per i fondi esteri è centrale per valutare la presenza di discriminazione.
D.P.R. 29/09/1973, n. 600 (art. 27)
norma che disciplina la ritenuta sui dividendi pagati da società residenti a soggetti non residenti
La normativa interna è il punto di innesto della disciplina convenzionale: l'interpretazione adeguatrice riguarda primariamente la norma interna mitigata dalla convenzione, per conformarla al diritto UE.
Convenzione di Vienna (art. 31) - canone di buona fede
Usata come criterio interpretativo per dare all'art.10 della Convenzione un significato conforme al diritto UE al fine di evitare l'incompatibilità con l'art.63 TFUE.
Giurisprudenza della Corte di giustizia (es. C‑190/12 Emerging Markets; C‑641/17 College Pension Plan of British Columbia; C‑156/17 Köln-Aktienfonds Deka; C‑545/19 AllianzGI)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui trattamenti fiscali differenziati tra fondi residenti e non residenti possono costituire restrizioni ai movimenti di capitali e che la giustificazione invocata dallo Stato (p. es. 'coerenza del sistema fiscale') è valutata con rigore e richiede requisiti stringenti.
Massime di principio
- La presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni non impedisce che, se la sua applicazione determina una disparità di trattamento rispetto a soggetti residenti, debba essere verificata la compatibilità con il diritto UE (art.63 TFUE); il giudice nazionale deve operare tale verifica.
- Quando una clausola convenzionale fissa un limite massimo di ritenuta, essa può essere interpretata in senso meno gravoso (aliquota inferiore) se necessario per evitare una violazione dei principi UE, usando il canone interpretativo dell'art.31 della Convenzione di Vienna e i principi della fiscalità comunitaria.
- Una presunzione automatica di legittimità della disciplina convenzionale è infondata: l'onere di giustificare una differenza di trattamento spetta allo Stato e la motivazione deve soddisfare i rigorosi requisiti giurisprudenziali (coerenza del sistema fiscale) richiesti dalla Corte di giustizia; il rischio di perdita di gettito non basta a giustificare una restrizione.
- In casi simili, per dimostrare la discriminazione conviene produrre una comparazione dettagliata del carico fiscale effettivo (con evidenza delle implicazioni sostanziali e procedurali), dimostrare la comparabilità soggettiva e oggettiva delle categorie e segnalare l'assenza di giustificazioni concrete basate sui requisiti indicati dalla giurisprudenza comunitaria.
- Rimedi pratici: proporre istanza di rimborso amministrativo e, in giudizio, chiedere interpretazione adeguatrice della norma convenzionale/nazionale; in alternativa o in subordine, prospettare la rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia se la questione preliminare sull'interpretazione del diritto UE è necessaria e non risolvibile con interpretazione conforme.
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