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Ordinanza

Ordinanza n. 8182/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - della determina dirigenziale n. RK/138/2024 del 9.5.2024; - dell’ordinanza del Sindaco n. 64 del 7.6.2024;

Giustizia amministrativa202408622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale relativa al crollo di una struttura muraria e ordinanza sindacale adottata a seguito del medesimo evento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale e l'ordinanza sindacale adottate da Roma Capitale in seguito al crollo della porzione sommitale di una struttura muraria situata lungo le vie di Ponziano e Giano Parrasio. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che la controversia richiede di accertare la localizzazione e la proprietà delle aree e della struttura, la posizione dell'immobile della ricorrente rispetto al luogo del crollo, l'eventuale titolarità esclusiva o pro indiviso della struttura muraria e l'applicabilità alla ricorrente degli obblighi previsti dagli artt. 30 e 31 del codice della strada, nonché le cause del sinistro e l'eventuale contributo causale della società.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio nel merito e dispone un adempimento istruttorio ai sensi dell'art. 66 c.p.a., nominando quale verificatore il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università La Sapienza di Roma, con facoltà di delega e di avvalersi di collaboratori e specialisti. Il verificatore dovrà esaminare gli atti, svolgere un sopralluogo, descrivere puntualmente lo stato dei luoghi, individuare catastalmente e toponomasticamente le aree coinvolte e i relativi proprietari, verificare la posizione e i titoli della ricorrente rispetto alla struttura muraria, accertare l'eventuale sussistenza degli obblighi di cui agli artt. 30 e 31 del codice della strada e ricostruire le cause del crollo, indicando l'eventuale contributo causale della ricorrente. Le parti dovranno collaborare lealmente, saranno preavvisate delle operazioni e potranno parteciparvi con propri consulenti. La bozza della relazione dovrà essere trasmessa entro il 30 ottobre 2026, con facoltà delle parti di formulare osservazioni e produrre documenti nei dieci giorni successivi; la relazione definitiva dovrà essere depositata entro il 30 novembre 2026. È posto provvisoriamente a carico della ricorrente un acconto di 2.500 euro, salvo conguaglio. La fissazione dell'udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio è riservata alla presentazione di apposita istanza dopo il deposito della relazione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    La disposizione è applicata per disporre una verificazione tecnica volta ad acquisire dal giudice gli accertamenti necessari sulla situazione dei luoghi, sulla titolarità della struttura muraria, sugli obblighi gravanti sulla ricorrente e sulle cause del crollo.

  • art. 30 codice della strada

    obblighi di cui agli artt. 30 e 31 del codice della strada

    La sussistenza degli obblighi previsti dalla disposizione dovrà essere accertata dal verificatore in relazione alle caratteristiche funzionali della struttura muraria interessata dal crollo.

  • art. 31 codice della strada

    obblighi di cui agli artt. 30 e 31 del codice della strada

    La sussistenza degli obblighi previsti dalla disposizione dovrà essere accertata dal verificatore in relazione alle caratteristiche funzionali della struttura muraria interessata dal crollo.

  • art. 19 c.p.a.

    trovano applicazione gli artt. 19, 20 e 66 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina applicabile alla verificazione.

  • art. 20 c.p.a.

    trovano applicazione gli artt. 19, 20 e 66 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina applicabile alla verificazione.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici e fattuali complessi relativi allo stato dei luoghi, alla titolarità dei beni, agli obblighi gravanti sulle parti e alle cause di un evento dannoso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
  • La verificazione può comprendere sopralluoghi, esame della documentazione, individuazione catastale e toponomastica delle aree, ricostruzione dei titoli di proprietà e accertamento del nesso causale o dell'eventuale contributo causale della parte.
  • Nelle operazioni di verificazione le parti devono collaborare lealmente, possono partecipare tramite consulenti di fiducia e devono avere la possibilità di formulare osservazioni sulla bozza della relazione prima del deposito dell'elaborato definitivo.
  • Il giudice può autorizzare il verificatore a delegare attività e ad avvalersi di collaboratori o specialisti quando ciò sia necessario per la completezza degli accertamenti tecnici affidati.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAbusi edilizi e sanzioniCircolazione stradale e viabilità
RamiProcesso amministrativoEdiliziaTrasporti e circolazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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