Ordinanza n. 8182/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della determina dirigenziale n. RK/138/2024 del 9.5.2024; - dell’ordinanza del Sindaco n. 64 del 7.6.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale relativa al crollo di una struttura muraria e ordinanza sindacale adottata a seguito del medesimo evento
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale e l'ordinanza sindacale adottate da Roma Capitale in seguito al crollo della porzione sommitale di una struttura muraria situata lungo le vie di Ponziano e Giano Parrasio. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che la controversia richiede di accertare la localizzazione e la proprietà delle aree e della struttura, la posizione dell'immobile della ricorrente rispetto al luogo del crollo, l'eventuale titolarità esclusiva o pro indiviso della struttura muraria e l'applicabilità alla ricorrente degli obblighi previsti dagli artt. 30 e 31 del codice della strada, nonché le cause del sinistro e l'eventuale contributo causale della società.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio nel merito e dispone un adempimento istruttorio ai sensi dell'art. 66 c.p.a., nominando quale verificatore il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università La Sapienza di Roma, con facoltà di delega e di avvalersi di collaboratori e specialisti. Il verificatore dovrà esaminare gli atti, svolgere un sopralluogo, descrivere puntualmente lo stato dei luoghi, individuare catastalmente e toponomasticamente le aree coinvolte e i relativi proprietari, verificare la posizione e i titoli della ricorrente rispetto alla struttura muraria, accertare l'eventuale sussistenza degli obblighi di cui agli artt. 30 e 31 del codice della strada e ricostruire le cause del crollo, indicando l'eventuale contributo causale della ricorrente. Le parti dovranno collaborare lealmente, saranno preavvisate delle operazioni e potranno parteciparvi con propri consulenti. La bozza della relazione dovrà essere trasmessa entro il 30 ottobre 2026, con facoltà delle parti di formulare osservazioni e produrre documenti nei dieci giorni successivi; la relazione definitiva dovrà essere depositata entro il 30 novembre 2026. È posto provvisoriamente a carico della ricorrente un acconto di 2.500 euro, salvo conguaglio. La fissazione dell'udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio è riservata alla presentazione di apposita istanza dopo il deposito della relazione definitiva.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La disposizione è applicata per disporre una verificazione tecnica volta ad acquisire dal giudice gli accertamenti necessari sulla situazione dei luoghi, sulla titolarità della struttura muraria, sugli obblighi gravanti sulla ricorrente e sulle cause del crollo.
art. 30 codice della strada
obblighi di cui agli artt. 30 e 31 del codice della strada
La sussistenza degli obblighi previsti dalla disposizione dovrà essere accertata dal verificatore in relazione alle caratteristiche funzionali della struttura muraria interessata dal crollo.
art. 31 codice della strada
obblighi di cui agli artt. 30 e 31 del codice della strada
La sussistenza degli obblighi previsti dalla disposizione dovrà essere accertata dal verificatore in relazione alle caratteristiche funzionali della struttura muraria interessata dal crollo.
art. 19 c.p.a.
trovano applicazione gli artt. 19, 20 e 66 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina applicabile alla verificazione.
art. 20 c.p.a.
trovano applicazione gli artt. 19, 20 e 66 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina applicabile alla verificazione.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici e fattuali complessi relativi allo stato dei luoghi, alla titolarità dei beni, agli obblighi gravanti sulle parti e alle cause di un evento dannoso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
- La verificazione può comprendere sopralluoghi, esame della documentazione, individuazione catastale e toponomastica delle aree, ricostruzione dei titoli di proprietà e accertamento del nesso causale o dell'eventuale contributo causale della parte.
- Nelle operazioni di verificazione le parti devono collaborare lealmente, possono partecipare tramite consulenti di fiducia e devono avere la possibilità di formulare osservazioni sulla bozza della relazione prima del deposito dell'elaborato definitivo.
- Il giudice può autorizzare il verificatore a delegare attività e ad avvalersi di collaboratori o specialisti quando ciò sia necessario per la completezza degli accertamenti tecnici affidati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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