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Ordinanza

Ordinanza n. 2321/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia Pisa) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti accesso, graduatoria e assegnazione delle sedi, prova di ammissione e atti di correzione, nella parte lesiva della candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali n. 1115/2025, n. 418/2025, n. 454/2025 e n. 600/2025, gli atti relativi alla prova di ammissione, la nomina delle commissioni, i verbali di correzione e gli ulteriori atti della procedura. Ha chiesto l'ammissione al corso di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pisa e, in via cautelare, la sospensione degli atti. Le censure riguardavano: l'illegittimità del sistema di formazione della graduatoria introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l'inserimento anche di candidati privi di tutte le sufficienze mediante recupero di voti rifiutati e attribuzione di punteggi differenziati; la mancata assegnazione della sede preferita di Pisa, cui è stata preferita Siena; il regime delle decadenze e la cessazione degli scorrimenti; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione dei principi di anonimato, par condicio, imparzialità, trasparenza e correttezza nelle operazioni concorsuali; l'asserita difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo disponibile; la disomogeneità della didattica erogata dagli Atenei; l'eccesso di delega del d.m. n. 1115/2025 rispetto al d.lgs. n. 71/2025; e l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la diversa applicazione della riforma alle Università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese, in riferimento agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, poiché amplia la platea dei candidati ma conserva una graduazione progressiva: i candidati con tre sufficienze conseguite secondo le regole originarie restano preferiti, mentre quelli ammessi in deroga sono ordinati in fasce secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Il sistema tutela l'affidamento e la par condicio, considerato che tutti i concorrenti conoscevano la medesima disciplina al momento degli esami e che il mutamento ha inciso soltanto sulla successiva valorizzazione dei risultati. È stata ritenuta coerente anche la preferenza accordata a chi aveva accettato una sufficienza al primo appello rispetto a chi l'aveva rifiutata e l'aveva recuperata dopo un esito negativo al secondo appello. Quanto alla sede, la ricorrente, avendo conseguito due sufficienze, è stata inserita in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta ed è risultata utilmente collocata per Siena. L'obbligo di immatricolazione presso la prima sede disponibile indicata e il regime di decadenza sono stati ritenuti coerenti con l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025 e con l'esigenza di definire tempestivamente le iscrizioni per assicurare la continuità didattica del secondo semestre. La mancata immediata redistribuzione di tutti i posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, perché i posti possono essere destinati anche a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi, secondo il d.m. n. 1115/2025. Sulla violazione dell'anonimato, il TAR ha rilevato che la ricorrente prospettava una sequenza ipotetica non supportata da elementi concreti e comunque non idonea a dimostrare una concreta possibilità di alterazione della valutazione: gli elaborati erano sigillati, corretti informaticamente dal CINECA e abbinati all'identità solo dopo la correzione. Le questioni relative alla trasparenza della correzione, ai sinonimi ammessi, al funzionamento del sistema informatico e ai criteri valutativi richiedono invece approfondimento istruttorio; il TAR ha ordinato al MUR, al CINECA e alle Università, per quanto di competenza, di depositare documentati chiarimenti entro 40 giorni. Le doglianze sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico delle valutazioni tecnico-discrezionali, anche in ragione dei programmi uniformi e delle prove identiche. Non è stato ravvisato, in questa fase, eccesso di delega. È stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, per difetto di adeguato fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza. Il TAR ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria mediante pubblici proclami sul sito del MUR, imponendo gli adempimenti entro 20 giorni e il deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente in favore del MUR, per euro 500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla domanda di accertamento e condanna all'adozione del provvedimento di ammissione, non deciso favorevolmente in questa fase cautelare.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Riforma le modalità di accesso ai corsi interessati; la normativa primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo al Ministero la disciplina attuativa della graduatoria.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

    Consente l'assegnazione alla sede indicata disponibile e, solo se nessuna sede prescelta è disponibile, a un'altra sede sulla base dei posti residui; tale disciplina giustifica l'obbligo di immatricolazione e la decadenza in caso di mancata iscrizione.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle Università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di adeguato fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce un sistema articolato per fasce e sezioni, che consente l'inserimento in graduatoria di candidati privi di tutte le sufficienze, preservando la posizione dei candidati conformi alle regole originarie e valorizzando progressivamente la maggiore o minore deroga.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina originariamente l'accesso ai corsi e costituisce il parametro rispetto al quale è valutata la tutela dell'affidamento dei candidati.

  • d.m. n. 454 del 16 luglio 2025

    Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi.

  • d.m. n. 600 del 7 agosto 2025

    Definisce i posti disponibili per i corsi di laurea interessati destinati a studenti UE e non UE.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria ai numerosi controinteressati risulti sommamente difficile, richiedendo comunque l'indicazione nominativa dei destinatari.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, in via cautelare, che la disciplina delegata abbia ecceduto i limiti della legge delega.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione transitoria tra sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    La relativa censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura non è stata ritenuta adeguatamente specificata in relazione alla posizione concreta della ricorrente.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    Solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell'anonimato può determinare l'illegittimità della procedura; una mera irregolarità formale o una possibilità astratta non sono sufficienti.

Massime di principio

  • La modifica sopravvenuta delle regole di formazione di una graduatoria concorsuale può essere ritenuta compatibile con tutela dell'affidamento, par condicio e imparzialità quando non incide sulle prove già svolte né sui programmi e sulle condizioni di esame, ma regola soltanto la successiva valorizzazione dei risultati mediante criteri progressivi che preservino la precedenza dei candidati conformi alle regole originarie.
  • È coerente con i principi di ragionevolezza e tutela dell'affidamento graduare diversamente i candidati che abbiano accettato una valutazione sufficiente al primo appello e quelli che abbiano rifiutato tale valutazione, recuperandola soltanto dopo un esito non utile del secondo appello.
  • La disciplina ministeriale attuativa può prevedere l'inserimento in graduatoria di candidati privi di tutte le sufficienze originariamente richieste, quando la normativa primaria rimette al Ministero la definizione delle modalità di formazione della graduatoria e il sistema consente il completamento dei crediti attraverso attività di recupero, senza alterare i presupposti sostanziali dell'ammissione al secondo semestre.
  • Nel nuovo sistema di accesso a Medicina, l'obbligo di immatricolazione presso la prima sede disponibile indicata dal candidato, con decadenza in caso di mancata immatricolazione, è coerente con la previsione legislativa e con l'esigenza di definire tempestivamente le iscrizioni per garantire la continuità didattica del secondo semestre.
  • La violazione del principio di anonimato determina l'illegittimità della procedura solo quando abbia carattere non irrilevante e sia concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una concatenazione meramente ipotetica di condotte, priva di prova circa la fase in cui l'identità avrebbe potuto influire sul risultato, non è sufficiente.
  • La differenziazione transitoria dei sistemi di accesso tra diverse categorie di Atenei o corsi può risultare non irragionevole e non lesiva dell'art. 3 Cost. quando sia giustificata da esigenze organizzative oggettive, dalle peculiarità dell'offerta formativa e dalla necessità di una graduale attuazione della riforma.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariAppelloTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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