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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29758/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento di indennità previste per i lavoratori stagionali (artt. 9 co.2 lett. a) d.l. n.104/20; artt.15 e 15-bis d.l. n.137/20 e norme affini) nonché il cumulo di tali indennità con quelle previste specificamente per gli operai agricoli a tempo determinato, ritenendo di soddisfare i requisiti richiesti. Impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto in primo grado, ritenendo che gli operai agricoli a tempo determinato costituiscano una categoria autonoma e destinataria di misure specifiche e quindi non beneficino delle indennità destinate ai "lavoratori stagionali" non addetti al turismo e agli stabilimenti termali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che il legislatore ha predisposto un "doppio binario": misure specifiche per gli operai agricoli a tempo determinato (collegate a presupposti come almeno 50 giornate di lavoro nel 2019/2020 e importi dedicati) e misure per i lavoratori stagionali non addetti al turismo/stabilimenti termali (con presupposti diversi, es. cessazione involontaria del rapporto e almeno 30 giornate nel periodo indicato). Ne consegue che gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto esclusivamente alle indennità previste per la loro specifica categoria (es. art.30 d.l. n.18/20; art.84 co.7 d.l. n.34/20; art.69 co.1 d.l. n.73/21) e non alle indennità riservate agli altri lavoratori stagionali. In tema di cumulo, la Corte ha ritenuto che le norme emergenziali vanno interpretate restrittivamente: l'assenza di un espresso consenso legislativo al cumulo non autorizza la cumulabilità, e non si può ricondurre la stessa attività lavorativa a due differenti fattispecie indennitarie. Spese compensate; disposizione sul contributo dovuto dalla ricorrente ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.l. n.18/20, art.30

    "Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro"

    Disciplina specifica per gli operai agricoli a tempo determinato con requisito minimo di 50 giornate; indica che tale categoria è destinataria di una misura autonoma rispetto agli stagionali.

  • d.l. n.34/20, art.84, co.7

    previsione di un'indennità per gli operai agricoli a tempo determinato (indennità erogata per specifici requisiti temporali e di giornate lavorate)

    Ribadisce la previsione di indennità dedicate agli operai agricoli a tempo determinato con presupposti propri.

  • d.l. n.34/20, art.84, co.8, lett. a)

    "È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi ... lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo"

    Previsione distinta e autonoma per i lavoratori stagionali (diversi dagli agricoli), con presupposti differenti (es. cessazione involontaria e minimo 30 giornate).

  • d.l. n.104/20, art.9, co.2, lett. a)

    Norma fitto nel complesso degli interventi per stagionali: la Corte la interpreta nel quadro del sistema normativo che separa stagionali non turistici dagli operai agricoli.

  • d.l. n.137/20, artt.15 e 15-bis

    Norme che prorogano/estendono misure per stagionali; interpretate in senso coerente con la distinzione tra stagionali e operai agricoli a tempo determinato.

  • d.l. n.73/21, art.69, co.1

    "Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro"

    Ulteriore conferma della previsione di indennità specifiche per operai agricoli con requisito delle 50 giornate.

  • d.l. n.18/20, art.31 e d.l. n.34/20, art.86

    Norme richiamate in tema di divieti di cumulo: la Corte osserva che dove il legislatore ha voluto vietare il cumulo lo ha fatto espressamente; l'assenza di divieto espresso nei confronti degli operai agricoli non implica automa­ticamente la possibilità di cumulo.

  • art.14 Preleggi

    Principio secondo cui le norme emergenziali vanno interpretate restrittivamente; applicato per negare la cumulabilità in assenza di chiara previsione normativa.

  • CCNL e disposizioni contrattuali richiamate

    Richiami contrattuali evocati dalla ricorrente non sono idonei a sovvertire la valutazione della Corte circa la specificità della disciplina legislativa di sostegno agli operai agricoli.

Massime di principio

  • Se la legge prevede misure specifiche per una categoria (es. operai agricoli a tempo determinato) con presupposti diversi, quella categoria va trattata secondo la disciplina specifica e non può invocare in aggiunta le misure generiche previste per altra categoria (es. stagionali non turistici).
  • Le provvidenze emergenziali vanno interpretate restrittivamente: l'assenza di un espresso riconoscimento di cumulabilità tra indennità non autorizza il cumulo.
  • Quando si valuta la possibilitá di cumulo di più indennità occorre verificare se le indennità riguardano la stessa attività lavorativa o attività distinte; per la stessa attività non si possono rivendicare due diverse fattispecie indennitarie concorrenti.
  • Per stabilire il diritto alle indennità bisogna guardare ai presupposti oggettivi e temporali specificamente previsti da ciascuna norma (es. numero minimo di giornate, periodo di riferimento, causa della cessazione del rapporto).
  • In caso di norme emergenziali sovrapposte, la giurisprudenza tende a leggere il quadro legislativo nel suo complesso per individuare se il legislatore abbia voluto creare categorie autonome o un regime unitario.
  • Se la controversia è decisa in punto di diritto (interpretazione normativa), i profili puramente di fatto (es. conteggio giornate) possono risultare irrilevanti ai fini della decisione di principio.

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