Cassazione Civile, Sentenza n. 29754/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la domanda della lavoratrice di ottenere dal Fondo di Garanzia INPS il pagamento dell'intero TFR dovuto dalla società datrice ammessa al concordato preventivo. La Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante che la lavoratrice avesse accettato in sede concordataria la degradazione del credito per TFR a chirografo e la falcidia, affermando che il diritto della lavoratrice verso l'INPS è autonomo rispetto al rapporto con il datore di lavoro. L'INPS ha impugnato sostenendo: 1) che la pregiudiziale perdita del diritto di surrogazione (privilegio ex art.2751-bis c.c.) per fatto della lavoratrice escluderebbe o ridurrebbe l'obbligo del Fondo (richiamando a supporto principi di diritto relativi all'art.1955 c.c. e alla disciplina della surrogazione); 2) che, in ogni caso, se in sede di concordato il credito per TFR è stato effettivamente falcidiato, la misura dell'obbligo del Fondo deve essere commisurata all'importo consacrato nel titolo omologato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che la perdita o il pregiudizio del diritto di surrogazione non annulla il diritto della lavoratrice alla prestazione previdenziale a carico del Fondo: le assicurazioni sociali hanno obbligazione autonoma e, ai sensi dell'art.1916, co.3 c.c., l'eventuale pregiudizio alla surrogazione comporta responsabilità dell'assicurato verso l'assicuratore, ma non la perdita della prestazione. Sulla base di ciò è stato riconosciuto il principio che la degradazione al chirografo del credito per TFR non preclude il diritto alla prestazione, salva l'azione di responsabilità ex art.1916 c.c. Tuttavia il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la misura dell'obbligo del Fondo sia determinata dalla quantificazione del credito risultante nel titolo necessario per agire contro il datore (es. pronuncia di omologa del concordato). Poiché la Corte d'appello non aveva accertato in fatto se nel concordato la lavoratrice avesse effettivamente accettato la decurtazione del credito, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto e l'applicazione del principio di diritto enunciato. La Cassazione ha inoltre escluso l'applicabilità, per ragioni di temporalità e di materia, della norma sopravvenuta richiamata dalla parte resistente (art.368, co.4 d.lgs. n.14/99).
Norme richiamate
legge n.297/1982, art.2, commi 1, 2, 7, 8
art.2, co.1,2,7,8 l. n.297/82
Disciplina l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro; la Cassazione interpreta la misura dell'obbligo del Fondo come coincidente con la quantificazione del credito risultante dal titolo (es. omologa del concordato), pur riconoscendo l'autonomia dell'obbligazione del Fondo rispetto al datore di lavoro
codice civile, art.1916, comma 3
Prevede che, ove il diritto di surrogazione sia pregiudicato per fatto dell'assicurato, l'assicuratore non è liberato dalla prestazione ma può agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato; applicata analogicamente alle assicurazioni sociali per escludere la perdita della prestazione
codice civile, art.1955
Norma propria della fideiussione che libera il fideiussore quando è preclusa la surrogazione: la Corte esclude l'applicabilità di tale norma all'INPS/assicurazione sociale, perché le assicurazioni non sono contratti accessori come la fideiussione
codice civile, art.2751-bis
Riguarda il privilegio e la surrogazione dell'ente previdenziale; la Corte riconosce che la degradazione a chirografo può pregiudicare il diritto di surrogazione, ma ciò non incide automaticamente sull'obbligo del Fondo di pagare la prestazione
codice civile, art.1886
Norma del contratto di assicurazione richiamata per evidenziare la differenza tra assicurazione e fideiussione e per collegare l'applicabilità dell'art.1916 c.c. alle assicurazioni sociali
Legge fondamentale, art.38 Cost.
Individua fra i bisogni tutelati quello economico derivante da situazioni quali la disoccupazione: la Corte ricorda che il presupposto della prestazione previdenziale è il bisogno riconosciuto dalla Costituzione, non la persistenza del diritto di surrogazione
legge fallimentare / codice della crisi, art.96
Richiamato in contestazione sulle regole concorsuali e di quantificazione dei crediti nelle procedure concorsuali; usato come riferimento normativo nella critica dell'INPS
legge fallimentare / codice della crisi, art.184
Richiamato in relazione agli effetti del concordato sulla posizione dei creditori e alla quantificazione dei crediti risultanti dall'omologa
d.lgs. n.14/1999, art.368, comma 4 (introduzione del comma 5‑bis all'art.47 l. n.428/90)
art.368, co.4 d.lgs. n.14/99 (introduce comma 5-bis art.47 l. n.428/90)
Norma sopravvenuta citata dalla Corte d'appello per sostenere l'integrale pagamento in casi particolari; la Cassazione rileva che tale norma è sopravvenuta, non retroattiva e comunque riferibile a fattispecie diverse (cessione d'azienda ex art.2112 c.c.), perciò non applicabile al caso concreto
codice civile, art.2112
Norma sulle tutele in caso di trasferimento d'azienda; richiamata per chiarire che la disposizione sopravvenuta è connessa al trasferimento d'azienda e non alla ipotesi in esame
Massime di principio
- La perdita o il pregiudizio del diritto di surrogazione dell'INPS, derivante da comportamenti dell'assicurato (es. accettazione della degradazione al chirografo), non fa venire meno il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di Garanzia; l'INPS può tuttavia agire per il risarcimento nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art.1916, co.3 c.c.
- La misura dell'obbligo del Fondo di Garanzia è determinata dalla quantificazione del credito risultante dal titolo necessario per agire contro il datore di lavoro (es. provvedimento di ammissione al passivo, sentenza di omologa del concordato, titolo esecutivo). Se il titolo consacra una decurtazione del TFR, tale decurtazione condiziona la misura della prestazione del Fondo
- In situazioni analoghe il giudice deve accertare i fatti relativi all'esistenza e alla misura del credito nella procedura concorsuale o nell'omologa del concordato prima di liquidare l'entità dell'intervento del Fondo
- Non sono applicabili al caso norme proprie della fideiussione (es. art.1955 c.c.) alle assicurazioni sociali: la disciplina da applicare è quella dell'assicurazione (art.1916 c.c.)
- Se intervengono norme sopravvenute che favoriscono una diversa soluzione, occorre valutare la loro efficacia temporale e la pertinenza materiale; la loro non retroattività può escluderne l'applicazione agli eventi anteriori
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