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Messaggio

Messaggio numero 15031 del 07-06-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che, alla luce della L. 142/2001 e delle successive modifiche, la prestazione lavorativa del socio di cooperativa è distinta dallo status di socio e si applica anche ai presidenti di cooperativa la regola di incompatibilità con il lavoro subordinato già richiamata per gli organi amministrativi.

Rapporto di lavoro subordinato del Presidente di cooperativa ex L. 142/2001

Rapporto di lavoro subordinato e Presidente di cooperativa

Il messaggio chiarisce alcuni dubbi interpretativi sulla possibilità che tra una società cooperativa e il suo Presidente possa instaurarsi un valido rapporto di lavoro subordinato. Il documento ricostruisce l’evoluzione normativa e amministrativa in materia, per concludere che la progressiva disciplina del socio lavoratore conferma l’incompatibilità della prestazione lavorativa subordinata nei casi già individuati dall’Istituto.

Quadro normativo e orientamento precedente

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 142/2001, l’attività svolta dai soci di cooperativa per il perseguimento dei fini istituzionali della società non era considerata un rapporto di lavoro, ma un rapporto meramente associativo. In assenza di una disciplina chiara, la giurisprudenza aveva esteso ai soci lavoratori di cooperativa alcune tutele proprie del lavoro subordinato.

Sul piano previdenziale, l’Istituto aveva applicato le norme relative ai lavoratori subordinati, richiamando l’art. 2 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, e successive modifiche, nonché il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. Tale applicazione era stata estesa anche ai soci addetti ad attività amministrativa, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2, lettera e), del D.P.R. n. 602/1970, e ai Presidenti di cooperativa in base a direttive del Ministero del Lavoro, richiamando la circolare n. 179 del 8 agosto 1989 e la circolare n. 89 del 15 aprile 1999.

Effetti della legge n. 142/2001 e della legge n. 30/2003

La legge n. 142/2001, all’art. 1, comma 3, ha introdotto un nuovo concetto di mutualità fondato sulla separazione tra lo status di lavoratore e quello di socio. Ne deriva che la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello mutualistico.

Le successive abrogazioni introdotte dalla legge n. 30/2003 non eliminano tale distinzione: la prestazione lavorativa non si identifica con la prestazione mutualistica, ma ne costituisce uno strumento per il perseguimento.

Incompatibilità del lavoro subordinato per il Presidente di cooperativa

Sulla base di questa evoluzione normativa, l’estensione della disciplina del lavoro subordinato al socio lavoratore comporta anche l’applicazione, nei confronti del Presidente di cooperativa, della regola generale di incompatibilità della prestazione di attività lavorativa subordinata già richiamata nella circolare n. 179/89 per:

  • Presidenti del Consiglio di amministrazione;
  • Amministratori unici;
  • Consiglieri delegati.

Il messaggio, dunque, ribadisce che il Presidente di cooperativa non può essere considerato, in via generale, titolare di un rapporto di lavoro subordinato con la medesima cooperativa, in coerenza con il principio di incompatibilità già affermato per le cariche apicali negli organi sociali.

Finalità del chiarimento

Il documento ha natura interpretativa e serve a uniformare l’azione delle sedi dell’Istituto in materia di inquadramento previdenziale dei Presidenti di cooperativa, alla luce della distinzione tra rapporto mutualistico e rapporto di lavoro e della disciplina introdotta dalla L. 142/2001.

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