Messaggio numero 03 del 08-06-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce istruzioni operative per la gestione delle domande di pensione di soggetti con contributi presso ENPALS, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Conferma la competenza preliminare dell’ENPALS, stabilisce l’ordine con cui verificare il diritto a pensione e disciplina l’utilizzo della contribuzione nelle diverse combinazioni possibili, inclusi eventuali supplementi e trasferimenti contributivi.
Chiarimenti sulla liquidazione delle pensioni con contribuzione ENPALS, FPLD e gestioni speciali autonomi
Chiarimenti sulla liquidazione delle prestazioni pensionistiche con contribuzione ENPALS e INPS
Il documento chiarisce le modalità di gestione delle domande di pensione per i lavoratori che vantano contribuzione presso l’ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS e, in alcuni casi, anche presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Lo scopo è risolvere le incertezze applicative emerse nei casi di contribuzione mista e indicare l’ordine corretto di verifica del diritto a pensione.
Quadro normativo e finalità dei chiarimenti
Il testo richiama l’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, secondo cui chi può far valere contributi sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sia presso l’ENPALS ha diritto a una sola prestazione, ottenuta previa totalizzazione della contribuzione versata presso i due enti. Le modalità applicative erano già state disciplinate dalla Convenzione INPS-ENPALS del 3 dicembre 1973 e dalla circolare del 16 aprile 1974 richiamata nel documento. Tuttavia, sono emerse difficoltà operative nei casi in cui alla doppia contribuzione obbligatoria si aggiunga anche contribuzione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Ambito applicativo
I chiarimenti riguardano i soggetti che presentano contribuzione in tre diverse sfere previdenziali:
- ENPALS;
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) gestito dall’INPS;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS.
Il documento disciplina la sequenza di verifica del diritto alla pensione e la competenza amministrativa nella trattazione delle domande.
Istruttoria della domanda e competenza amministrativa
Si conferma la competenza esclusiva dell’ENPALS a svolgere la preliminare istruttoria della domanda di prestazione, al fine di individuare l’ente deputato alla liquidazione. Se la domanda viene presentata a una sede INPS, questa deve trasmetterla alla Direzione Generale dell’ENPALS secondo le modalità già stabilite dal messaggio INPS n. 37294 del 10 novembre 2005.
L’ENPALS, a seguito dell’istruttoria, stabilisce quale ente sia competente alla liquidazione della prestazione.
Il documento precisa inoltre che, se una prestazione pensionistica è già stata definita e successivamente emerge contribuzione ENPALS non dichiarata in sede istruttoria, l’ENPALS può procedere a una nuova istruttoria. Tale nuova valutazione serve a verificare:
- se ricorrono i requisiti per attribuire la competenza all’erogazione della prestazione;
- oppure se sia liquidabile una pensione supplementare sulla base della contribuzione accreditata nell’assicurazione stessa.
Ordine di verifica del diritto a pensione
Per accertare il requisito contributivo, il documento impone una verifica in ordine progressivo:
- in primo luogo, va verificato se il diritto a pensione sussista sommando i contributi ENPALS e F.P.L.D.;
- se tale verifica è negativa, va considerato il cumulo tra gestione speciale e F.P.L.D.;
- solo in via residuale, va verificato se il diritto si perfezioni con l’utilizzo dei contributi presenti in tutte e tre le gestioni.
Caso A: totalizzazione dei contributi INPS-ENPALS
L’ente competente alla liquidazione deve innanzitutto accertare se il diritto a pensione si perfezioni mediante la virtuale totalizzazione dei contributi accreditati presso ENPALS e F.P.L.D. dell’INPS.
Se la verifica ha esito positivo:
- la prestazione viene liquidata secondo le ordinarie modalità;
- per la contribuzione versata nella gestione speciale dell’INPS resta fermo il diritto dell’interessato a:
- una pensione supplementare se la prestazione principale è a carico dell’ENPALS;
- un supplemento di pensione se la prestazione principale è a carico dell’assicurazione obbligatoria IVS dell’INPS.
Caso B: diritto a pensione con cumulo F.P.L.D. e gestione speciale
Se il soggetto non matura il diritto a pensione unificando i contributi INPS-ENPALS, ma lo consegue sommando i contributi del F.P.L.D. con quelli di una gestione speciale, l’INPS liquida il trattamento pensionistico a carico della gestione speciale.
In tale ipotesi:
- la contribuzione ENPALS può essere utilizzata per una pensione supplementare a carico dell’ENPALS stesso.
Caso C: diritto a pensione con utilizzo delle tre contribuzioni
In via residuale, se il diritto a pensione non risulta perfezionato secondo i criteri dei casi A e B, può essere necessario il cumulo di tutte le contribuzioni presenti nelle tre gestioni.
In questo caso:
- la contribuzione già accreditata presso ENPALS può essere utilizzata, previo trasferimento all’INPS;
- il trasferimento avviene con gli stessi criteri previsti per la contribuzione accreditata nell’AGO;
- la contribuzione ENPALS viene poi cumulata con quella da lavoro autonomo per il perfezionamento del diritto a pensione nella gestione speciale, secondo il richiamo al messaggio n. 36579 del 28 aprile 1994.
La sede INPS competente deve quindi:
- comunicare la circostanza alla Direzione Generale dell’ENPALS;
- richiedere il trasferimento della posizione contributiva del soggetto interessato.
Effetti operativi e sintesi conclusiva
Il documento stabilisce un criterio ordinato e gerarchico per la trattazione delle domande di pensione con contribuzione mista. Prima si verifica la totalizzazione ENPALS-FPLD; se insufficiente, si considera il cumulo FPLD-gestione speciale; solo in ultima istanza si utilizza la totalità delle contribuzioni, con eventuale trasferimento della posizione ENPALS all’INPS.
Restano inoltre disciplinate le ipotesi di pensione supplementare o supplemento di pensione quando la contribuzione residua non sia utilizzata per la prestazione principale.
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