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Messaggio

Messaggio numero 02 del 08-06-2007 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che i compensi e rimborsi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni non professionali rese a cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 TUIR e non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Precisa però che l’inquadramento come redditi diversi è escluso se la prestazione è professionale o se i redditi derivano da impresa, società o lavoro dipendente, richiamando i criteri di abitualità di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972.

Compensi a direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche

Compensi a direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche

Il documento illustra gli effetti della modifica introdotta dall’art. 1, comma 299, della legge n. 296/2006 all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). La finalità è chiarire il corretto inquadramento fiscale e previdenziale delle somme corrisposte a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.

Inquadramento fiscale delle somme corrisposte

La nuova formulazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), ricomprende tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese da cori, bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche.

In base a tale qualificazione:

  • le somme percepite sono considerate redditi diversi;
  • tali somme non rientrano nella categoria dei redditi di capitale, di lavoro dipendente, di impresa o di lavoro autonomo professionale;
  • la collocazione tra i redditi diversi comporta l’esclusione dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale.

Rilevanza previdenziale ed esclusione della contribuzione

Il documento evidenzia che, proprio perché qualificate come redditi diversi, le somme percepite per prestazioni non professionali non determinano obbligo contributivo previdenziale. Il chiarimento è espresso con specifico riferimento alle figure tecniche obbligatoriamente assicurate all’Enpals, per le quali le prestazioni tecniche rese in qualità di collaboratori tecnici verso cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche vengono ricondotte nell’ambito dei redditi diversi.

Limiti all’applicazione della disciplina

L’inquadramento come redditi diversi non opera in presenza di prestazioni o redditi aventi natura diversa. In particolare, la qualificazione è preclusa se le somme sono corrisposte:

  • per prestazioni di natura professionale;
  • nell’esercizio di imprese commerciali;
  • da società in nome collettivo o in accomandita semplice;
  • in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Il documento sottolinea quindi che la disciplina agevolata riguarda solo prestazioni di natura non professionale svolte nei confronti dei soggetti dilettantistici indicati dalla norma.

Nozione di professionalità e richiamo interpretativo

Per individuare quando una prestazione debba considerarsi professionale, il testo richiama l’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui il requisito della professionalità ricorre quando sia esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.

Viene inoltre richiamata la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 1° marzo 2004, la quale precisa che l’art. 53, comma 1, del TUIR riconduce ai redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, intendendo per tali l’esercizio, per professione abituale ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle che producono reddito d’impresa.

Trattamento fiscale delle somme e soglie rilevanti

In nota viene richiamato anche l’art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, secondo cui le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), non concorrono a formare il reddito fino a un importo complessivo annuo di 7.500 euro.

Sempre la nota precisa che:

  • non concorrono al reddito nemmeno i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
  • la parte imponibile delle somme eccedenti 7.500 euro è assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta fino a 20.658,28 euro;
  • per la parte eccedente tale soglia la ritenuta è a titolo d’acconto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge n. 133/1999.

Ambito soggettivo richiamato dal documento

Il testo precisa, infine, che nel messaggio non vengono presi in considerazione i compensi corrisposti ai direttori artistici, pur rientrando anch’essi nella previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m), poiché tali soggetti non risultano compresi tra le qualifiche professionali assicurate all’Enpals. Il focus operativo del documento resta dunque sulle figure tecniche assicurate e sulle prestazioni rese in ambito dilettantistico.

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