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Ordinanza

Ordinanza n. 2353/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA -Del provvedimento comunicato a mezzo PEC in data 17.12.2025, con cui la p.a. ha disposto l’esclusione della ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”; -dell’esclusione di parte ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, comunicata allo stesso a mezzo PEC in data 17.12.2025; -della graduatoria dei candidati specializzandi per la Regione Campania del concorso de quo, pubblicata in data 31.12.2025, nella parte in cui non è incluso il nominativo della ricorrente; -della mancata assegnazione alla sede lavorativa spettante, nonostante parte ricorrente abbia proficuamente superato tutte le prove d’esame previste dalla lex specialis; -dell’art. 2, lett. h), del bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione, il possesso del “diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia“, non includendo le discipline affini; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre la riammissione della ricorrente alla procedura de qua e, per l’effetto, l'assunzione in servizio presso la sede lavorativa legittimamente spettante, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa de qua; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere nuovamente ammessa alla selezione de qua e, quindi, essere assegnata alla sede lavorativa territoriale spettante, previa assunzione in servizio; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., derivante dalla illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS», tramite la riammissione della ricorrente al concorso de quo e la conseguente immissione in servizio nella sede legittimamente spettante.

Giustizia amministrativa202603244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell'INPS, nonché mancata inclusione nella graduatoria degli specializzandi per la Regione Campania e mancata assegnazione della sede

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione comunicata il 17 dicembre 2025 dal concorso pubblico dell'INPS, deducendo di avere superato le prove d'esame e contestando la mancata ammissione alla graduatoria e la mancata assegnazione della sede lavorativa. Ha inoltre impugnato l'art. 2, lett. h), del bando, nella parte in cui ammetteva il possesso del diploma di specializzazione o l'iscrizione agli ultimi anni di corsi relativi a determinate discipline mediche, senza includere le discipline affini. Ha chiesto la sospensione dell'esclusione, la riammissione alla procedura, l'assunzione in servizio e il risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che il titolo posseduto dalla ricorrente fosse soltanto affine, e non equipollente, a quello richiesto dal bando.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris necessario per la sospensione degli atti impugnati: il titolo vantato dalla ricorrente è stato qualificato come affine, ma non equipollente, al titolo di specializzazione richiesto dal bando. Non sono state quindi disposte la riammissione al concorso, l'inclusione nella graduatoria, l'assegnazione della sede o l'assunzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiesto il risarcimento del danno in forma specifica, ma la relativa pretesa non è stata accolta in via cautelare.

  • art. 2, lett. h), del bando di concorso

    diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia

    Il requisito previsto dal bando è stato ritenuto non soddisfatto da un titolo meramente affine, poiché l'affinità non equivale all'equipollenza richiesta.

  • Decreto ministeriale 30 gennaio 1998

    È richiamato dal bando quale fonte delle equipollenze tra discipline mediche; il giudice ha distinto l'equipollenza dalla mera affinità.

Massime di principio

  • Nella verifica cautelare dell'ammissione a un concorso, il possesso di un titolo di specializzazione meramente affine non soddisfa un requisito del bando formulato in termini di titolo richiesto o disciplina equipollente, ove l'equipollenza non risulti dimostrata.
  • La clausola del bando che richiede uno specifico titolo di specializzazione o un titolo equipollente non può essere interpretata come comprensiva di ogni disciplina affine, in assenza di una base normativa che stabilisca l'equipollenza.
  • La riammissione cautelare a una procedura concorsuale presuppone, almeno sul piano del fumus boni iuris, la plausibile dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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