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Sentenza

Sentenza del 14/12/2017 n. 1473 - Comm. Trib. Prov. Torino

ICI - IMU Agevolazione per abitazioni principali - Comodato d'uso a favore di famigliare - Comunicazione preventiva al Comune - Obbligatorietà - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali in relazione a un immobile concesso in comodato d'uso a un familiare entro il secondo grado. La questione riguardava, in particolare, se il Comune dovesse riconoscere l'agevolazione sulla base delle risultanze catastali o anagrafiche, senza una preventiva comunicazione formale del contribuente.

La decisione

La pretesa del contribuente non è stata accolta. L'agevolazione può applicarsi al comodato a favore del familiare solo quando ricorrono le condizioni previste e il rapporto è formalizzato mediante contratto di comodato. Il contribuente deve inoltre comunicare la situazione al Comune mediante la dichiarazione redatta sul modello ministeriale. Il Comune può acquisire autonomamente i dati catastali e l'identità del proprietario, ma non può ricavare d'ufficio il rapporto di parentela, il titolo giuridico dell'occupazione o l'effettiva concessione in comodato. Le sole risultanze anagrafiche non sono sufficienti a provare tali elementi.

Norme richiamate

  • Disciplina ICI/IMU sulle abitazioni principali e sulle agevolazioni per immobili concessi in comodato a familiari

    L'aliquota o la detrazione agevolata non si applicano automaticamente a ogni immobile occupato da un familiare, ma richiedono la sussistenza delle condizioni sostanziali e formali previste dalla normativa.

  • Modello ministeriale di dichiarazione ICI/IMU

    Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla presentazione della dichiarazione o comunicazione richiesta, secondo il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  • Norme sull'anagrafe della popolazione residente

    Le risultanze anagrafiche attestano la residenza o la composizione della famiglia, ma non provano il rapporto di parentela rilevante ai fini dell'agevolazione né il titolo giuridico, come il comodato, in base al quale l'immobile è occupato.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie sugli immobili sono di stretta interpretazione e non si presumono: il contribuente deve dimostrare tutti i requisiti richiesti.
  • Quando l'agevolazione dipende da un comodato a favore di un familiare, è necessario documentare sia il contratto o altro titolo giuridico sia il rapporto di parentela richiesto.
  • La disponibilità dei dati catastali da parte del Comune non esonera il contribuente dall'obbligo di presentare la dichiarazione o comunicazione prevista.
  • Le risultanze anagrafiche, da sole, non dimostrano né l'esistenza del comodato né tutti i rapporti personali rilevanti ai fini fiscali.
  • In situazioni analoghe è opportuno formalizzare preventivamente il comodato e presentare tempestivamente la dichiarazione comunale, conservando la documentazione probatoria.

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