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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16697/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze definitive emesse nei confronti del ricorrente (sentenze del 4 febbraio 2014 e del 16 aprile 2015, entrambe con rito abbreviato) e ha determinato la pena complessiva. Il ricorrente denunciava violazione di legge penale e del giudicato: in particolare contestava che gli aumenti per i reati satellite fossero stati quantificati in misura superiore a quella stabilita nelle sentenze di cognizione (per ciascuno dei quattro reati satellite la sentenza di merito aveva già previsto mesi uno e giorni dieci, mentre l'ordinanza esecutiva aveva applicato mesi due per ciascuna violazione) e che l'aumento per la recidiva fosse stato applicato in modo non corretto o duplicativo, non tenendo conto della riduzione premiale prevista dal rito abbreviato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della misura complessiva della pena. Ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione non ha dato conto se gli aumenti per i reati satellite fossero già comprensivi della riduzione prevista per il rito abbreviato e non ha adeguatamente motivato i criteri di calcolo. Ha inoltre precisato che l'aumento per la recidiva deve essere applicato sul reato base e che il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati unificati in sede di cognizione, individuare il più grave e calcolare distintamente gli aumenti per ciascun satellite, tenendo conto delle riduzioni dovute al rito abbreviato. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla misura della pena complessiva e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari affinché ridetermini la pena conformemente ai principi esposti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2

    Norma sostanziale relativa ai reati contestati; la Corte la menziona indicando il tipo di violazione oggetto delle sentenze definitive.

  • codice penale, art. 81

    Regola l'unificazione delle pene per reati commessi in successione; l'aumento previsto ex art. 81 per i reati satellite è oggetto di calcolo in sede esecutiva e può essere soggetto alla riduzione premiale se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato.

  • codice di procedura penale, art. 442

    Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte sottolinea che l'aumento ex art. 81, se relativo a reati giudicati con rito abbreviato, va ridotto secondo questa norma e tale riduzione è aritmeticamente predeterminata e deve essere considerata dal giudice dell'esecuzione.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 187

    Regola l'individuazione della violazione piu grave nel calcolo della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiama il principio che la violazione più grave è quella concretamente indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione.

  • codice di procedura penale, art. 671

    Norma processuale richiamata in relazione al calcolo del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva; la Corte richiede che l'aumento per recidiva sia applicato correttamente sul reato base ai fini della rideterminazione.

Massime di principio

  • Se un reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. relativo a quel satellite è soggetto alla riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.; il giudice dell'esecuzione deve specificare nella motivazione di averne tenuto conto.
  • Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il giudice deve scorporare i reati che in sede di cognizione furono riuniti, individuare il reato piu grave (quello indicato nel dispositivo della sentenza di cognizione) e partire dalla pena così determinata per applicare gli aumenti per i reati satellite.
  • Il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile; ogni aumento deve essere calcolato e motivato distintamente.
  • L'aumento per recidiva, se sussiste, va applicato sul reato base prima di operare la determinazione complessiva per continuazione; non vi è incompatibilità tra recidiva e continuazione ma l'ordine e la base di calcolo devono essere chiari e conformi alla giurisprudenza consolidata.
  • La diminuzione premiale del rito abbreviato, essendo aritmeticamente predeterminata, deve essere considerata dal giudice dell'esecuzione e indicata esplicitamente; un corretto procedimento pratico è: considerare la pena base nella sua entità prima della diminuzione per abbreviazione, applicare gli aumenti per continuazione, e quindi computare la diminuzione per il rito abbreviato sull'intero risultato, salvo che la valutazione concreta delle sentenze di cognizione imponga diversa modalità dovuta a riduzioni già conteggiate.

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