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Sentenza

Sentenza del 13/11/2015 n. 23234 - Corte di Cassazione

Tributi Erariali Indiretti (Riforma Tributaria Del 1972) - Imposta di Registro - Determinazione della Base Imponibile - In genere - Conferimenti in società di immobili, diritti reali immobiliari o aziende - Passività ed oneri - Deduzione - Condizioni - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro applicabile al conferimento di immobili in una società agricola. I soci avevano conferito immobili del valore dichiarato di 1.420.000 euro e contestualmente accollato alla società mutui ipotecari per 1.400.000 euro, determinando una base imponibile netta di 20.000 euro. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il debito non fosse deducibile, poiché i mutui erano stati assunti personalmente dai soci prima della costituzione della società e non risultava dimostrato un collegamento effettivo tra la passività e il conferimento dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che sono deducibili dalla base imponibile soltanto le passività e gli oneri inerenti al bene o al diritto trasferito e collegati causalmente al conferimento. Il solo fatto che il debito fosse garantito da ipoteca sugli immobili non era sufficiente a dimostrarne l'inerenza; inoltre, l'anteriorità dei mutui rispetto alla costituzione della società costituiva un elemento presuntivo contrario.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50

    Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o enti, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società.

    La deduzione non è automatica: riguarda esclusivamente passività e oneri inerenti al bene o diritto trasferito e causalmente collegati al conferimento.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla determinazione del valore dei beni trasferiti e della base imponibile.

  • Direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335, art. 5

    L'imposta è liquidata sul valore reale dei beni conferiti, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento.

    Il riferimento alla causa di ciascun conferimento impone di verificare il collegamento concreto tra la passività e l'acquisizione del bene, impedendo deduzioni meramente formali o potenzialmente elusive.

  • Codice civile, artt. 2342 e 2343

    Richiamati tra i riferimenti normativi della fattispecie in materia di conferimenti in natura e relativa valutazione.

Massime di principio

  • Nel conferimento di immobili in una società, un debito accollato dalla società riduce la base imponibile solo se è effettivamente inerente al bene trasferito e collegato causalmente al conferimento.
  • La presenza di un'ipoteca sull'immobile non dimostra da sola che il mutuo sia deducibile: occorre verificare origine, finalità, tempi e concreto rapporto tra finanziamento e trasferimento.
  • I mutui contratti dal conferente prima della costituzione della società sono un elemento presuntivo contrario all'inerenza e richiedono una prova particolarmente rigorosa del collegamento con il conferimento.
  • Non è sufficiente indicare nell'atto che la società si accolla il debito: la deduzione deve riflettere un'effettiva obbligazione assunta dalla società a causa del conferimento.
  • La disciplina deve essere interpretata anche alla luce della normativa unionale, con attenzione a possibili costruzioni formalmente idonee a ridurre l'imposta senza un reale trasferimento di passività inerenti al bene.

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