Cassazione Penale, Sentenza n. 29324/2025 del 07/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva imposto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento (e misure accessorie quali braccialetto elettronico o obbligo di presentazione). I motivi dedotti in cassazione sono: 1) violazione di legge (art. 572 c.p.) per assenza di abitualità e per la sussistenza di una conflittualità reciproca che renderebbe i maltrattamenti reattivi e non di iniziativa; rilevazione che la persona offesa non avrebbe manifestato timore e aveva rifiutato rifugio protetto o formalizzare querela; 2) vizio di motivazione nella scelta della misura cautelare, sostenendo che la misura aggraverebbe la condizione economica della famiglia e che misure meno gravose (presentazioni frequenti alla polizia giudiziaria) sarebbero state sufficienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato esclusivamente su valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità; ha inoltre confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente ravvisato gravi indizi del reato di maltrattamenti e la necessità di esigenze cautelari special-preventive, avvalorate da riscontri (lesioni certificate, dichiarazioni di figli, amici, colleghi e servizi sociali) e dalla personalità aggressiva e dall'abuso di alcool dell'indagato. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la scelta della misura non è risultata illogica o contraddittoria rispetto al pericolo concreto di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la sentenza dispone gli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di maltrattamenti in famiglia; la Corte ha dato applicazione interpretandola nel senso che la reiterazione di condotte vessatorie (anche se non tutte documentate singolarmente) può integrare gravi indizi di colpevolezza quando risulti dagli atti un quadro complessivo coerente (lesioni, dichiarazioni di testimoni, servizi sociali, uso abituale di alcool).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come riferimentazione per la formulazione dei motivi in cassazione; la Corte ha ricordato il proprio limite a sindacare questioni di merito, pertanto i motivi basati su valutazioni integrative dei fatti non sono ammissibili in cassazione.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza; qui la Corte ne ha ordinato l'esecuzione amministrativa.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, una somma alla Cassa delle ammende; la Corte di legittimità ha applicato tale principio disponendo il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina rivalutazioni di merito: i motivi che si fondano su una diversa valutazione fattuale della prova sono inammissibili.
- Per applicare misure cautelari per maltrattamenti (art. 572 c.p.) è sufficiente un quadro probatorio complessivo che evidenzi la reiterazione e la pericolosità (lesioni, dichiarazioni di più testimoni, riscontri da servizi sociali, uso di alcol) anche se non tutte le condotte sono documentate singolarmente.
- La ricorrenza di atti offensivi quotidiani e dichiarazioni concordanti di testimoni e servizi possono prevalere sull'affermazione di "conflittualità reciproca" quando non emergano prove di aggressività analoga da parte della presunta vittima.
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata sul concreto rischio di reiterazione: il giudice d'appello (rieame) può riformare il GIP se la motivazione è logica e fornisce riscontri per esigenze special-preventive.
- Nelle impugnative in Cassazione è rischioso basare i motivi su argomentazioni di politica familiare o economica (es. danno economico derivante alla famiglia), perché non portano a sindacare la necessità cautelare se il rischio di reiterazione è dimostrato.
- Se il ricorso è inammissibile per ragioni di merito e si ravvisano colpe nella determinazione, il giudice può condannare il ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende.
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