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Ordinanza

Ordinanza n. 16284/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento datato 24.7.2026 con cui il Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli armamenti – Direzione degli armamenti navali ha aggiudicato a SAIPEM S.p.A. la procedura di dialogo competitivo per la fornitura di uno studio prodromico all’acquisizione di una Classe di Large Displacement Autonomous Underwater Vehicle (LDAUV) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (CIG B71E551297), provvedimento non trasmesso alla Ricorrente ma la cui adozione è stata comunicata in pari data; b) degli ulteriori atti relativi alla procedura di dialogo competitivo di cui sub a) adottati e comunicati dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli armamenti – Direzione degli armamenti navali e dal Ministero della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione degli armamenti navali e segnatamente: (i) della nota del 23.6.2025 prot. 17246 di “Comunicazione di pre – informazione per manifestazione di interesse al programma finalizzato alla realizzazione di uno studio prodromico all’acquisizione di una Classe di Large Displacement Autonomous Underwater Vehicle (LDAUV)” e relativi allegati; (ii) della nota del 4.3.2026 prot. 5828 di “Comunicazione ammissione alla Fase III e invito a presentare offerta” e relativi allegati; (iii) della nota del 27.4.2026 prot. 11947 di “Integrazione invito a presentare offerta”; c) di ogni ulteriore atto a questi annessi, connessi, presupposti e conseguenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/10/2026: per l'annullamento: a) dei provvedimenti di ammissione di Saipem S.p.A. alla procedura di dialogo competitivo e comunque alla Fase III della procedura con l’invito a presentare offerta; b) dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202609496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: Riscontro ministeriale del 6 agosto 2026 che ha consentito solo parzialmente l’accesso alla documentazione richiesta sulla procedura di dialogo competitivo per uno studio prodromico all’acquisizione di una classe di LDAUV

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Fincantieri ha contestato il riscontro parziale alla propria istanza di accesso del 21 luglio 2026, chiedendo l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia dell’intera documentazione richiesta e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione. La documentazione richiesta riguardava l’intero sviluppo della procedura, inclusi gli atti relativi alla manifestazione di interesse di Saipem e i verbali della Commissione, e non soltanto le decisioni sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte tecniche. Nell’incidente di accesso è stata inoltre discussa l’applicabilità dei termini accelerati dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha escluso che l’istanza di accesso rientri nel rito speciale previsto dall’art. 36, commi 3, 4 e 7, del d.lgs. 36/2023: la richiesta aveva portata ampia e riguardava l’intero sviluppo della procedura, mentre le richieste di oscuramento di Saipem erano state formulate soltanto dopo l’interpello della stazione appaltante conseguente all’istanza di accesso, non al momento dell’aggiudicazione secondo lo schema dell’art. 36. Ha quindi ritenuto applicabile il rito ordinario ex art. 116, comma 2, c.p.a. e tempestiva l’istanza, disponendo però il rinvio della trattazione dell’incidente di accesso alla camera di consiglio del 25 novembre 2026 per rispettare i termini camerali dell’art. 87 c.p.a., dimezzati in materia di appalti. Non ha deciso nel merito il diritto all’ostensione; ha confermato l’udienza pubblica del 9 dicembre 2026 per il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto pertanto che non trovi applicazione lo speciale rito accelerato di cui all’art. 36, comma 7, cit. ma l’ordinario rito di cui all’art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda incidentale di accesso che non ricade nell’ambito specifico dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici è trattata secondo il rito ordinario di cui all’art. 116, comma 2, c.p.a.

  • art. 36, commi 3, 4 e 7, d.lgs. 36/2023

    Ritenuto, all’esito della discussione, che l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. presentata da Fincantieri non sia inquadrabile nella fattispecie delimitata dall’art. 36, commi 3, 4 e 7 del d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) e non sia quindi soggetta ai brevissimi termini di cui allo specifico “rito sull’oscuramento dell’offerta tecnica” scolpito dallo stesso art. 36 cit., atteso che

    Il rito accelerato dell’art. 36 riguarda la contestazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte e non si estende a un’istanza di accesso avente a oggetto, in termini ampi, la documentazione dell’intera procedura.

  • art. 87 c.p.a.

    Ritenuto che, pertanto, l’istanza della ricorrente possa ritenersi tempestiva e che debbano tuttavia essere rispettati, per la relativa trattazione della domanda, i termini del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 87 c.p.a., tenuto conto del dimezzamento (trattandosi di materia appalti) dei termini processuali ordinari diversi da quelli per notificazione del ricorso introduttivo;

    Anche quando l’istanza è tempestiva e va trattata con il rito ordinario di accesso, la decisione deve rispettare i termini del procedimento camerale, dimezzati per la materia degli appalti nei limiti indicati dal giudice.

Massime di principio

  • Il rito accelerato previsto dall’art. 36 del d.lgs. 36/2023 per le controversie sulle decisioni di oscuramento delle offerte non si applica a un’istanza di accesso che investa la documentazione relativa all’intero sviluppo della procedura di gara, anziché le sole decisioni sulle richieste di oscuramento.
  • Quando le opposizioni o le richieste di oscuramento dell’operatore economico sono formulate dopo l’interpello della stazione appaltante seguito a una richiesta di accesso, tale circostanza è estranea allo schema dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023, che considera gli oscuramenti comunicati al momento dell’aggiudicazione.
  • La domanda incidentale di accesso estranea al rito speciale dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023 è trattata con il rito ordinario ex art. 116, comma 2, c.p.a.; la relativa trattazione deve rispettare i termini camerali dell’art. 87 c.p.a., dimezzati per la materia degli appalti nei limiti previsti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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