Cassazione Penale, Sentenza n. 03291/2026 del 27/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 18/06/2025 che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla denuncia per furto aggravato di energia elettrica. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per aver revocato la misura sulla base di una denuncia non definita giudizialmente, in contrasto con il principio di presunzione di innocenza e la legalità della pena; (ii) vizio di motivazione per decisione fondata su mere presunzioni e senza accertamenti oggettivi (assenza di prova della responsabilità, intestazione dell'utenza a terzi, mancanza di accertamenti tecnici sul contatore); (iii) omissione di valutazione della proporzionalità della misura rispetto alle condizioni personali e sanitarie (dipendenza da alcol, terapia presso Serd, disponibilità di comunità terapeutica). Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto principalmente il primo motivo. Ha richiamato il principio per cui il Tribunale di sorveglianza può valutare condotte che integrano ipotesi di reato anche prima della definizione del relativo procedimento penale, ma deve indicare in modo motivato la riferibilità dei fatti al condannato e la loro incidenza sull'opera rieducativa. Nel caso di specie la motivazione del Tribunale di sorveglianza è risultata insufficiente: non sono emersi elementi oggettivi che colleghino il ricorrente al danneggiamento dell'utenza (allaccio abusivo riscontrato in immobile intestato a terzi) né prova della sua conoscenza o responsabilità. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo esame, osservando altresì il divieto di indicare le generalità del ricorrente ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196/2003.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la revoca può fondarsi su violazioni di legge o delle prescrizioni ove tali fatti siano valutabili come indice di allontanamento dalle finalità rieducative.
ordinamento penitenziario, art. 47-ter
Richiama la valutazione delle condizioni personali e di salute nella valutazione di misure alternative; la Corte ha richiamato il dovere di valutare proporzionalità e condizioni sanitarie prima di revocare.
Costituzione, art. 27
Principio della finalità rieducativa della pena e del rispetto dei diritti della persona; invocato dal ricorrente in chiave di proporzionalità e tutela della dignità e salute.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Diritto a un giusto processo; il ricorrente ha richiamato la presunzione di innocenza e la necessità di motivazioni adeguate anche nei procedimenti di sorveglianza.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94
Norma richiamata in relazione alla valutazione di istanze terapeutiche/alternative (citata nel provvedimento di merito); il Tribunale aveva ritenuto non valutabile la relativa istanza in sede di revoca.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte ha disposto l'omissione delle generalità del ricorrente nel provvedimento rimandato.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza può valutare fatti che costituiscono ipotesi di reato anche prima della definizione del relativo procedimento penale, ma deve comunque motivare in modo specifico la riferibilità degli stessi al condannato.
- La revoca dell'affidamento in prova non può basarsi su mere presunzioni indeterminate: occorrono elementi oggettivi che colleghino il comportamento contestato alla persona beneficiaria della misura e che ne rendano incompatibile la prosecuzione rispetto agli obiettivi rieducativi.
- Quando il fatto illecito è stato accertato in luogo o su utenza intestata a terzi, la semplice presenza del beneficiario in quell'abitazione non è sufficiente a giustificare la revoca senza ulteriori accertamenti sulla responsabilità o sulla conoscenza dell'abuso.
- Il giudice di sorveglianza deve sempre valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto alla funzione rieducativa dell'affidamento e spiegare perché tali fatti costituiscano indici di allontanamento da tale finalità.
- In presenza di condizioni di salute o percorsi terapeutici utili alla rieducazione, il Tribunale è chiamato a valutare la proporzionalità della misura carceraria rispetto alle alternative terapeutiche prima di disporre la revoca.
- L'omesso o insufficiente riferimento alla riferibilità dei fatti al condannato comporta annullamento e rinvio per nuovo esame: la motivazione deve collegare fatti e conseguenze sulla misura in termini logici e probatori.
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