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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10727/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela e creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società cooperativa, pronunciata su istanza di un condominio creditore munito di ordinanza di assegnazione emessa in una procedura di pignoramento presso terzi. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall., ritenendo sussistenti sia la condizione di procedibilità ex art. 15 l. fall. sia lo stato di insolvenza, valorizzando: l'ordinanza di assegnazione non opposta; un avviso di accertamento notificato per un rilevante debito verso INPS; l'ammissione al passivo di tale credito; l'infruttuoso pignoramento mobiliare; la cessazione dell'attività d'impresa e l'assenza di mezzi adeguati per far fronte alle obbligazioni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse rigettato il reclamo con ragioni non comprensibili; 2) violazione degli artt. 1, 5, 6, 15 e 18 l. fall., contestando il valore probatorio del certificato dei carichi pendenti e dell'avviso di accertamento, ritenuti non equivalenti alla prova del "ruolo"; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme fallimentari, assumendo che l'accertamento dell'insolvenza e della soglia di fallibilità fosse stato fondato su documentazione postuma e non su elementi dell'istruttoria prefallimentare, con errata ripartizione dell'onere della prova; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., identificato nell'insussistenza del credito del creditore istante per effetto di una cessione d'azienda che avrebbe escluso l'obbligo di corrispondere un canone.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente: la Corte territoriale aveva spiegato che la società, quale debitor debitoris pignorata, non aveva contestato il debito nel pignoramento presso terzi, da cui la presunzione dell'esistenza del credito. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella misura in cui mirava a un nuovo apprezzamento del fatto; infondato perché, ai fini della soglia di fallibilità, rilevano i debiti tributari portati da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario, a prescindere dall'iscrizione a ruolo, e perché la documentazione richiamata dalla Corte di merito era idonea a dimostrare il debito scaduto e non pagato. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva semplicemente valutato gli atti dell'istruttoria prefallimentare e le risultanze della verifica del passivo, utilizzabili come elementi dimostrativi dell'insolvenza; ha inoltre ricordato che la soglia minima ex art. 15 l. fall. va verificata sui debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, non su quelli accertati solo successivamente in sede di passivo. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la doglianza non denunciava l'omesso esame di un fatto, ma una diversa valutazione del fatto stesso, fuori dal paradigma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, ossia quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 1 l. fall.

    Richiamato come norma sui presupposti soggettivi della fallibilità.

  • art. 5 l. fall.

    L'insolvenza va accertata sulla base degli elementi probatori acquisiti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.

  • art. 6 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 15 l. fall.

    Ai fini della soglia minima di fallibilità rilevano i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare; rileva anche la documentazione su debiti tributari portati da avviso di accertamento conosciuto dal destinatario.

  • art. 18 l. fall.

    Norma del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 548 c.p.c.

    La mancata dichiarazione del terzo pignorato e la sua mancata comparizione all'udienza assumono rilievo nel pignoramento presso terzi e nella formazione del credito azionato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge, ma non consente di ottenere un nuovo esame del fatto.

  • art. 10, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente per definire il ruolo come atto impositivo.

  • art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ruolo.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ruolo.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente sul profilo dell'impugnabilità degli atti tributari.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non è stato invertito; il giudice di merito ha semplicemente valorizzato gli atti prodotti ai fini dell'accertamento dell'insolvenza.

  • artt. 100 e 69 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la sua diversa valutazione da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • Nel giudizio prefallimentare, ai fini della soglia di fallibilità e dell'accertamento dell'insolvenza, il giudice può valorizzare i debiti risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e le risultanze della verifica del passivo come elementi dimostrativi, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova.
  • Ai fini del computo dei debiti scaduti e non pagati rilevanti per l'art. 15 l. fall., assumono rilievo anche le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario, indipendentemente dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico all'agente della riscossione.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove; analogamente, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non la contestazione della diversa lettura del medesimo fatto data dal giudice di merito.
  • Nel pignoramento presso terzi, la mancata dichiarazione del terzo pignorato e la mancata comparizione all'udienza possono essere valorizzate, nel processo fallimentare, come elementi da cui desumere la sussistenza del credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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