Ordinanza n. 1118/2026 - Latina, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della carta di soggiorno illimitata e di allontanamento dal territorio nazionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione, la revoca della carta di soggiorno illimitata e il contestuale allontanamento dal territorio nazionale. La notifica del ricorso al Ministero dell’Interno e alla Questura di Frosinone è stata eseguita presso le rispettive sedi reali anziché presso l’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni non si sono costituite; il giudice ha rilevato la nullità della notificazione e ha disposto la rinnovazione, senza esaminare i motivi di merito né la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla, ma non irricevibile, la notificazione alle amministrazioni statali effettuata presso la sede reale. In applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notifica presso l’Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e di depositare entro tre giorni la prova del perfezionamento. La rinnovazione, se tempestiva, sana retroattivamente il vizio; la necessità di rinnovare sussiste a prescindere dall’imputabilità o scusabilità dell’errore. È stata fissata la prosecuzione alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026; nessuna decisione è stata assunta sulla domanda cautelare o sul merito.
Norme richiamate
art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
il R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, recante “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato e successive modifiche ed interazioni”, all’art. 1, nella sua vigente versione, prevede che spetta all’Avvocatura di Stato la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato;
Le amministrazioni statali devono essere rappresentate e difese in giudizio dall’Avvocatura dello Stato; di conseguenza, nel caso deciso, la notifica presso la sede reale delle amministrazioni è stata ritenuta nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
la nullità della notifica, dunque, non configura una causa di irricevibilità del ricorso, imponendo soltanto la rinnovazione della notificazione, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio processuale, a prescindere dall’imputabilità o dalla scusabilità dell’errore del notificante (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 04.04.2022 n. 2442; idem sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8436), dovendosi dunque assegnare alla parte ricorrente un nuovo termine che, ove rispettato, consente la sanatoria in via retroattiva del vizio processuale;
La notificazione nulla, quando il destinatario non si costituisce, comporta l’assegnazione di un termine perentorio per rinnovarla e non l’irricevibilità del ricorso; la rinnovazione tempestiva sana retroattivamente il vizio, senza che rilevi l’imputabilità o la scusabilità dell’errore.
Massime di principio
- La notifica nulla del ricorso amministrativo a un’amministrazione statale che non si sia costituita non determina l’irricevibilità del ricorso: il giudice deve consentire la rinnovazione della notificazione, indipendentemente dall’imputabilità o dalla scusabilità dell’errore del notificante.
- La rinnovazione della notificazione eseguita entro il termine perentorio assegnato dal giudice sana retroattivamente il vizio e consente la regolare costituzione del contraddittorio.
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