Sentenza n. 16257/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto dell’istanza di ammissione al contributo per il secondo periodo di incentivazione agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, motivato dalla mancata conclusione dell’investimento prenotato nel primo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva presentato il 2 maggio 2022 una domanda per il primo periodo di incentivazione, senza poi trasmettere la documentazione di rendicontazione entro il termine, successivamente prorogato al 1° settembre 2023. Il 3 ottobre 2022 aveva presentato domanda per il secondo periodo. Il Ministero ha respinto quest’ultima il 9 gennaio 2026, ritenendo applicabile l’art. 3, comma 6, del d.d. n. 155/2022 perché l’investimento prenotato nel primo periodo non risultava perfezionato. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e mancata valutazione delle osservazioni, in particolare di quella del 24 luglio 2025; 2) violazione della disciplina della misura, travisamento e illogicità, sostenendo che la mancata rendicontazione determinava la decadenza automatica della prima domanda e non l’inammissibilità della successiva; 3) difetto di motivazione e illegittimità della motivazione per relationem, poiché i verbali della Commissione richiamati non erano stati allegati e gli elementi istruttori non erano stati resi conoscibili; 4) violazione della tassatività delle cause di esclusione, della parità di trattamento e del favor partecipationis, per l’introduzione di una causa ostativa non espressa; 5) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché dei principi di parità di accesso agli aiuti, non discriminazione e proporzionalità; 6) in subordine, illegittimità della lex specialis se interpretata nel senso seguito dal Ministero, perché la preclusione avrebbe natura sostanzialmente sanzionatoria e violerebbe proporzionalità, ragionevolezza, affidamento, buona fede e non aggravamento. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto la legittimità del diniego.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e annulla il diniego. Decide la questione centrale interpretando gli artt. 3, comma 6, e 4, commi 2 e 4, del d.d. n. 155/2022: la preclusione prevista dall’art. 3, comma 6, riguarda l’impresa che abbia presentato la rendicontazione e per la quale, all’esito della relativa istruttoria, risulti non perfezionato in tutto o in parte l’investimento. È diversa la posizione dell’impresa che non abbia trasmesso la documentazione di rendicontazione: decorso il termine, la domanda precedente decade automaticamente ai sensi dell’art. 4, comma 4, e le risorse si liberano; non è richiesto un ulteriore atto di rinuncia o annullamento. Poiché la prima domanda era già decaduta per mancata rendicontazione, l’amministrazione ha erroneamente applicato l’art. 3, comma 6, per respingere quella relativa al secondo periodo. L’annullamento non comporta l’ammissione automatica al contributo: il Ministero deve riesaminare l’istanza, valutando la documentazione già prodotta e, se necessario, acquisendo chiarimenti, entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il riesercizio del potere è vincolato al divieto di ripetere il vizio accertato, ma resta altrimenti impregiudicato. La pronuncia accoglie il ricorso sulla questione decisiva e dispone l’annullamento; non formula statuizioni autonome sui singoli ulteriori profili di censura. Ministero e RAM sono condannati a rifondere le spese, liquidate in euro 1.500 ciascuno, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.d. 12 aprile 2022, n. 155
Tale previsione, infatti, atteso l’inciso “ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione”, non può che riferirsi al caso in cui, in sede di istruttoria procedimentale (fase come visto “successiva” a quella introduttiva), emerga che l’impresa - che già ha avuto accesso alla rendicontazione assolvendo, entro il relativo termine decadenziale, all’onere di cui all’art. 4, comma 2 - non abbia perfezionato l’investimento dichiarato, e non anche alla distinta ipotesi, verificatasi nel caso di specie, in cui la domanda dell’impresa sia già automaticamente decaduta prima di accedere alla rendicontazione, per non avervi l’istante dato seguito mediante l’invio della documentazione idonea a provare l’avvenuto investimento.
La preclusione per i periodi successivi opera quando l’impresa ha presentato la rendicontazione e l’istruttoria ha accertato che l’investimento dichiarato non è stato perfezionato; non opera per la domanda già decaduta automaticamente per mancata trasmissione della documentazione di rendicontazione.
art. 4, comma 2, d.d. 12 aprile 2022, n. 155
Tale previsione, infatti, atteso l’inciso “ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione”, non può che riferirsi al caso in cui, in sede di istruttoria procedimentale (fase come visto “successiva” a quella introduttiva), emerga che l’impresa - che già ha avuto accesso alla rendicontazione assolvendo, entro il relativo termine decadenziale, all’onere di cui all’art. 4, comma 2 - non abbia perfezionato l’investimento dichiarato, e non anche alla distinta ipotesi, verificatasi nel caso di specie, in cui la domanda dell’impresa sia già automaticamente decaduta prima di accedere alla rendicontazione, per non avervi l’istante dato seguito mediante l’invio della documentazione idonea a provare l’avvenuto investimento.
La trasmissione entro il termine della documentazione richiesta consente l’accesso alla fase di rendicontazione e alla successiva istruttoria sull’effettivo perfezionamento dell’investimento.
art. 4, comma 4, d.d. 12 aprile 2022, n. 155
Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.
La mancata rendicontazione entro i termini determina automaticamente la decadenza della domanda e la liberazione delle risorse, senza necessità di un atto di rinuncia o annullamento da parte dell’impresa.
art. 4, comma 5, d.d. 12 aprile 2022, n. 155
In ogni caso l’impresa che pur avendo presentato domanda di accesso all’incentivo non trasmetta, attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento prenotato in fase di istanza, non potrà presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse di cui al D.M. 18 novembre 2021, n. 459 e l’Amministrazione potrà tenerne conto anche nell’ambito di successive edizioni di incentivazione previsione.
Il comma disciplina espressamente la preclusione per chi ometta la rendicontazione; la decisione, tuttavia, distingue tale fattispecie dalla domanda già decaduta automaticamente ai sensi del comma 4, ritenendo che quest’ultima non ricada nella preclusione dell’art. 3, comma 6.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
L’avversata determinazione di rigetto deve, per l’effetto, essere annullata, conseguente ordine all’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., di rideterminarsi - in esecuzione della presente sentenza e pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che ne consegue - sull’istanza avanzata da Dasara di ammissione al contributo, acquisita il 3 ottobre 2022 con prot. n. 2261/2022, entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia.
All’annullamento segue l’ordine all’amministrazione di riesaminare l’istanza entro il termine fissato, rispettando l’effetto conformativo della sentenza; il giudice non dispone direttamente l’ammissione al contributo.
Massime di principio
- Quando la disciplina di un incentivo distingue la fase di prenotazione dalla successiva rendicontazione e prevede la decadenza automatica delle domande non rendicontate entro il termine, la domanda omessa di rendicontazione si considera definita per effetto della decadenza, senza necessità di rinuncia o annullamento formale da parte dell’impresa.
- La preclusione all’accesso a un periodo successivo formulata con riferimento all’esito dell’istruttoria sulla rendicontazione riguarda l’impresa che abbia trasmesso la documentazione e il cui investimento risulti non perfezionato all’esito dell’istruttoria; non può essere estesa alla diversa ipotesi della domanda già decaduta automaticamente prima dell’accesso alla rendicontazione, in assenza di una previsione che imponga un ulteriore adempimento formale.
- L’annullamento del diniego di ammissione a un contributo per erronea applicazione della disciplina non equivale al riconoscimento del diritto al contributo quando restano da verificare gli altri presupposti: l’amministrazione deve riesaminare l’istanza, senza ripetere il vizio accertato e nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.
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