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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08842/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di alcuni lavoratori di conservare il trattamento economico di anzianità (cd. RIA) maturato presso la precedente datrice di lavoro, sostenendo che il rapporto di lavoro fosse proseguito in continuità con la società subentrante e che, quindi, la cessionaria dovesse corrispondere le relative differenze retributive. In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo che non vi fosse prosecuzione del rapporto ma un nuovo rapporto di lavoro sorto dopo il licenziamento intimato dalla precedente società. La Corte d’appello ha confermato, rilevando anche che l’eventuale domanda di illegittimità del recesso era nuova e che il licenziamento del 31.10.2012 non era stato impugnato. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010, assumendo erroneamente applicata la decadenza per impugnazione del licenziamento; 2) violazione dell’art. 2112 c.c. e delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso il trasferimento d’azienda nonostante il passaggio del personale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la continuità temporale tra cessazione del primo rapporto e instaurazione del secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inconferente, perché la sentenza d’appello non aveva affatto fondato la decisione sulla decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, ma sulla discontinuità tra i rapporti e sulla mancata impugnazione del licenziamento. Ha giudicato parimenti inconferente il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva escluso, in fatto, la continuità dei rapporti e la sussistenza di un trasferimento d’azienda, valorizzando la novità del rapporto instaurato con la società subentrante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di decadenza dall'impugnazione del licenziamento; la Corte rileva che la norma era inconferente perché la sentenza impugnata non aveva deciso sul punto.

  • art. 2112 c.c.

    Invocato per sostenere la continuità del rapporto in caso di trasferimento d'azienda; la Corte non ne entra nel merito perché il giudice di merito aveva escluso in fatto la continuità e la riconducibilità dei rapporti a un trasferimento d'azienda.

  • Direttiva 77/187/CEE

    Richiamata insieme all'art. 2112 c.c. a sostegno della tesi del trasferimento d'azienda; ritenuta inconferente rispetto alla motivazione della sentenza d'appello.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Richiamata dai ricorrenti in tema di trasferimento d'azienda; la Corte non la applica perché la decisione impugnata si fonda sulla non continuità dei rapporti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, richiamata per i primi due motivi, ma i relativi censure sono state respinte perché inconferenti rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per omesso esame di fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, ult. comma, c.p.c.

    Richiamato come fonte della preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità alle precedenti decisioni della Corte e per relationem alle loro motivazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per violazione di legge è inconferente quando la sentenza impugnata non contiene la regula iuris che il ricorrente assume violata, ma decide su una ratio diversa e autonoma non attaccata specificamente.
  • Per contestare la continuità del rapporto di lavoro e l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non basta invocare il passaggio del personale o la successione temporale tra rapporti: occorre censurare efficacemente l'accertamento di fatto sulla discontinuità e sulla reale natura del nuovo rapporto.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre la doppia conforme, non potendo essere riesaminati fatti già valutati in modo conforme dai giudici di merito.
  • Se il licenziamento posto a fondamento della cessazione del primo rapporto non è stato impugnato, il giudice può valorizzarlo come fatto impeditivo della prosecuzione del rapporto e della traslazione automatica delle posizioni lavorative.
  • In presenza di rigetto del ricorso e mancata costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese, ma resta applicabile la disciplina del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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