Sentenza del 14/10/2021 n. 4565 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Accertamento - Revisione di classamento - Motivazione - Obbligo - Assolvimento - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione nell'ambito della revisione di classamento può considerarsi assolto mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe accertate dall'UTE, perché tali elementi sono sufficienti a porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dell'atto e di difendersi; di conseguenza il ricorso del contribuente è stato respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorso verteva sulla presunta carenza di motivazione dell'atto di revisione del classamento catastale; si discuteva se l'atto dovesse contenere una motivazione dettagliata o fosse sufficiente l'indicazione degli elementi tecnici acclarati dall'UTE (consistenza, categoria e classe).
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (principio generale di motivazione degli atti amministrativi)
la motivazione è soddisfatta se l'atto indica gli elementi essenziali che consentono al destinatario di comprendere le ragioni e di esercitare il diritto di difesa; nel caso di revisione di classamento, consistenza, categoria e classe costituiscono tali elementi essenziali.
Normativa catastale e regolamenti tecnici relativi al classamento (funzioni e attività dell'UTE)
le indicazioni tecniche fornite dall'UTE (consistenza, categoria, classe) rappresentano gli elementi tecnici fondamentali dell'accertamento catastale e, se chiaramente esposti, soddisfano l'obbligo di motivazione dell'atto di revisione.
Massime di principio
- Nelle revisioni di classamento catastale la motivazione amministrativa è sufficiente se riporta gli elementi essenziali (consistenza, categoria, classe) che consentono al contribuente di comprendere l'accertamento e di difendersi.
- Non sempre è richiesta una motivazione analitica e tecnica dettagliata: il grado di dettaglio dipende dalla funzione informativa e dalla capacità dell'atto di mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa.
- Se il contribuente ritiene che le informazioni fornite non siano sufficienti per contestare l'accertamento, deve chiedere copia degli atti tecnici o ulteriori chiarimenti all'ufficio e, solo in mancanza, proporre impugnazione giudiziale.
- In sede giurisdizionale il controllo sulla motivazione è orientato a verificare la sufficienza informativa dell'atto più che la sua esaustiva argomentazione tecnica.
- Quando l'atto amministrativo indica chiaramente i dati tecnici fondamentali, il giudice tende a ritenere assolto l'obbligo di motivazione e a respingere i ricorsi fondati solo su generiche censure di carenza motivazionale.
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